F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105-107/CFA del 10 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. TOR DE’ CENCI DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016)

RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. TOR DE’ CENCI DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016)

1.- Con reclamo del 2.11.2016, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. impugnava avanti il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche- la delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 (in Com. Uff. n.2/E del 16.09.2016), con la quale era stato certificato il “premio alla carriera”, ex art. 99 bis NOIF, di € 54.000,00 a favore della A.S.D. Tor De Cenci, relativo al calciatore Biraschi Davide che, tesserato con la citata società per le Stagioni Sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, in data 2.6.2016 aveva disputato la sua prima gara ufficiale nella Nazionale Under 21 contro la Francia.

Eccepiva la reclamante che la contestata certificazione era stata richiesta in pendenza dei termini previsti per l’impugnazione di altra delibera emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche (in Com. Uff. n.3/TFN del 15.6.2016), con la quale era stata annullata la precedente certificazione, ex art. 99 bis NOIF, relativa al medesimo calciatore che aveva partecipato, quale esordiente, alla gara disputata fra Nazionale Italiana Under 21 contro una selezione della serie B.

Con delibera pubblicata il 12.1.2017 in Com. Uff. n. 13/TFN-SVE, l’adito Tribunale dichiarava non fondata l’eccepita litispendenza tra i due procedimenti, perché aventi distinta causa petendi, e rigettava il ricorso, confermando la contestata certificazione.

2.- Con reclamo del 24.1.2017, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la richiamata decisione sub 1, sulla base del seguente testuale motivo:

“illegittimità  e/od  erroneità  della  impugnata  delibera  di  prime  cure  –  in  particolare, proposizione della richiesta in data 22.7.2016, da parte della A.S.D. Tor De Cenci, nonostante non fossero spirati i termini previsti per l’impugnazione dinanzi alla Corte Federale di Appello della FIGC - più precisamente, esercizio simultaneo avanti due diversi organi giudicanti federali della medesima azione- per l’effetto, inevitabile ed integrale annullamento della delibera di cui è causa.”. 3.-  Alla  riunione  fissata  per  il  giorno  10.2.2017,  questa  Corte  si  è  ritirata  in  camera  di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei motivi di

seguito indicati.

Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.

E’ pacifico in giurisprudenza e dottrina che si ha identità di cause (e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc), ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell’azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante).

A ben vedere difetta nel caso in scrutinio l’identità delle ragioni poste a fondamento degli invocati provvedimenti, considerato che, nella delibera del 15.6.2016, la circostanza dedotta a suo fondamento era costituita dalla partecipazione del calciatore Biraschi alla gara fra la Nazionale Under 21 e la rappresentativa Under 21 di Serie B, mentre nel procedimento successivo la circostanza dedotta atteneva alla partecipazione di detto giocatore, quale sua prima gara ufficiale, all’incontro disputato il 2.6.2016 fra le Nazionali Under 21 di Italia e Francia.

La causa petendi dei due procedimenti è del tutto diversa, sicché non ricorre nel caso che ci occupa la dedotta litispendenza.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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