F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 114/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE FUSARO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIETÀ AVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO 2.6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017)

RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE FUSARO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIETÀ AVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI  4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO  2.6  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017)

Nella seduta del 13.1.2017 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti di Fusaro Giuseppe, nella qualità di allenatore della Società Ischia Isolaverde, comminava a costui la sanzione della squalifica di mesi quattro, per la violazione di cui all’art.1 bis, comma 1 e 5, C.G.S. in relazione anche all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito la partecipazione al raduno del 30.11.2015, organizzato dalla società Avezzano Calcio, di alcuni giovani calciatori tesserati con la società Ischia Isolaverde, sodalizio questo non operante nella regione del citato raduno o in provincia ad essa limitrofa.

Avverso questa decisione (in Com. Uff. n. 150 del 16.01.2017) ha proposto reclamo il sig. Fusaro, articolando due motivi d’appello.

Alla riunione fissata per il giorno 17.3.2017, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per il rigetto del gravame, e il difensore della società reclamante, che si è riportato a quanto illustrato nel suo libello e ha concluso per la riduzione della sanzione al presofferto.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il reclamo si appalesa parzialmente fondato, nei limiti di cui in appresso.

Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., per non aver la Procura Federale esercitato l’azione disciplinare nel termine fissato nella citata norma, che si assume perentorio ed inderogabile ai sensi dell’art.38, punto 6, C.G.S..

Il motivo non è fondato.

Al riguardo occorre richiamare la recente granitica decisione delle SS.UU. di questa Corte (in Com. Uff. n. 065/CFA), il cui approfondito ed esaustivo esame logico-sistematico condotto in tema e le conclusioni ivi assegnate questo Collegio condivide appieno e secondo cui deve escludersi che il termine fissato dal citato art. 32 ter, comma 4, C.G.S., abbia natura perentoria.

E’ davvero arduo ripercorrere e riassumere in questa sede il complesso iter argomentativo che ha condotto le SS.UU. di questa Corte a negare natura perentoria al suddetto termine, sicché appare conducente richiamare qui la preziosa elaborazione svolta al riguardo nella decisione di questa Corte del 19.1.2017 (in Com. Uff. n. 108/CFA), cui si fa rinvio, perché condivisa .

Coglie nel segno, invece, il secondo motivo del reclamo, ove si eccepisce l’eccessiva afflittività della sanzione comminata, in ragione dell’assenza di prove in ordine ad una partecipazione attiva del sig. Fusaro all’organizzazione del raduno di cui è cenno, sicché è da presumere che egli non sia stato in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori -nonché di coloro che su di essi esercitavano la potestà genitoriale- di partecipare all’evento.

Incombendo su questa Corte il compito di valutare gli elementi di fatto e di graduare la pena, va accolta la richiesta della difesa del reclamante di limitare al “presofferto” la sanzione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Fusaro, riduce la sanzione inflitta al solo presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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