F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 142/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CFA del 03 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DARIO DE LUCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD INDEPENDIENTE VITULAZIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6895/29 PF16-17 GP/GT/BLP DEL 4.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)

RICORSO DEL SIG. DARIO DE LUCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD INDEPENDIENTE VITULAZIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6895/29 PF16-17 GP/GT/BLP DEL 4.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)

 

Con delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017) veniva inflitta al signor Dario De Lucia (all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Indipendiente Vitulazio) la sanzione dell’inibizione per mesi 6 per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., per aver violato i principi di lealtà e correttezza richiamati nella citata disposizione.

Secondo l’assunto della Procura, il reclamante, nella veste di Presidente del Comitato denominato “Giù le mani dal calcio campano” aveva organizzato una raccolta di firme contenente una formale richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria elettiva delle società del C.R. Campania – LND-FGIC, con relativo elenco delle ASD e dei delegati assembleari aderenti all’organizzazione, senza aver vigilato per evitare che la raccolta stessa avvenisse in modo improprio ed illegittimo, sia non esplicitandone ai firmatari la reale finalità sia acquisendo firme in bianco.

A sostegno di tale impianto accusatorio, la Procura Federale ed il Tribunale Federale Territoriale ponevano due circostanze: da un lato, le dichiarazioni di 110 società (su un totale di 535 firmatarie) che avevano successivamente disconosciuto la loro adesione all’iniziativa e, dall’altro, la lettera inviata in data 23 giugno 2016 alla Procura Federale FIGC dalla delegata assembleare supplente del C.R. Campania, professoressa Tania Mastellone, nella quale la stessa disconosceva la propria firma apposta alla detta richiesta di convocazione assembleare.

Entrambe gli assunti posti a sostegno della decisione assunta in primo grado appaiono non condivisibili.

In primo luogo, occorre evidenziare come il documento in calce al quale sono state apposte le firme contestate è costituito da ben nove pagine che contengono un’ampia e dettagliata esposizione dei fatti e delle ragioni sottostanti le diverse richieste avanzate dai firmatari (tra cui anche la convocazione della suddetta assemblea).

Ogni pagina reca le sottoscrizioni richieste e, allegate a ciascuna copia della richiesta, vi sono le fotocopie dei documenti di identità dei relativi firmatari.

Tale modalità di raccolta di firme costituisce una prova sufficiente a far ritenere che ciascuno dei firmatari (che ha apposto ben nove firme ed ha fornito copia del proprio documento identificativo) fosse posto nelle condizioni, usando una minima diligenza, di rendersi conto della necessità o quanto meno dell’opportunità di leggere attentamente il contenuto del documento che stava firmando.

A tal proposito, occorre evidenziare che le richieste contenute nel documento (tra cui vi è anche la richiesta di convocazione assembleare) sono contenute nelle ultime pagine e sono precedute da una riga, separata dal testo precedente e successivo, recante in caratteri maiuscoli la parola CHIEDONO, in modo da risultare facilmente riconoscibile ed idonea a richiamare l’attenzione del lettore.

D’altro canto, nessuno di coloro che ha dichiarato di voler recedere dall’iniziativa ha disconosciuto la firma apposta; alcuni si sono limitati ad esprimere la sopravvenuta diversa volontà, altri hanno dichiarato di aver apposto la firma in un periodo di gran lunga antecedente il momento della presentazione dell’istanza.

In ogni caso, nessuno ha affermato di aver apposto la firma a seguito di un comportamento fraudolento, omissivo o comunque sleale da parte del reclamante o dei suoi delegati.

Diversa è la posizione assunta dalla delegata assembleare supplente del C.R. Campania, professoressa Tania Mastellone.

Quest’ultima, infatti, nella citata lettera inviata alla Procura federale FIGC affermava di non avere “mai firmato” la richiesta di convocazione assembleare; la stessa professoressa, peraltro, audìta dai rappresentanti della Procura federale in data 6 settembre 2016, modificava la propria posizione, precisando che con la precedente dichiarazione intendeva riferirsi al fatto che la firma fosse stata acquisita carpendo la sua fiducia.

Più precisamente, la medesima professoressa in sede di audizione ha affermato di aver firmato dei fogli in bianco credendo che gli stessi sarebbero stati riempiti con un documento contenente una critica alla situazione di commissariamento in cui versava la C.R. Campania ma non anche una richiesta di convocazione assembleare.

Anche tale presupposto dell’impianto accusatorio non pare condivisibile.

In primo luogo, deve rilevarsi la contraddittorietà delle dichiarazioni della professoressa Mastelloni che in un primo momento disconosce la firma apposta sulle nove pagine del documento e, successivamente, si dissocia dalle richieste contenute nel documento firmato.

Peraltro, la medesima dichiara di aver chiaramente compreso il contesto al cui interno il documento si collocava, e cioè la critica alla situazione di commissariamento all’epoca sussistente ma non anche che lo stesso documento tendesse alla convocazione di un’assemblea.

In altri termini, la Mastellone sapeva di firmare un documento contenente una forte critica alla situazione in essere; conseguentemente, avrebbe potuto, esercitando una normale diligenza, comprendere che sarebbe stato opportuno leggerlo prima di apporvi la propria firma.

Peraltro, dalla lettura delle copie del documento contenute nel fascicolo, emerge che le firme della Mastellone sono tutte perfettamente apposte sulla riga prestampata, circostanza questa che rende poco credibile l’ipotesi di una firma apposta su un foglio bianco.

Anche in questo caso, dunque, non paiono emergere prove di una pretesa responsabilità in capo al reclamante.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Dario De Lucia e annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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