F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 094-98/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO ASD BOGLIASCO CALCIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” BOGLIASCO/SAMPDORIA DEL 05.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. 28 del 10.11.2016) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 35 dell’1.12.2016)

RICORSO ASD BOGLIASCO CALCIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” BOGLIASCO/SAMPDORIA DEL 05.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. 28 del 10.11.2016) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 35 dell’1.12.2016)

Con ricorso del 15.11.2016, l’A.S.D. Bogliasco impugnava innanzi la Corte Sportiva d’appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria FIGC la decisione assunta dal Giudice Sportivo il precedente 10 novembre, che aveva disposto la perdita – con il risultato di 0-3 – della gara Bogliasco-Sampdoria, torneo giovanissimi regionali “B”, calendarizzata per il 5.11.2016 e non disputata a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione.

A sostegno del gravame la ricorrente versava agli atti le comunicazioni del Comune di Sori e della GDS Sori, dalle quali si evinceva che la causa del cennato mancato funzionamento dell’impianto era consistita in un guasto sulla linea ENEL, distributore e gestore unico di energia elettrica nell’ambito del territorio comunale di Sori.

L’A.S.D. Bogliasco chiedeva, quindi, all’adita Corte Sportiva d’appello territoriale l’annullamento dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, adducendo l’assenza di ogni sua responsabilità per il cennato occorso.

Con decisione pubblicata l’1.12.2016, la Corte Sportiva territoriale dichiarava inammissibile il ricorso (testualmente) “per inosservanza del disposto dell’art. 55 delle N.O.I.F. che, per i casi di forza maggiore, assegna al Giudice Sportivo il giudizio di primo grado e alla Corte quello di secondo grado”.

Con atto intitolato “Ricorso-Impugnazione Revocazione e Revisione” e datato 7.12.2016, l’A.S.D. Bogliasco Calcio ha impugnato la richiamata decisione della Corte Sportiva territoriale, sostenendo – con il primo motivo – che il Giudice Sportivo era incorso in errore lì dove aveva erroneamente supposto che il mancato funzio-namento dell’impianto di illuminazione fosse da ascrivere alla violazione dell’obbligo – gravante sulla società ospitante – del perfetto allestimento del campo di giuoco e dell’efficienza di tutti i suoi accessori, così omettendo di considerare che, come poi provato, il disservizio era stato causato da un guasto sulla linea elettrica del distributore e gestore unico di zona, l’ENEL.

A conforto di questa situazione di fatto, poi, la ricorrente ha segnalato che nella stessa data (5.11.2016) e sul medesimo impianto sportivo non si era svolta – sempre per la medesima causa – la programmata gara del campionato juniores di II livello, Golfo Prorecco - Forza e Coraggio, ragion per cui la Delegazione FIGC di La Spezia aveva disposto il suo recupero, come riportato nel comunicato Ufficiale n. 23 del 10.11.2016.

Con il secondo motivo, infine, la ricorrente denuncia l’errata applicazione al caso in scrutinio dell’art. 55 delle NOIF, ove si contempla solo la “Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore” e non già l’impossibilità di disputare una gara per altri motivi.

Sulla base di questi due motivi, l’A.S.D. Bogliasco Calcio ha chiesto di revocare/ annullare la decisione della Corte Sportiva territoriale e, decidendo anche nel merito, di disporre il recupero della richiamata gara.

Alla riunione fissata per il giorno 19.1.2017, questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il secondo motivo, con cui si denuncia l’errata applicazione dell’art. 55 delle NOIF, va accolto in quanto tale norma disciplina esclusivamente il caso di mancata disputa di una gara in conseguenza della violazione dell’obbligo delle squadre di presentarsi in campo nel termine di cui al precedente art. 54, comma 2.

Il punto 2 del richiamato art. 55 prevede che la sussistenza di una causa di forza maggiore, sempre e solo per la mancata disputa di una gara in conseguenza della non partecipazione di una o delle due squadre, compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare (rectius, Tribunale Federale) in seconda e ultima istanza.

Consegue che la Corte Sportiva territoriale ha fatto una non corretta applicazione al caso che occupa della citata norma, deputata in via esclusiva a disciplinare -come indicato nello stesso titolo- la “mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”, il che esclude una sua applicazione in via analogica.

Il procedimento per revocazione è contemplato dall’art. 39 CGS, attivato da Parte ricorrente che, con il primo motivo, denuncia un errore decisivo.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuale regolarmente depositati (cfrCass. n.11657 del 2006; Cass. n.76 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico- giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n.6881 del 2014; Cass., n.3935 del 2009; Cass. n.6367 del 1996) (così testualmente, Cass. n. 24283 del 29.11.2016).

Nel caso che occupa tale nesso emerge in tutta evidenza, apparendo non dubitabile che un più attento esame del “fatto” e delle prove versate agli atti avrebbe guidato la Corte Sportiva territoriale a decidere diversamente, appunto per necessità logico-giuridica.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente dichiara ammissibile il ricorso ex art. 39, comma 4 C.G.S.; nel merito, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società ASD Bogliasco Calcio di Bogliasco (Genova) revoca la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria e dispone la disputa dell’incontro Bogliasco/Sampdoria – Giovanissimi Regionali Fascia B – demandando al Comitato Regionale Liguria per il seguito di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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