F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 141/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CFA del 31 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: JEAN CLAUDE BLANC ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; JUAN FERNANDO QUINTERO PANIAGUA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ADRIAN MUTU ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; NICHOLAS ANDRES AMODIO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DENIS GUSTAVO GERMAN ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: SERGIO CASSINGENA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DARIO CASSINGENA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; FRANCESCO ZADOTTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; VINCENZO LEONARDI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ALESSIO SECCO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; SERGIO GASPARIN ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ALDO SPINELLI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIORGIO PERINETTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PIERPAOLO MARINO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIOVANNI SARTORI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; IGOR CAMPEDELLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 9, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIUSEPPE SCULLI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PASQUALE FOGGIA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DANIELE SEBASTIANI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DORLAN MAURICIO PABON RIOS ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; LUCIANO CAFARO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; MARIO COGNIGNI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; UMBERTO CALAIÒ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DIEGO ALVARO MILITO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; HUGO ARMANDO CAMPAGNARO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; IVAN EZEQUIEL LAVEZZI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PIETRO LO MONACO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, NONCHÉ ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; PASQUALE FOTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; E DELLE SOCIETÀ: F.C. JUVENTUS S.P.A.; U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.; A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.; DELFINO PESCARA 1936 S.R.L.; CATANIA CALCIO S.P.A.; TERNANA CALCIO S.P.A.; VICENZA CALCIO S.P.A.; LIVORNO CALCIO S.R.L.; U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; REGGINA CALCIO S.P.A.; TUTTE DEFERITE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; – NOTA N. 4563/1266 PF12-13 GP/CC DEL 28.10.2016 – NOTA N. 5731/1266BIS PF12-13 GP/CC DEL 25.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 52/TFN del 3.02.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: JEAN CLAUDE BLANC ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; JUAN FERNANDO QUINTERO PANIAGUA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ADRIAN MUTU ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; NICHOLAS ANDRES AMODIO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DENIS GUSTAVO GERMAN ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN  RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: SERGIO CASSINGENA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DARIO CASSINGENA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; FRANCESCO ZADOTTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; VINCENZO LEONARDI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ALESSIO SECCO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; SERGIO GASPARIN ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; ALDO SPINELLI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIORGIO PERINETTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PIERPAOLO MARINO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIOVANNI SARTORI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; IGOR CAMPEDELLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 9, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; GIUSEPPE SCULLI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PASQUALE FOGGIA ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DANIELE SEBASTIANI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DORLAN MAURICIO PABON RIOS ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; LUCIANO CAFARO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; MARIO COGNIGNI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; UMBERTO CALAIÒ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; DIEGO ALVARO MILITO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; HUGO ARMANDO CAMPAGNARO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; IVAN EZEQUIEL LAVEZZI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; PIETRO LO MONACO ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, NONCHÉ ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; PASQUALE FOTI ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; E DELLE SOCIETÀ: F.C. JUVENTUS S.P.A.; U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.; A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.; DELFINO PESCARA 1936 S.R.L.; CATANIA CALCIO S.P.A.; TERNANA CALCIO S.P.A.; VICENZA CALCIO S.P.A.; LIVORNO CALCIO S.R.L.; U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; REGGINA CALCIO S.P.A.; TUTTE DEFERITE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; - NOTA N. 4563/1266 PF12-13 GP/CC DEL 28.10.2016 - NOTA N. 5731/1266BIS PF12-13 GP/CC DEL 25.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 3.02.2017)

Il deferimento della Procura federale

Con provvedimento 28 ottobre 2016 – prot. n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc – il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:

- Sig.  Guglielmo  Stendardo,  all’epoca  dei  fatti  calciatore  tesserato  con  la  Società  Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

- Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;

- Sig. Michele Arcari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Brescia Calcio Spa;

-Sig. Matteo Paro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa;

- Sig. Alessandro Zarbano, all’epoca dei fatti Amministratore delegato del Genoa Cricket & Football Club Spa;

- Sig. Sergio Cassingena, all’epoca dei fatti Presidente della Società Vicenza Calcio Spa;

Sig. Dario Cassingena, all’epoca dei fatti Consigliere delegato con poteri di rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa;

- Sig. Domenico Danti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Siena Spa, la Reggina Calcio Spa, la Vicenza Calcio Spa e la Ternana Calcio Spa;

- Sig. Francesco Zadotti all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della Ternana Calcio Spa;

- Sig.  Vincenzo  Leonardi,  all’epoca  dei  fatti  agente  di  calciatori  iscritto  nel  registro  della F.I.G.C.;

- Sig. Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa;

- Sig. Alessio Secco, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa;

- Sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa;

- Sig. Francesco Tavano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Livorno Calcio Srl;

- Sig. Aldo Spinelli all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Livorno Calcio Srl;

- Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Milan Spa e la US Lecce Spa;

- Sig. Ciro Immobile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Juventus FC Spa ed la Genoa Cricket & Football Club Spa;

- Sig.  Alessandro  Moggi,  all’epoca  dei  fatti  agente  di  calciatori  iscritto  nel  registro  della F.I.G.C.;

- Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli Spa ed AC Siena Spa;

- Sig. Giorgio Perinetti, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Siena Spa;

- Sig. Aurelio De Laurentiis, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa;

- Sig.  Salvatore  Aronica,  all'epoca  dei  fatti  calciatore  tesserato  con  la  Società  US  Città  di Palermo Spa;

- Sig. Pierpaolo Marino, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società

S.S. Calcio Napoli Spa;

- Sig. Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Chievo Verona Srl;

- Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa;

- Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa;

- Sig. Marek Jankulovski, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la AC Milan Spa;

- Sig. Giuseppe Sculli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Genoa Cricket & Football Club Spa ed S.S. Lazio Spa;

- Sig. Pasquale Foggia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la S.S. Lazio Spa e la U.C. Sampdoria Spa;

- Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.;

- Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Delfino Pescara 1936 Srl;

- Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società Delfino Pescara 1936 Srl;

- Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa;

- Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Parma FC Spa;

- Sig. Ferdinando Sforzini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Grosseto FC;

- Sig. Luciano Cafaro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della U.C. Grosseto FC;

- Sig. Marco Sommella, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.;

- Sig. Mutu Adrian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società ACF Fiorentina Spa;

- Sig.  Cognigni  Mario,  all'epoca  dei  fatti  vicepresidente  con  poteri  di  rappresentanza  della Società ACF. Fiorentina Spa;

- Sig. Calaiò Umberto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. dal 2.7.2012;

- Sig. Amodio Nicolas Andres, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Portogruaro Summaga Srl;

- Sig. Chiavelli Andrea, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa;

- Sig. Hernan Jorge Crespo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Internazionale Milano Spa;

- Sig. Ghelfi Rinaldo, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della FC Internazionale Milano Spa;

- Sig.  Diego  Alberto  Milito,  all'epoca  dei  fatti  calciatore  tesserato  per  la  Società  FC Internazionale Milano Spa;

- Sig. Thiago Motta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa;

- Sig. Hugo Armando Campagnaro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa;

- Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa

- Sig. Denis Gustavo German, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

- Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa e della Società US Città di Palermo Spa;

- Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro Summaga Srl;

- Società FC Internazionale Milano Spa;

- Società FC Juventus Spa;

- Società S.S. Calcio Napoli Spa;

- Società US Città di Palermo Spa;

- Società AC Chievo Verona Srl;

- Società Geona Cricket & Football Club Spa;

- Società Delfino Pescara 1936 Srl;

- Società Catania Calcio Spa;

- Società AC Cesena Spa;

- Società Ternana Calcio Spa;

- Società Vicenza Calcio Spa;

- Società Livorno Calcio Srl;

- Società US Grosseto FC Srl;

- Società Reggina Calcio Spa; per rispondere:

» Sig. Guglielmo Stendardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010  al  31/03/2015  per  essersi  avvalso  dell’opera  professionale  dell’agente  Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, senza il conferimento di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta società in data 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa senza il conferimento di formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta società in data 11.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 14.02.2014 con la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 21, comma 5, del regolamento Agenti in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi al quale aveva conferito rituale mandato fosse indicato nei contratti stipulati con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in data 18.01.2012 e in data 11.08.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del Regolamento per i Servizi di Procuratore sportivo in vigore dal 01/04/15, per essersi avvalso dell’opera professionale del procuratore sportivo Sig. Pasquale Gallo in carenza di apposito contratto di rappresentanza conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto del 9.10.2015 con la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

» Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma, 1 e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Sig. Michele Arcari in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Brescia Calcio Spa dell'1.10.2011;

» Sig. Michele Arcari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società Brescia Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società Brescia Calcio Spa del 20.1.2010;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società Brescia Calcio Spa dell'1.10.2011;

» Sig. Matteo Paro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre costui assisteva le società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.08.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS vigente (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, mentre costui assisteva anche le società Genoa Cricket & Football Club Spa e Vicenza Calcio Spa in forza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 22.07.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Alessandro Zarbano, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Genoa Cricket & Football Club Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 22.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dal Genoa Cricket & Football Club Spa alla Vicenza Calcio Spa stipulato in data 22.7.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ciro Immobile, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 29.1.2012, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Ciro Immobile in data 29.1.2012;

» Sig. Sergio Cassingena, all’epoca dei fatti presidente della società Vicenza Calcio Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

» Sig. Dario Cassingena, all’epoca dei fatti consigliere delegato con poteri di rappresentanza della società Vicenza Calcio Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Domenico Danti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Siena Spa, la Reggina Calcio Spa, la Vicenza Calcio Spa e la Ternana Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2 e , del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva indebitamente anche la Reggina Calcio Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la menzionata Società del 31.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’ art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 24.6.2011 con la società Vicenza Calcio Spa;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ternana Calcio Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il calciatore e la nominata società in data 3.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 l 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Alessandro Moggi, al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Ternana Calcio Spa del 3.1.2012;

» Sig. Francesco Zadotti, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Ternana Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi in assenza di formale mandato conferito, mentre il medesimo agente assisteva, in forza di rituale mandato, anche il Sig. Domenico Danti nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra i citati calciatore e società del 03.01.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Vincenzo Leonardi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver svolto la propria opera in favore della Juventus FC Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente Alessandro Moggi rappresentava di fatto il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra il citato calciatore e la suddetta società del 6.11.2007 e del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12/10/10, data pattuita per l'ultimo pagamento);

» Sig. Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato ritualmente conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi rappresentava il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 6.11.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Leonardi e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento)

» Sig. Alessio Secco, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus FC Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi rappresentava di fatto il  Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società FC Juventus Spa del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Leonardi ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento);

» Sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08//04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso agente assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio Spa del 7.5.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Francesco Tavano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Livorno Calcio Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato mentre il medesimo assisteva anche la Società AC Livorno Calcio Srl, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita  per l'ultimo pagamento delle competenze dell'agente);

» Sig. Aldo Spinelli, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Livorno Calcio Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15 comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Francesco Tavano, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società AC Livorno Calcio Srl del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l'ultimo pagamento delle competenze dell'agente);

» Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Milan Spa e la US Lecce Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre l’Avv. Marco Sommella, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi, prestava la propria attività professionale in favore della AC Milan Spa nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Ciro Immobile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per Juventus FC Spa e Genoa Cricket & Football Club Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo agente assisteva anche la società Genoa Cricket & football Club Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e citata società del 29.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interesse, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Siena Spa del 12.5.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore di quest’ultima società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 24.4.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in assenza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Calcio Napoli Spa del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività da parte dell’agente Sig. Riccardo Calleri nell’ambito del medesimo accordo in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in una situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Salvatore Aronica nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società US Città di Palermo Spa del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente Sig. Riccardo Calleri nell'ambito del medesimo accordo in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Chievo Verona Srl del 10.1.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata Società in esecuzione di una scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.01.2007 per effetto della quale la AC Chievo Verona Srl ha provveduto ai relativi pagamenti in favore dell’agente del calciatore sollevando quest’ultimo dall’obbligo di pagamento cui sarebbe stato tenuto per via del mandato in essere (violazione continuata fino al 11.04.2011, data pattuita per l’ultimo pagamento);

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori, peraltro all’epoca sospeso, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di mandato conferitogli in data 23.12.2008, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Cesena Spa del 20.07.2010, nonostante la prestazione di attività ai sensi del primo comma dell’art. 5 del medesimo regolamento Agenti di calciatori, nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata società in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; tra l’Avv. Sommella ed il Sig. Moggi, infatti, era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi, 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Siena Spa del 31.01.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 25.01.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2012 tra il Sig. Erjon Bogdani e la società AC Siena Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con la società Vicenza Calcio Spa del 12.08.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore delle due citate società in esecuzione di due scritture private (riconoscimenti di debito) dell’11.8.2010;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club Spa alla società Vicenza Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con la società Vicenza Calcio Spa del 22.7.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative ed accordo anche in favore delle due citate Società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato rispettivamente in data 30.6.2011 (Genoa) ed in data 16.7.2011 (Vicenza);

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dalla Genoa Cricket & Football Club Spa alla Vicenza Calcio Spa stipulato in data 22.7.2011, benché avesse ricevuto formale mandato dalla Società Genoa Cricket & Football Club Spa;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Stendardo dalla Società S.S. Lazio Spa alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima società del 18.01.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del Sig. Guglielmo Stendardo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 14.1.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nei contratti stipulati in data 18.1.2012 ed 11.8.2012 tra il sig. Guglielmo Stendardo e la Atalanta Bergamasca Calcio Spa, dal quale aveva ricevuto formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e dell'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Guglielmo Stendardo, in carenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 14.2.2014;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente calciatore, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Domenico Danti nelle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società AC Siena Spa alla società Reggina Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 31.8.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della Reggina Calcio Spa, dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), e dell'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore di Domenico Danti in assenza di formale mandato conferito, nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra il predetto calciatore e la Vicenza Calcio Spa del 24.06.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale Agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Danti dalla società Vicenza Calcio Spa alla società Ternana Calcio Spa ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima società del 3.1.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del predetto calciatore Domenico Danti nonostante la prestazione di fatto della propria opera professionale nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore della citata società Ternana Calcio Spa, in assenza di formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma, 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto tra il Sig. Domenico Danti e la società Ternana Calcio Spa stipulato in data 3.1.2012, benché avesse ricevuto formale mandato dal nominato calciatore;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Sig. Nicola Legrottaglie in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra il citato calciatore e la società Juventus FC Spa datati 6.11.2007 e 6.10.2008, nonchè ancora, sempre nell’ambito della stipula dei sopradetti contratti, per essersi fatto indebitamente supportare dall’agente Vincenzo Leonardi, il quale rappresentava la Juventus FC Spa, in forza di mandati ritualmente conferitigli il 29.10.2007 ed il 02.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Vincenzo Leonardi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’art.16, comma 1, e all’art. 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del calciatore Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto tra tale calciatore e la società AC Milan Spa del 31.1.2011, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della AC Milan Spa, in esecuzione di formale mandato conferitogli in data 26.01.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.01.2011 tra il Sig. Nicola Legrottaglie e la AC Milan Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula dei contratti tra tale calciatore e la società Catania Calcio Spa datati 26.8.2011 e 7.5.2013, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della società Catania Calcio Spa, in esecuzione di formali mandati conferitigli, così operando in una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 26.8.2011 tra il Sig. Nicola Legrottaglie e la società Catania Calcio Spa, società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art.10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dall'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Marek Jankulovski nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Milan Spa del 22.1.2009, nonostante la sospensione della sua licenza e prestando di fatto la propria opera professionale anche in favore della citata società, con ciò determinando una situazione di conflitto d interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data della fattura n. 1/2011 emessa per il pagamento delle competenze dell'agente);

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Giuseppe Sculli in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito del trasferimento e della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Lazio Spa del 18.1.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Giuseppe Sculli nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla S.S. Lazio Spa al Genoa Cricket & Football Club Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito della medesima trattativa anche in favore della S.S. Lazio Spa, dalla quale aveva ricevuto formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra il Genoa Cricket & Football Club Spa ed il Sig. Giuseppe Sculli, calciatore dal quale aveva ricevuto formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Giuseppe Sculli, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e il Genoa Cricket & Football Club Spa del 31.1.2014;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Pasquale Foggia nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società S.S. Lazio Spa alla società U.C. Sampdoria Spa ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima Società del 31.8.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative ed accordo anche in favore delle citate società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non  essersi  assicurato  che  il  proprio  nominativo  fosse  indicato  nel  contratto  stipulato  in  data 31.8.2011 tra il Sig. Pasquale Foggia e la U.C. Sampdoria Spa, società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16 comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi della Delfino Pescara 1936 Srl nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale ed il Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua del 16.7.2012, nonostante la prestazione di attività quale agente nell’ambito del medesimo accordo ed in favore del citato calciatore da parte dell’Agente Riccardo Calleri, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Moggi ed il Sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Ferdinando Sforzini nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la US Grosseto FC del 20.1.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 31.12.2010;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 10, comma 1, e all’art. 15, comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Francesco Tavano nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Livorno Calcio Srl del 5.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato (violazione continuata fino al 01.12.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento);

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante all’epoca dei fatti la sospensione della sua licenza, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Massimo Oddo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AC Milan Spa del 21.7.2010, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Moggi e l’Avv. Sommella era in essere un rapporto di collaborazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il Sig. Massimo Oddo e la società US Lecce Spa, società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Ciro Immobile nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Genoa Cricket & Football Club Spa del 29.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore dell’appena citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 29.1.2012 tra il Sig. Ciro Immobile e la società Genoa Cricket & Football Club Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 7.7.2006, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 27.9.2007, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 10.1.2008, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del Sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 6.8.2008, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

» Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli Spa ed AC Siena Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la società AC Siena Spa, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la predetta Società del 12.5.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività professionale di agente in favore della società

- Calcio Napoli Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Giorgio Perinetti, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società AC Siena Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi, 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società AC Siena Spa del 12.5.2011, con ciò determinando situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato, mentre costui assisteva, in forza di formale mandato conferitogli, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Siena Spa del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Aurelio De Laurentiis, all'epoca dei fatti presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo Adrian Rodriguez in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il calciatore Sig. Ignacio David Fideleff e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011;

» Sig. Salvatore Aronica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Città di Palermo Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Alessandro Moggi nella gestione dei calciatori, prestava la propria attività professionale di agente in favore della US Città di Palermo Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 31.1.13, con ciò determinando una situazione  di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Pierpaolo Marino, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S. Calcio Napoli Spa:

- violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello, conferendo allo stesso mandato con validità dall’8.7.2009 al 31.8.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Morgan De Sanctis, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 3.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013;

- violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;

» Sig. Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in esecuzione di scrittura privata (riconoscimento di debito) del 10.1.2007, mentre lo stesso assisteva, in forza di mandato conferito, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società AC Chievo Verona Srl del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell'agente);

» Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della società AC Cesena Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 9, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Avv. Marco Sommella, in virtù di formale mandato conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti ed in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella e il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.

» Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione quanto previsto dall’art. 15 commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva anche la AC Chievo Verona Srl, in esecuzione di scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.1.2007, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell’agente);

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del codice di giustizia sportiva e dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, mentre l’Avv. Marco Sommella prestava la propria attività professionale in favore della società AC Cesena Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra l’Avv. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la società AC Siena Spa, in assenza di rituale conferimento di mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto con la citata Società del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società AC Siena Spa in data 31.1.2012;

» Sig. Marek Jankulovski, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la AC Milan Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dall’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 22.1.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data di emissione della fattura n. 1/2011 per il pagamento delle competenze dell’agente);

» Sig. Giuseppe Sculli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Genoa Cricket & Football Club Spa ed S.S. Lazio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società S.S. Lazio Spa del 18.1.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Alessandro Moggi, al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa in data 18.1.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società Genoa Cricket & Football Club Spa del 31.1.2014;

» Sig. Pasquale Foggia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la S.S. Lazio Spa e la U.C. Sampdoria Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la U.C. Sampdoria Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato di fatto, senza formale mandato conferito, gli interessi del Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Delfino Pescara 1936 Srl del 16.7.2012, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Sig. Alessandro Moggi, con il quale era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, nell’ambito del medesimo accordo prestava la propria opera professionale in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 2.7.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 18.6.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonchè dell’art. 93, comma, 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in  data 2.7.2012 tra il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios e la Parma FC Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della US Città di Palermo Spa in occasione della stipula del contratto tra la predetta Società ed il calciatore Sig. Salvatore Aronica del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente Sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in virtù di formale incarico conferitogli, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della società S.S. Calcio Napoli Spa nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore Sig. Emanuele Calaiò del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività professionale da parte del Sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in assenza di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per  la Delfino Pescara 1936 Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi prestava la propria attività in favore della Delfino Pescara 1936 Srl, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti presidente con poteri di rappresentanza della Società Delfino Pescara 1936 Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1,CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il Delfino Pescara 1936 Srl ed il citato calciatore del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, posto il rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente i tra predetti agenti;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alejandro Mazzoni, conferendo allo stesso incarico a mezzo di scrittura privata priva di data, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Nicolas Alexis Bianchi Arce, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Delfino Pescara 1936 Srl del 3.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Parma FC Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20 commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Parma FC Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Parma FC Spa del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Riccardo Calleri, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios in data 2.7.2012;

» Sig. Ferdinando Sforzini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società US Grosseto FC:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la US Grosseto FC, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Luciano Cafaro, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della U.C. Grosseto FC:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ferdinando Sforzini, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. Grosseto FC del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Marco Sommella, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver svolto la propria opera professionale in favore della società AC Cesena Spa, in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del Sig. Erjon Bogdani, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Cesena Spa del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver svolto al propria opera professionale in favore della Società AC Milan Spa in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del Sig. Massimo Oddo, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società AC Milan Spa del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Mutu Adrian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ACF. Fiorentina Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 7.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 10.1.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la ACF. Fiorentina Spa, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 6.8.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

» Sig. Cognigni Mario, all'epoca dei fatti vicepresidente con poteri di rappresentanza della società ACF. Fiorentina Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il Sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la ACF. Fiorentina Spa del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

» Sig. Calaiò Umberto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della

F.I.G.C. dal 2.7.2012:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del Sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga Srl del 16.8.2010, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del Sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga Srl del 28.2.2011, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

» Sig. Amodio Nicolas Andres, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Portogruaro Summaga Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche la Società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la società Calcio Portogruaro Summaga Srl in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche la società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

» Sig. Chiavelli Andrea, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013;

» Sig. Hernan Jorge Crespo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Internazionale Milano Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012;

» Sig. Ghelfi Rinaldo, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della FC Internazionale Milano Spa:

per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’1.8.2006, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano Spa del 7.8.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, in data 9.1.2013 sottoscriveva con la FC Internazionale Milano Spa un atto di transazione per il residuo importo allo stesso spettante per le competenze maturate in relazione all’opera prestata per la stipulazione del contratto di cui al presente capo di incolpazione;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano Spa del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Thiago Motta, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi vvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Sebastian Mendez, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Hugo Armando Campagnaro, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la FC Internazionale Milano dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Diego Alberto Milito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013;

» Sig. Thiago Motta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012;

» Sig. Hugo Armando Campagnaro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Sebastian Mendez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la SSC Napoli Spa, anch’essa in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;

» Sig. Denis Gustavo German, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atalanta Bergamasca Calcio Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo Adrian Rodriguez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in forza di mandato conferito con scrittura privata del 19.8.2011, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

» Sig. Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio Spa e della società US Città di Palermo Spa:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio Spa del 26.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Moggi al quale la società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 26.08.2011;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della società US Città di Palermo Spa in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

» Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della società Portogruaro Summaga Srl:

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla Società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

» Società FC Internazionale Milano Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo Ghelfi;

» Società FC Juventus Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Jean Claude Blanc ed Alessio Secco;

» Società S.S. Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Pierpaolo Marino ed Andrea Chiavelli;

» Società US Città di Palermo Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pietro Lo Monaco;

» Società AC Chievo Verona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Giovanni Sartori;

» Società Geona Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Alessandro Zarbano;

» Società Delfino Pescara 1936 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Antonio Sebastiani;

» Società Catania Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine alle condotte poste in essere dal proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig.ri Pietro Lo Monaco ed in ordine agli addebiti contestato al proprio dirigente con potere di rappresentanza Sig. Sergio Gasparin;

» Società AC Cesena Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli;

» Società Ternana Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Francesco Zadotti;

» Società Vicenza Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Dario e Sergio Cassingena;

» Società Livorno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Aldo Spinelli;

» Società US Grosseto FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Luciano Cafaro;

» Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine alle condotte poste in essere dal Sig. Pasquale Foti.

- Con ulteriore provvedimento del 25 novembre 2016 (prot. n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc) la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

» Sig. Pasquale Foti, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS in ordine a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre lo stesso assisteva indebitamente anche il Sig. Domenico Danti nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatori e società del 31.08.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN

- Nell’instaurato giudizio quasi tutti i deferiti depositavano memorie difensive. In particolare:

- i deferiti Paro, Tavano, Immobile, Moggi, Calaiò E., Aronica, Calleri, Leonardi P., Sforzini, Sommella, contestavano genericamente la fondatezza degli addebiti, anticipando scelte di rito alternativo;

- il deferito Crespo presentava istanza di applicazione della sanzione;

- il Vicenza Calcio Spa e i deferiti Sergio e Dario Cassingena contestavano nel merito il deferimento, concludendo per il proscioglimento;

- il deferito Danti avanzava contestazioni in fatto in ordine agli addebiti formulati e, inoltre, richiesta di proscioglimento per intervenuta abolizione della fattispecie disciplinare o, in subordine, per prescrizione, eccependo, altresì, l’illegittimità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura federale in ragione della ritenuta applicabilità al caso di specie della normativa in vigore all’epoca dell’instaurazione del procedimento e non di quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento di riapertura;

- le Società Ternana Calcio Spa e il deferito Zadotti eccepivano l’inammissibilità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura federale e la prescrizione degli addebiti che contestavano, in ogni caso, anche nel merito;

- il deferito Leonardi eccepiva l’invalidità della riapertura delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti per assenza di qualsivoglia fatto nuovo, la prescrizione degli addebiti e l’intervenuta abolizione delle fattispecie disciplinare oggetto di contestazione;

- il deferito Secco rilevava un vizio di notifica degli atti del procedimento; contestava in ogni caso nel merito le accuse elevate a suo carico, eccependone comunque la prescrizione;

- il deferito Gasparin rilevava l’insussistenza degli addebiti per inapplicabilità della normativa richiamata nell’incolpazione;

- il Livorno Calcio Srl e il deferito Spinelli eccepivano in via preliminare la prescrizione degli illeciti contestati; nel merito rilevavano l’infondatezza degli addebiti, concludendo per il proscioglimento

- il deferito Perinetti contestava nel merito gli addebiti, chiedendo il proscioglimento;

- la Società S.S. Calcio Napoli Spa e dei deferiti De Laurentis e Chiavelli, contestavano gli addebiti, quest’ultimo, eccepiva, altresì, prescrizione;

- il deferito Marino eccepiva la prescrizione degli addebiti; eccepiva, altresì, violazione del termine massimo di durata delle indagini preliminari con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi e l’illegittimità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura federale per assenza di fatti nuovi, contestando, comunque, nel merito le incolpazioni;

- il deferito Sartori eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità della riapertura delle indagini, nonchè la prescrizione degli illeciti contestati;

- il deferito Campedelli eccepiva nullità della notifica della comunicazione di chiusura indagini e del deferimento, da effettuarsi - secondo il deferito - in osservanza della normativa vigente all’apertura del procedimento;

- la società Delfino Pescara 1936 Srl e il deferito Sebastiani contestavano nel merito le incolpazioni, chiedendo il proscioglimento;

- la società US Grosseto FC Srl e il deferito Cafaro eccepivano la prescrizione degli illeciti contestati e l’illegittimità della riapertura delle indagini la difesa della; contestavano, altresì, nel merito la fondatezza del deferimento;

- il deferito Cognigni avanzava eccezione in ordine alla riapertura delle indagini, eccepiva prescrizione dell’azione disciplinare; nel merito, contestava le accuse, rilevando anche l’abolizione della fattispecie ad opera della recente normativa;

- il deferito Calaiò eccepiva, in via preliminare, la prescrizione degli illeciti contestati; eccepiva, altresì, la violazione del termine massima di durata delle indagini di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS e contestava nel merito la fondatezza del deferimento;

-il deferito Milito rilevava l’estraneità ai fatti contestati ed eccepiva la nullità delle notifiche degli atti relativi alle indagini preliminari e del deferimento, l’illegittimità della riapertura delle  indagini  poiché  avvenuta  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste,  la  prescrizione  degli  illeciti contestati, l’insussistenza nel merito delle incolpazioni elevate;

- il deferito Campagnaro rilevava l’inapplicabilità della normativa indicata nel deferimento, pacificamente dettata solo per l’agente; sottolineava, altresì, la propria estraneità ai fatti contestati, concludendo per il proscioglimento;

- analoghe eccezioni erano svolte dalla difesa della Società US Città di Palermo Spa e dal deferito Lo Monaco, che, inoltre, concludeva per il proscioglimento anche nel merito

- il deferito Lavezzi eccepiva la prescrizione degli illeciti contestati;

- la F.C. Juventus Spa depositava documentazione relativa ai rapporti in contestazione riservando l’illustrazione avanti al Tribunale;

- la società A.C. Chievo Verona Srl eccepiva l’inammissibilità della riapertura delle indagini disposta dalla Procura Federale e, in subordine, la prescrizione degli illeciti;

- la società Catania Calcio Spa eccepiva l’inapplicabilità della normativa indicata nel deferimento, rilevando in ogni caso, nel merito, l’infondatezza degli addebiti;

- la società A.C. Cesena Spa contestava nel merito le incolpazioni, chiedendo il proscioglimento;

- il deferito Foti rilevava l’assenza di potestà disciplinare del TFN ed eccepiva la prescrizione degli addebiti che comunque contestava nel merito.

- Con Com. Uff. n. 48/TFN-SD del 23.1.2017 – s.s. 2016/17 le posizioni di Guglielmo Stendardo, Vincenzo Rispoli, Michele Arcari, Matteo Paro, Alessandro Zarbano, Domenico Danti, Francesco Tavano, Massimo Oddo, Ciro Immobile, Alessandro Moggi, Emanuele Calaiò, Aurelio De Laurentis, Salvatore Aronica, Marek Jankulovski, Riccardo Calleri, Pietro Leonardi, Ferdinado Sforzini, Marco Sommella, Andrea Chiavelli, Hernan Jorge Crespo, Ghelfi Rinaldo e delle Società FC Internazionale Milano Spa, SS Calcio Napoli Spa, Genoa Cricket & Footaball Club Spa e AC Cesena Spa, sono state definite ai sensi dell’art. 23 CGS.

- In relazione alle posizioni per le quali non si è provveduto ex art. 23 CGS il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni meglio indicate a verbale.

Le difese comparse hanno, invece, illustrato le eccezioni e le argomentazioni a sostegno delle richieste liberatorie anch’esse meglio indicate a verbale.

- All’esito del dibattimento il Tribunale federale nazionale ha dichiarato la nullità della notifica del deferimento nei confronti di Jean Claude Blanc, Juan Fernando Quintero Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German.

Con riguardo a dette posizioni, infatti, afferma il TFN, «deve trovare applicazione, in virtù del principio del tempus regit actum, il disposto dell’art. art. 38, comma 8, CGS, attualmente vigente, per cui gli atti del procedimento, quanto alle persone fisiche, devono essere notificati in uno dei luoghi ivi previsti, ovvero nel domicilio eletto ai fini del procedimento medesimo o presso le società di appartenenza al momento della sua instaurazione o, ancora, la residenza o il domicilio dell’incolpato.

Ebbene, con riguardo ai deferiti sopra elencati, il deferimento - e di conseguenza anche l’avviso di convocazione ex art. 30, CGS - non risulta notificato in alcuno dei luoghi indicati dalla disposizione appena richiamata.

Peraltro, a differenza di quanto accaduto per altri deferiti per i quali la notificazione risulta eseguita al di fuori delle ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva, la mancata costituzione nel procedimento e l’assenza all’odierna riunione non consentono di ritenere che i predetti fossero a conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e delle incolpazioni elevate a loro carico.

Va dunque dichiarata la nullità della notificazione del deferimento relativamente alle posizioni di cui al dispositivo con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale».

- Con riguardo a tutte le residue posizioni, il deferimento è stato, invece, dichiarato inammissibile.

Così la decisione del TFN:

«Risulta in atti che, a seguito di notizie apparse sugli organi di informazione, relative ad un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di molteplici soggetti appartenenti a diverso titolo a varie società di calcio e agenti, con atto del 26.6.2013 il Procuratore Federale delegava lo svolgimento di indagini, dando origine al presente procedimento (iscritto al n. 1266).

Successivamente, con atto del 1.8.2013, il Procuratore Federale richiedeva al Pubblico Ministero partenopeo l’autorizzazione all’estrazione di copia degli atti del relativo fascicolo, ricevendo il diniego dell’Autorità Giudiziaria in ragione della sussistenza del segreto investigativo. Per quel che qui rileva, nella nota 10.9.2013 il PM di Napoli precisava altresì che il suo Ufficio avrebbe provveduto a trasmettere gli atti non appena venute meno le condizioni legittimanti il segreto (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione degli atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”).

Legittimamente, pertanto, la Procura Federale avanzava richiesta e otteneva, secondo le norme all’epoca in vigore, la proroga del termine delle indagini.

Analoghe richieste di copie degli atti dell’indagine penale venivano avanzate dalla Procura Federale in data 18.2.2014 e 30.4.2014, senza esito, e - da ultimo - in data 3.10.2014 con esito negativo, stante la permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso l’inquirente partenopeo ribadiva la disponibilità a provvedere non appena mutate le condizioni processuali (“Sarà cura di questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). In relazione al periodo in esame, peraltro, venivano correttamente richieste ed ottenute le proroghe del termine delle indagini.

Da ultimo, il 13.11.2014 il Procuratore Federale inoltrava nuova richiesta di copie degli atti del procedimento penale, ottenendo in pari data risposta negativa, ancora motivata dalla permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso il PM ribadiva la disponibilità alla trasmissione degli atti una volta maturate le condizioni per la decadenza del segreto.

Pertanto, con atto del 18.11.2014 il Procuratore Federale formulava l’intendimento a disporre l’archiviazione del procedimento, formalmente avvenuta con provvedimento del 28.1.2015.

In quest’ultimo atto, in particolare, l’Organo federale, nel rilevare come allo stato non fossero rilevabili condotte illecite sotto il profilo disciplinare, evidenziava - tra l’altro – la “comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli del 14.11.2014 sulla permanenza del segreto investigativo con disponibilità alla trasmissione degli atti una volta cessate le esigente correlate allo stesso - cui fino ad oggi non è seguita la trasmissione di alcun atto”.

Successivamente, con atti del 29.1.2016 e 23.2.2016, aventi ad oggetto il medesimo procedimento penale e il medesimo procedimento disciplinare (rubricato “Accertamenti relativi a circostante, riportate dalla stampa nazionale, oggetto di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli con perquisizioni nelle sedi di 41 Società (serie A, B, Lega Pro) finalizzate all’acquisizione della documentazione relativa ai contratti di una cinquantina di calciatori professionisti; coinvolti in tale inchiesta numerosi Agenti di calciatori, i reati ipotizzati andrebbero dall’evasione fiscale internazionale fino alla falsa fatturazione ed al riciclaggio”) e contenenti il riferimento a non meglio precisate notizie di stampa, la Procura Federale - previa elencazione delle precedenti analoghe richieste formulate nell’ambito del procedimento disciplinare allora pendente - chiedeva al PM di Napoli l’invio degli atti relativi alle indagini espletate.

Con atto del 26.2.2016, a seguito di formale autorizzazione dell’A.G. procedente, presso gli Uffici della Procura di Napoli il dvd degli atti delle indagini veniva consegnato all’incaricato della Procura Federale. L’oggetto dell’atto, sottoscritto dal PM partenopeo, recita testualmente “Oggetto: Proc. PF1266 12 13, richiesta atti dell’1.8.2013, 18.2.2014, 30.4.2014, 3.10.2014, 13.11.2014, 29.1.2016 avente ad oggetto il procedimento penale n. 2372/13 nr instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli”.

Solo il successivo 29.3.2016 la Procura Federale provvedeva alla riapertura del procedimento, nel quale erano inseriti gli atti del procedimento penale così acquisiti, dando l’avvio alle successive indagini, i cui esiti hanno portato alla formulazione delle incolpazioni di cui all’odierno deferimento.

Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.

Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi.

Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria.

In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato.

Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32 quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie.

Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti  dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile.

Quanto sopra assorbe ogni ulteriore eccezione difensiva sollevata nelle memorie in atti».

- Il Tribunale federale nazionale, pertanto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio d’appello, ha:

- disposto l’applicazione delle sanzioni, ex art. 23 CGS, nei confronti di: Guglielmo Stendardo, Vincenzo Rispoli, Michele Arcari, Matteo Paro, Alessandro Zarbano, Domenico Danti, Francesco Tavano, Massimo Oddo, Ciro Immobile, Alessandro Moggi, Emanuele Calaiò, Aurelio De Laurentis, Salvatore Aronica, Marek Jankulovski, Riccardo Calleri, Pietro Leonardi, Ferdinando Sforzini, Marco Sommella, Andrea Chiavelli, Hernan Jorge Crespo, Rinaldo Ghelfi, FC Internazionale Milano Spa, SS Calcio Napoli Spa, Genoa Cricket & Footaball Club Spa, AC Cesena Spa;

- separato le posizioni dei deferiti Erjon Bogdani, Thiago Motta e Giammario Specchia, disponendo rinvio alla riunione del 13.2.2017, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS;

- dichiarato la nullità della notifica del deferimento nei confronti Jean Claude Blanc, Juan Fernando Quintero Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German, disponendo la restituzione degli atti alla Procura federale;

- dichiarato inammissibile il deferimento con riferimento a tutte le restanti posizioni.

Il ricorso del Procuratore Federale

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 52/TFN del 3 Febbraio 2017, ha proposto ricorso il Procuratore federale, limitatamente alle posizioni dei soggetti deferiti in ordine ai quali il deferimento è stato dichiarato inammissibile (Sergio Cassingena, Dario Cassingena, Francesco Zadotti, Vincenzo Leonardi, Alessio Secco, Sergio Gasperin, Aldo Spinelli, Giorgio Perinetti, Pierpaolo Marino, Giovanni Sartori, Igor Campedelli, Giuseppe Sculli, Pasquale Foggia, Daniele Sebastiani, Dorlan Mauricio Pabon Rios, Luciano Cafaro, Cognini Mario, Calaiò Umberto, Diego Alberto Milito, Hugo Armando Campagnaro, Lavezzi Ezequiel Ivan, Pietro Lo Monaco, Pasquale Foti, F.C. Juventus s.p.a., U.S. Città di Palermo s.p.a., A.C., A.C. Chievo Verona s.r.l., Delfino Pescara 1936 s.r.l., Catania Calcio s.p.a., Ternana Calcio s.p.a., Vicenza Calcio s.p.a., Livorno Calcio s.p.a., U.S. Grosseto F.C. s.r.l., Reggina Calcio s.p.a) ed a quelle in relazione alle quali è stata dichiarata la nullità della notifica del deferimento (Jean Claude Blanc, Juan Fernando Quintero Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German).

- Con un primo motivo d’appello la Procura federale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, del codice di giustizia sportiva.

Censura, in particolare, il ricorrente Procuratore federale, l’affermazione del TFN secondo cui gli atti del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli sarebbero stati acquisiti illegittimamente, in quanto richiesti quando il procedimento disciplinare era già stato archiviato. La pubblica accusa federale ritiene, inoltre, che il TFN ha errato nel ritenere che la richiesta degli atti di cui trattasi costituirebbe una vera e propria ricerca della notitia criminis, non consentita, poiché fuori dal procedimento.

Richiama, a tal proposito, la Procura federale, la norma di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS secondo cui «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato». Pertanto, si legge in ricorso, «contrariamente a quanto affermato dal Tribunale Federale nella pronuncia gravata», la disposizione prima ricordata «non fa alcun riferimento alla circostanza che gli atti, ai fini della loro utilizzabilità, debbano essere trasmessi spontaneamente dall’Autorità Giudiziaria, ed anzi utilizza uno specifico sostantivo, “acquisizione”, che delinea una condotta attiva dell’Organo inquirente e requirente».

Ricordato il principio generale di diritto secondo il quale “ubi lex voluit dixit” ritiene, la ricorrente Procura, «che se il legislatore federale avesse voluto effettivamente legare l’utilizzabilità degli atti penali dopo l’archiviazione del procedimento, che peraltro è avvenuta allo stato degli atti al momento presenti nel fascicolo della Procura Federale, alla loro spontanea trasmissione da parte della Procura della Repubblica, allora certamente non avrebbe utilizzato il sostantivo “acquisizione” che invece, come già detto, delinea una condotta attiva da parte di colui il quale quegli atti vuole ricevere».

Del resto, aggiunge la ricorrente Procura federale, la circostanza che gli atti siano ricevuti a seguito richiesta o spontaneamente trasmessi, «non muta in alcun modo né la loro natura né la loro specifica valenza».

Evidenzia, poi, la ricorrente, come, a suo dire, la ratio della norma sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO». In altri termini, l’ordinamento settoriale, attraverso la disposizione sopra menzionata, introdurrebbe «una deroga al proprio principio generale di celerità del procedimento per tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti che, peraltro, proprio perché oggetto di un procedimento penale, normalmente hanno una certa rilevanza».

La ricorrente Procura rileva, infine, come essa abbia il potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, come espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS. E sotto tale profilo ritiene che la circostanza che la «notizia sia assunta nell’ambito di un procedimento aperto o ancora da aprire, o ancora archiviato allo stato degli atti, come nel caso di specie, non assume rilevanza di sorta né sotto il profilo formale, atteso che la norma non impone forme, né sotto l’aspetto sostanziale, atteso che la natura dell’attività di acquisizione della notitia criminis con ogni evidenza non muta a seconda del momento di sua acquisizione».

- Con un secondo motivo di gravame il ricorrente Procuratore federale censura la decisione del TFN nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica del deferimento nei confronti di Jean Claude Blanc, Juan Fernando Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 8, del codice di giustizia sportiva FIGC e dell’art. 11, comma 2, del codice di giustizia sportiva del CONI.

La ricorrente Procura federale ritiene corretta la notificazione delle comunicazioni di conclusione delle indagini e del deferimento poiché effettuata presso le società per le quali i deferiti erano tesserati «al momento di apertura del procedimento» o, quanto al sig. Blanc, presso l’ultima società per la quale lo stesso era tesserato «prima dell’apertura del procedimento».

- Per le suddette ragioni la Procura federale chiede che, in riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, la Corte federale: a) voglia affermare la responsabilità degli appellati «per le violazioni a ciascuno degli stessi ascritte» e, per l’effetto, comminare le sanzioni per ciascuno indicate in reclamo o, in subordine, «annullare la decisione in parte qua e rimettere il procedimento al Tribunale Federale Nazionale che ha emesso la decisione, per l’esame nel merito del deferimento proposto» nei confronti delle medesime parti destinatarie dell’appello.

Le controdeduzioni

- Il sig. Pasquale Foti, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Giuseppe Panuccio, ha presentato memoria a difesa, ribadendo, anzitutto, l’eccezione preliminare già sollevata in primo grado: non essendo oggi più tesserato FIGC non può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Eccepisce, poi intervenuta prescrizione, risalendo, i fatti contestati, alla stagione sportiva 2010 – 2011, evidenziando come la decisione del TFN sia, comunque, legittima, anche atteso che «la Procura avrebbe potuto acquisire, comunque, elementi di indagine avvalendosi dei suoi poteri investigativi, che non sono e non possono essere limitati (così come avvenuto in altre occasioni), all’acquisizione degli atti presso ll’autorità giudiziaria. Ragionando a contrario si dovrebbe affermare che essendo pendenti procedimenti penali il giudizio sportivo non può essere proseguito e deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio penale».

In ogni caso, la contestazione è infondata (la documentazione sulla base della quale si fonda il teorema accusatorio non è probante), il fatto inesistente e, «pertanto, è esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilità».

Queste le richieste: «1. Rigettare l’appello; 2. In via subordinata dichiarare improcedibile il procedimento per non essere Foti Pasquale soggetto tesserato; 3. Dichiarare l’intervenuta prescrizione; 4. Prendere atto del disconoscimento della sottoscrizione da parte di Foti Pasquale e comunque ed in ogni caso prosciogliere da ogni incolpazione Foti Pasquale».

- La Ternana Calcio s.p.a., per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti, «si costituisce nel presente procedimento e contesta l’appello della Procura federale perché infondato in fatto e diritto».

Ritiene, anzitutto, la Ternana che «il provvedimento denominato dalla Procura Federale di “riapertura” dell’indagine archiviata il 29 marzo 2016» è illegittimo «perché non previsto dal CGS in vigore al tempo dei fatti in contestazione e quando l’indagine è stata aperta in data 26 giugno 2013».

Ritiene, poi, la Ternana che la Procura federale affermi correttamente che la norma di cui all’art. 32 quinquies CGS permetta di introdurre ed utilizzare nel procedimento disciplinare atti dell’AGO anche dopo la fine delle indagini, solo «che, nel caso di specie, gli atti della Procura della Repubblica non hanno trovato tale ingresso ma bensì l’ingresso illegittimo descritto nella decisione gravata».

Censura, ancora, la resistente società, non tanto il potere del Procuratore federale di acquisire la notitia criminis, bensì le modalità di acquisizione della stessa. Infatti, sotto tale profilo, «la Procura federale si è da una parte precostituita un fatto rilevabile d’ufficio (notizie di stampa del 26 gennaio 2016) per ricominciare a richiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, ma non ha iscritto nel suddetto registro tale fatto al momento dell’acquisizione delle suddette notizie di stampa per evitare di bruciarsi del tempo utile per analizzare gli atti penali e fino a quando non gli venivano consegnati l’indagine non sarebbe stata aperta e ciò è sia scorretto che in dispregio delle norme sopra citate».

In definitiva, dopo aver acquisito la notitia criminis in data 26 gennaio 2016 dagli organi di stampa, secondo la Ternana, il Procuratore federale «doveva aprire un fascicolo e chiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, e se questi fossero stati trasmessi dopo il termine per la chiusura delle indagini avrebbero potuto essere utilizzati ugualmente per la formulazione dei capi d’incolpazione evitando così l’impunità ai soggetti responsabili di violazioni disciplinari».

Pertanto, ad avviso della resistente Ternana, il ricorso della Procura federale va respinto con conferma della validità della decisione impugnata.

Ad ogni buon conto la Ternana ritiene che «nell’ipotesi denegata e non creduta che l’appello venga accolto, in linea con la giurisprudenza dell’adìta Corte gli atti dovranno essere trasmessi al TFN – sezione disciplinare per l’esame nel merito salvaguardando così il doppio grado di giudizio», invocando, comunque, sin da adesso, il principio di afflittività e proporzionalità della sanzione.

- Il sig. Luciano Cafaro e la U.S. Grosseto F.C. s.r.l., per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti, si sono costituiti nel presente procedimento, contestando l’appello della Procura federale, perché infondato in fatto e diritto.

Ritengono, anzitutto, i predetti resistenti, che «il provvedimento denominato dalla Procura Federale di “riapertura” dell’indagine archiviata il 29 marzo 2016» è illegittimo «perché non previsto dal CGS in vigore al tempo dei fatti in contestazione e quando l’indagine è stata aperta in data 26 giugno 2013».

Aggiungono, poi, che la Procura federale afferma correttamente che la norma di cui all’art. 32 quinquies CGS permette di introdurre ed utilizzare nel procedimento disciplinare atti dell’AGO anche dopo la fine delle indagini, solo «che, nel caso di specie, gli atti della Procura della Repubblica non hanno trovato tale ingresso ma bensì l’ingresso illegittimo descritto nella decisione gravata».

Evidenziano, ancora, i predetti resistenti, che non è il potere del Procuratore federale di acquisire la notitia criminis a difettare, bensì le modalità di acquisizione della stessa. Infatti, sotto tale profilo,

«la Procura federale si è da una parte precostituita un fatto rilevabile d’ufficio (notizie di stampa del 26 gennaio 2016) per ricominciare a richiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, ma non ha iscritto nel suddetto registro tale fatto al momento dell’acquisizione delle suddette notizie di stampa per evitare di bruciarsi del tempo utile per analizzare gli atti penali e fino a quando non gli venivano consegnati l’indagine non sarebbe stata aperta e ciò è sia scorretto che in dispregio delle norme sopra citate».

In definitiva, dopo aver acquisito la notitia criminis in data 26 gennaio 2016 dagli organi di stampa, secondo i resistenti, il Procuratore federale «doveva aprire un fascicolo e chiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, e se questi fossero stati trasmessi dopo il termine per la chiusura delle indagini avrebbero potuto essere utilizzati ugualmente per la formulazione dei capi d’incolpazione evitando così l’impunità ai soggetti responsabili di violazioni disciplinari».

Pertanto, ad avviso dei predetti resistenti, il ricorso della Procura federale va respinto con conferma della validità della decisione impugnata. Ad ogni buon conto, gli stessi ritengono che nell’ipotesi denegata che l’appello venga accolto, gli atti dovranno essere trasmessi al TFN – sezione disciplinare per l’esame nel merito.

- L’A.C. Chievo Verona s.r.l., per il tramite dell’avv. Ruggiero Malagnini, condiviso l’excursus logico-giuridico seguito dal TFN, ripercorsa la vicenda nel suo svolgersi storico, ritiene che il provvedimento di riapertura delle indagini risulta adottato al di fuori dell’art. 32 ter, comma 5, CGS, secondo cui la riaperura medesima è possibile “nel caso in cui emergano fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali non possono considerarsi, prosegue la società resistente, «gli atti del procedimento penale n. 2372/13RGN pendente avanti la Procura della Repubblica di Napoli che sono stati acquisiti in copia dai delegati della Procura federale e confluiti nel procedimento che ci occupa», con la conseguenza che «nessun contributo decisivo» ne è derivato ai fini della formulazione dei capi di incolpazione di cui al deferimento. In breve, «nulla di nuovo, quindi, che giustifichi la riapertura disposta e la revoca dell’archiviazione del 2015».

Illustra, poi, il Chievo Verona, l’ulteriore ragione di doglianza già rappresentata in primo grado, ossia l’intervenuta prescrizione.

- Il sig. Giovanni Sartori, per il tramite dell’avv. Ruggiero Malagnini, condiviso l’excursus logico-giuridico seguito dal TFN, ripercorsa la vicenda nel suo svolgersi storico, ritiene che il provvedimento di riapertura delle indagini risulta adottato al di fuori dell’art. 32 ter, comma 5, CGS, secondo cui la riaperura medesima è possibile “nel caso in cui emergano fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali non possono considerarsi, prosegue il Sartori, «gli atti del procedimento penale n. 2372/13RGN pendente avanti la Procura della Repubblica di Napoli che sono stati acquisiti in copia dai delegati della Procura federale e confluiti nel procedimento che ci occupa», con la conseguenza che «nessun contributo decisivo» ne è derivato ai fini della formulazione dei capi di incolpazione di cui al deferimento. In breve, «nulla di nuovo, quindi, che giustifichi la riapertura disposta e la revoca dell’archiviazione del 2015».

Illustra, poi, il sig. Sartori, l’ulteriore ragione di contestazione, già rappresentata in prime cure, ossia l’intervenuta prescrizione.

- Il sig. Igor Campedelli, per il tramite degli avvocati Luca Miranda e Fabio Belloni, evidenzia, anzitutto, che «non avendo avuto modo di conoscere gli atti di causa, come già rappresentato in prime cure, non è in grado di argomentare alcunchè in via rescindente».

In ogni caso, in denegata ipotesi di superamento della fase rescindente, eccepisce «nullità / inesistenza della notifica dell’atto di deferimento per violazione del diritto al contraddittorio ex art. 2 CGS Coni». Gli atti anzidetti sono stati, infatti, lamenta il resistente, notificati presso la sede della società Cesena Calcio s.p.a., ai sensi del novellato art. 38, co. 8, lett. b) del vigente CGS, laddove, sempre a dire del sig. Campedelli, trattandosi di fatti risalenti al 2010 e di indagine aperta nella stagione sportiva 2012/2013, alle notifiche avrebbe dovuto applicarsi, al contrario di quanto fatto dalla Procura federale, il previgente codici di giustizia sportiva che, all’art. 38, comma 8, individuava il luogo della notifica alla persone fisiche nella residenza o nel domicilio del deferito.

Conclude, pertanto, chiedendo la conferma della decisione impugnata dalla Procura federale o, in subordine, affinchè sia accertata e dichiarata la nullità / inesistenza della notifica della comunicazione di conclusione indagini e dell’atto di deferimento, con conseguente nullità e/o inammissibilità e/o irregolarità e/o improcedibilità del deferimento oppure, in estremo subordine, salvo gravame, affinchè sia riderminata la sanzione nei minimi previsti dalla normativa.

- Il sig. Francesco Zadotti, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti, si costituisce nel presente procedimento e contesta l’appello della Procura federale, perché infondato in fatto e diritto.

Il resistente Zadotti ritiene, anzitutto, illegittimo il provvedimento denominato dalla Procura federale di “riapertura” dell’indagine archiviata il 29 marzo 2016 perché non previsto dal codice giustizia sportiva in vigore al tempo dei fatti in contestazione e quando l’indagine è stata aperta in data 26 giugno 2013.

Censura, ancora, il resistente, non tanto il potere del Procuratore federale di acquisire la notitia criminis, bensì le modalità di acquisizione della stessa. Infatti, sotto tale profilo, «la Procura federale si è da una parte precostituita un fatto rilevabile d’ufficio (notizie di stampa del 26 gennaio 2016) per ricominciare a richiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, ma non ha iscritto nel suddetto registro tale fatto al momento dell’acquisizione delle suddette notizie di stampa per evitare di bruciarsi del tempo utile per analizzare gli atti penali e fino a quando non gli venivano consegnati l’indagine non sarebbe stata aperta e ciò è sia scorretto che in dispregio delle norme sopra citate».

In definitiva, dopo aver acquisito la notitia criminis in data 26 gennaio 2016 dagli organi di stampa, secondo il deferito Zadotti, il Procuratore federale «doveva aprire un fascicolo e chiedere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, e se questi fossero stati trasmessi dopo il termine per la chiusura delle indagini avrebbero potuto essere utilizzati ugualmente per la formulazione dei capi d’incolpazione evitando così l’impunità ai soggetti responsabili di violazioni disciplinari».

Pertanto, ad avviso del resistente, il ricorso della Procura federale va respinto con conferma della validità della decisione impugnata. Ad ogni buon conto, nell’ipotesi denegata di accoglimento dell’appello, chiede la trasmissione degli atti al TFN per l’esame nel merito.

- L’A.S. Livorno Calcio s.r.l. ed il comm. Aldo Spinelli, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Mattia Grassani, contestano l’appello della Procura federale, evidenziando che il procedimento, radicato nella stagione 2012/2013, è stato archiviato il 28 gennaio 2015 indi successivamente riaperto il 29 marzo 2016, con il medesimo numero di registro. Secondo i predetti resistenti, invece, «all’esito della ricezione degli atti dalla Procura della Repubblica di Napoli, la Procura federale avrebbe dovuto aprire una nuova e diversa indagine, con differente riferimento numerico», poiché, «non instaurando un nuovo procedimento, invece, gli atti della Procura della Repubblica di Napoli, chiaramente riferiti al procedimento PF 1266 12-13, sono confluiti in un fascicolo tecnicamente inesistente».

Concludono, dunque, i resistenti, chiedendo il rigetto dell’appello o, in denegeta ipotesi, la restituzione degli atti al TFN per l’esame nel merito.

- Il sig. Vincenzo Leonardi, per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Laura Rossi, ritiene corretto l’impianto motivazionale della decisione gravata, attesa «l’assoluta illegittimità dell’acquisizione agli atti del processo di tutta la documentazione ricevuta dalla Procura federale in data 26 Febbraio 2016 in evasione delle richieste in ultimo avanzate in data 29 gennaio 2016 e 23 Febbraio 2016». Alla data del 26 Febbraio 2016, infatti, non esisteva, a dire del resistente, alcuna indagine sportiva aperta sui fatti oggi in contestazione.

In altri termini, tanto la richiesta alla Procura della Repubblica, quanto la ricezione dei relativi atti trasmessi dalla Procura partenopea sarebbero avvenuti al di fuori di una indagine e in violazione della disposizione normativa in materia.

In ogni caso, eccepisce il resistente, la Procura federale non ha svolto alcuna attività di indagine nonostante sia dotata dei più ampi poteri inquisitori ed istruttori e già al momento dell’apertura dell’indagine, era perfettamente a conoscenza – o comunque poteva venirne a conoscenza con una semplice attività istruttoria mai svolta – di tutti i fatti e le circostanze oggi contestate al signor Leonardi.

Del resto, evidenzia, ancora, il predetto resistente, per la riapertura dell’indagine «devono emergere fatti o circostanze nuovi e rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e non poteva essere a conoscenza. Nel caso che ci occupa nessun fatto o circostanza nuovi sono emersi dagli atti dell’indagine penale; da quest’ultimo sono emersi unicamente elementi indiziari e di ritenuta prova – qui, peraltro, tenacemente contestati, sulla scorta dei quali la Procura  federale  ha  ritenuto  di  deferire  anche l’esponente per fatti e  circostanze ben noti o comunque conoscibili già in precedenza».

Eccepisce, comunque, il resistente, prescrizione dei capi di incolpazione, rilevando, in estremo subordine, come lo stesso dovrà, comunque, essere assolto da ogni addebito in applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, «poiché il fatto non costituisce oggi illecito disciplinare».

- Il sig. Pietro Lo Monaco, per il tramite del proprio legale di fiducia, avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, ritiene, anzitutto, che a fronte di argomentazioni del TFN «lineari ed incisive, basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incedere scientifico e logico di rara efficacia», le deduzioni della ricorrente Procura federale siano «velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

Reputa fuor di dubbio, il resistente, che «l’istanza alla Procura della Repubblica ed il ritiro del Dvd contenente gli atti penali siano avvenuti proprio nel periodo intercorrente tra l’originaria archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini». Sotto tale profilo non sussiste un plesso precettivo «che consenta alla Procura federale di soprassedere totalmente da determinate inderogabili procedure, quale, appunto, l’iscrizione nell’apposito registro della notitia criminis anteriormente all’avvio delle correlate attività investigative. Anzi, è pacifico proprio l’esatto opposto, ove si consideri il chiarissimo ed inequivoco tenore dei commi 1 e 2 dello stesso art. 32 quinquies del CGS: “1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile”».

Conclude chiedendo rigettarsi l’appello proposto dalla Procura federale.

- La società Calcio Catania s.p.a., per il tramite dei propri legali di fiducia, avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, ritiene, anzitutto, che a fronte di argomentazioni del TFN «lineari ed incisive, basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incedere scientifico e logico di rara efficacia», le deduzioni della ricorrente Procura federale siano «velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

Reputa fuor di dubbio, il resistente, che «l’istanza alla Procura della Repubblica ed il ritiro del Dvd contenente gli atti penali siano avvenuti proprio nel periodo intercorrente tra l’originaria archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini». Sotto tale profilo non sussiste un plesso precettivo «che consenta alla Procura federale di soprassedere totalmente da determinate inderogabili procedure, quale, appunto, l’iscrizione nell’apposito registro della notitia criminis anteriormente all’avvio delle correlate attività investigative. Anzi, è pacifico proprio l’esatto opposto, ove si consideri il chiarissimo ed inequivoco tenore dei commi 1 e 2 dello stesso art. 32 quinquies del CGS: “1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile”».

Conclude, pertanto, chiedendo rigettarsi l’appello proposto dalla Procura federale.

- Il sig. Sergio Gasparin, per il tramite dei propri legali di fiducia, avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ritiene, anzitutto, che a fronte di argomentazioni del TFN «lineari ed incisive, basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incedere scientifico e logico di rara efficacia», le deduzioni della ricorrente Procura federale siano «velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

Reputa fuor di dubbio, il resistente, che «l’istanza alla Procura della Repubblica ed il ritiro del Dvd contenente gli atti penali siano avvenuti proprio nel periodo intercorrente tra l’originaria archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini». Sotto tale profilo non sussiste un plesso precettivo «che consenta alla Procura federale di soprassedere totalmente da determinate inderogabili procedure, quale, appunto, l’iscrizione nell’apposito registro della notitia criminis  anteriormente  all’avvio  delle  correlate  attività  investigative.  Anzi,  è  pacifico  proprio l’esatto opposto, ove si consideri il chiarissimo ed inequivoco tenore dei commi 1 e 2 dello stesso art. 32 quinquies del CGS: “1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile”».

Conclude, pertanto, chiedendo rigettarsi l’appello proposto dalla Procura federale.

- Il sig. Hugo Armando Campagnaro, per il tramite dei propri legali di fiducia, avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ritiene, anzitutto, che a fronte di argomentazioni del TFN «lineari ed incisive, basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incedere scientifico e logico di rara efficacia», le deduzioni della ricorrente Procura federale siano «velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

Reputa fuor di dubbio, il resistente, che «l’istanza alla Procura della Repubblica ed il ritiro del Dvd contenente gli atti penali siano avvenuti proprio nel periodo intercorrente tra l’originaria archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini». Sotto tale profilo non sussiste un plesso precettivo «che consenta alla Procura federale di soprassedere totalmente da determinate inderogabili procedure, quale, appunto, l’iscrizione nell’apposito registro della notitia criminis anteriormente all’avvio delle correlate attività investigative. Anzi, è pacifico proprio l’esatto opposto, ove si consideri il chiarissimo ed inequivoco tenore dei commi 1 e 2 dello stesso art. 32 quinquies del CGS: “1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile”».

Conclude, pertanto, chiedendo rigettarsi l’appello proposto dalla Procura federale.

- Il sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, per il tramite dei propri legali di fiducia, avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ritiene, anzitutto, che a fronte di argomentazioni del TFN «lineari ed incisive, basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incedere scientifico e logico di rara efficacia», le deduzioni della ricorrente Procura federale siano «velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

Reputa fuor di dubbio, il resistente, che «l’istanza alla Procura della Repubblica ed il ritiro del Dvd contenente gli atti penali siano avvenuti proprio nel periodo intercorrente tra l’originaria archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini». Sotto tale profilo non sussiste un plesso precettivo «che consenta alla Procura federale di soprassedere totalmente da determinate inderogabili procedure, quale, appunto, l’iscrizione nell’apposito registro della notitia criminis anteriormente all’avvio delle correlate attività investigative. Anzi, è pacifico proprio l’esatto opposto, ove si consideri il chiarissimo ed inequivoco tenore dei commi 1 e 2 dello stesso art. 32 quinquies del CGS: “1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile”».

Conclude, pertanto, chiedendo rigettarsi l’appello proposto dalla Procura federale.

- Il sig. Pierpaolo Marino, per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Cesare Di Cintio, eccepisce, in primo luogo, inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS.

Evidenzia, il resistente, come la Procura federale abbia richiesto «i documenti al di fuori di un procedimento, in modo del tutto illegittimo. La norma, prevede, infatti, che la legittima acquisizione dei documenti possa avvenire al di fuori di un procedimento qualora sia la Procura della Repubblica a trasmettere direttamente gli atti della Procura federale ovvero deve avvenire in un procedimento già pendente qualora sia la Procura federale a richiedere l’acquisizione degli stessi».

Eccepisce, poi, prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 25 CGS e art. 45 CGS Coni, nonché violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS Figc dell’art. 32 ter, comma 5, CGS Figc, secondo cui, «ai fini della riapertura di una indagine, debbono, di fatto, emergere nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era precedentemente a conoscenza. Nel presente procedimento tali fatti e/o circostanze non si rinvengono».

Riportandosi, infine, nel merito a quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, conclude, il suddetto resistente, chiedendo, in via principale, respingersi il reclamo e, in via subordinata, il proscioglimento.

- Il sig. Umberto Calaio’, per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Cesare Di Cintio, eccepisce, in primo luogo, inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS.

Evidenzia, anzitutto, il resistente, come la Procura federale abbia richiesto i documenti al di fuori di un procedimento, in modo, quindi, illegittimo, considerato che «gli atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Napoli sono stati richiesti ed acquisiti “fuori” dal procedimento, essendo lo stesso ormai / ancora archiviato».

Eccepisce, poi, prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 25 CGS e art. 45 CGS Coni, nonché violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS Figc, dell’art. 32 ter, comma 4, e dell’art. 32 ter, comma 5, CGS Figc, secondo cui, ai fini della riapertura di una indagine, debbono, di fatto, emergere nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era precedentemente a conoscenza, che, nel caso di specie, non si rinvengono.

Riportandosi, infine, nel merito a quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, sottolineato che «non esiste alcun indizio o prova che possa giustificare l’addebito», conclude, il suddetto resistente, chiedendo, in via principale, respingersi il reclamo e, in via subordinata, il proscioglimento.

- Il sig. Daniele Sebastiani e la Delfino Pescara 1936 s.p.a., per il tramite dei loro difensori di fiducia, avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, deducono, in primo luogo, infondatezza del ricorso circa l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS.

«Acconsentire», si legge nelle controdeduzioni dei predetti deferiti, «all’errore commesso dal requirente ha l’effetto di svilire sino al loro annullamento il termine per le indagini e le successive possibili proroghe».

Ad avviso dei predetti resistenti, «il Giudice di prime cure non completa il suo ragionamento, arrivando a sancire la logica conseguenza dell’errato operare della Procura federale. Al contrario, preferisce salvaguardarne l’operato, decidendo per l’inammissibilità del deferimento, che non appare l’unica soluzione a fronte degli errori commessi dal requirente».

E, sul punto, anzi, «l’esponente e la società propongono la loro impugnazione, osservando che la non corretta acquisizione della documentazione e la conseguente sua inutilizzabilità avrebbe dovuto essere in ogni caso dichiarata dal TFN, che errando sul punto nulla ha statuito. In effetti, quella prospettata è la corretta sanzione all’errore della Procura federale. A tale risultato si giunge, retrodatando quanto meno alla data di acquisizione (26 Febbraio 2016) della documentazione l’avvio delle indagini. Assodato ciò, la prima proroga delle indagini in discussione è stata domandata tardivamente, perché reclamata solo il 5 maggio 2016, quando le stesse erano terminate da nove giorni. Pertanto, tutta la documentazione raccolta successivamente al 26 aprile 2016, dovrà essere dichiarata inammissibile ed espunta dal fascicolo del procedimento».

Deducono, poi, i suddetti resistenti, in ordine alla correttezza della declaratoria di nullità della notifica del deferimento nei confronti del signor Juan Fernando Quintero Paniagua.

La notifica effettuata dalla Procura federale presso la sede della Delfino Pescara, quale asserita società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento, sarebbe non corretta «sia che alla nozione di “momento della instaurazione del procedimento” si dia il significato di frangente nel quale viene esercitata l’azione disciplinare con la redazione e notifica di atto di deferimento, sia che con detta locuzione si intenda quando viene aperta un’indagine da parte della Procura federale; tutto ciò anche se tra le due differenti interpretazioni deve essere privilegiata la prima, perché più corretta e corrisponde al dato letterale della norma (in claris non fit interpretatio).

Ad eguale risultato si giunge anche nella non creduta, perché non corretta, ipotesi si consideri quale momento della instaurazione del procedimento quello di inizio delle indagini. In effetti, le stesse iniziano alla fine del mese di marzo 2016, quando da oltre due anni e nove mesi il calciatore non era più tesserato per Delfino Pescara 1936 s.p.a.

Infine, ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione proposta viene dall’esame dell’art. 38, 8° comma CGS, nel testo vigente prima dell’attuale modifica» che, appunto, prevedeva (alla lett. c), la possibilità di effettuare la notifica presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto (opzione, ora, espunta in sede di modifica normativa).

Queste le conclusioni: «rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza ed in particolare il gravame proposto dalla Procura federale avverso la decisione di TFN sezione disciplinare impugnata, respingere il ricorso promosso dalla Procura federale, confermando quanto statuito all’esito del primo grado di giudizio; in accoglimento dell’appello proposto dal deferito e dalla società dallo stesso rappresentata, accertare che le indagini del procedimento 1266pf12-13 sono state avviate quanto meno il 26 Febbraio 2016 e che le proroghe alle indagini stesse sono tardive e, per l’effetto, dichiarare l’inutilizzabilità di tutta la documentazione acquisita dopo tale data con la sua espunzione dal fascicolo del procedimento».

- I sigg.ri Sergio Cassingena e Dario Cassingena, nonché la società Vicenza Calcio s.p.a., per il tramite dei loro difensori di fiducia, avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, deducono, in primo luogo, infondatezza del ricorso circa l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS.

«Acconsentire», si legge nelle controdeduzioni dei predetti deferiti, «all’errore commesso dal requirente ha l’effetto di svilire sino al loro annullamento il termine per le indagini e le successive possibili proroghe».

Ad avviso dei predetti resistenti, «il Giudice di prime cure non completa il suo ragionamento, arrivando a sancire la logica conseguenza dell’errato operare della Procura federale. Al contrario, preferisce salvaguardarne l’operato, decidendo per l’inammissibilità del deferimento, che non appare l’unica soluzione a fronte degli errori commessi dal requirente».

E, sul punto, anzi, «l’esponente e la società propongono la loro impugnazione, osservando che la non corretta acquisizione della documentazione e la conseguente sua inutilizzabilità avrebbe dovuto essere in ogni caso dichiarata dal TFN, che errando sul punto nulla ha statuito.

In effetti, quella prospettata è la corretta sanzione all’errore della Procura federale. A  tale risultato si giunge, retrodatando quanto meno alla data di acquisizione (26 Febbraio 2016) della documentazione l’avvio delle indagini. Assodato ciò, la prima proroga delle indagini in discussione è stata domandata tardivamente, perché reclamata solo il 5 maggio 2016, quando le stesse erano terminate da nove giorni. Pertanto, tutta la documentazione raccolta successivamente al 26 aprile 2016, dovrà essere dichiarata inammissibile ed espunta dal fascicolo del procedimento».

Invocato, comunque, l’art. 37, comma 4, CGS, in denegata ipotesi di accoglimento dell’appello della Procura, così concludono i suddetti esponenti: «rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza ed in particolare il gravame proposto dalla Procura federale avverso la decisione di TFN sezione disciplinare impugnata, respingere il ricorso promosso dalla Procura federale, confermando quanto statuito all’esito del primo grado di giudizio; in accoglimento dell’appello proposto, accertare che le indagini del procedimento 1266pf12-13 sono state avviate quanto meno il 26 Febbraio 2016 e che le proroghe alle indagini stesse sono tardive e, per l’effetto, dichiarare l’inutilizzabilità di tutta la documentazione acquisita dopo tale data con la sua espunzione dal fascicolo del procedimento».

- La Juventus F.C. s.p.a., tramite il proprio legale di fiducia, ha chiesto di essere sentita.

- L’Unione sportiva città di Palermo s.p.a., tramite i propri difensori avvocati Massimo Diana e Vittorio Rigo, deduce, anzitutto, infondatezza del ricorso circa l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS.

«Acconsentire», si legge nelle controdeduzioni dei predetti deferiti, «all’errore commesso dal requirente ha l’effetto di svilire sino al loro annullamento il termine per le indagini e le successive possibili proroghe».

Ad avviso della società resistente, «il Giudice di prime cure non completa il suo ragionamento, arrivando a sancire la logica conseguenza dell’errato operare della Procura federale. Al contrario, preferisce salvaguardarne l’operato, decidendo per l’inammissibilità del deferimento, che non appare l’unica soluzione a fronte degli errori commessi dal requirente».

E, sul punto, anzi, «l’esponente e la società propongono la loro impugnazione, osservando che la non corretta acquisizione della documentazione e la conseguente sua inutilizzabilità avrebbe dovuto essere in ogni caso dichiarata dal TFN, che errando sul punto nulla ha statuito. In effetti, quella prospettata è la corretta sanzione all’errore della Procura federale. A tale risultato si giunge, retrodatando quanto meno alla data di acquisizione (26 Febbraio 2016) della documentazione l’avvio delle indagini.

Assodato ciò, la prima proroga delle indagini in discussione è stata domandata tardivamente, perché reclamata solo il 5 maggio 2016, quando le stesse erano terminate da nove giorni. Pertanto, tutta la documentazione raccolta successivamente al 26 aprile 2016, dovrà essere dichiarata inammissibile ed espunta dal fascicolo del procedimento».

Invocato, comunque, l’art. 37, comma 4, CGS, in denegata ipotesi di accoglimento dell’appello della Procura, così conclude il Palermo: «rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza ed in particolare il gravame proposto dalla Procura federale avverso la decisione di TFN sezione disciplinare impugnata, respingere il ricorso promosso dalla Procura federale, confermando quanto statuito all’esito del primo grado di giudizio; in accoglimento dell’appello proposto dalla società, accertare che le indagini del procedimento 1266pf12-13 sono state avviate quanto meno il 26 Febbraio 2016 e che le proroghe alle indagini stesse sono tardive e, per l’effetto, dichiarare l’inutilizzabilità di tutta la documentazione acquisita dopo tale data con la sua espunzione dal fascicolo del procedimento».

La decisione della CFA

All’udienza fissata, per il giorno 31 marzo 2017, innanzi questa Corte federale di appello, sono comparsi:

» per la Procura federale, l’avv. Giua;

» per Pasquale Foti, l’avv. Panuccio;

» per Ternana Calcio s.p.a., Luciano Cafaro, U.S. Grosseto F.C. s.r.l. e Francesco Zadotti, l’avv. Giotti;

» per A.C. Chievo Verona, Giovanni Sartori, Luca Campedelli e Giammario Specchia, l’avv. Malagnini;

» per Igor Campedelli, l’avv. Miranda;

» per Aldo Spinelli e A.S. Livorno Calcio s.r.l., l’avv. Vitale;

» per Leonardi Vincenzo, l’avv. Calcagno;

»  per  Pietro  Lo  Monaco,  Catania  Calcio  s.p.a.,  Sergio  Gasparin,  Armando  Campagnaro  e Ezequiel Ivan Lavezzi, gli avv.ti Chiacchio e Cozzone;

» per Umberto Calaiò e Pierpaolo Marino, l’avv. Di Cintio;

» per U.S. Città di Palermo s.p.a., Daniele Sebastiani, Delfino Pescara, Sergio Cassingena, Dario Cassingena e Vicenza Calcio s.p.a., l’avv. Diana;

» per Juventus F.C. s.p.a., l’avv. Turco;

» per Giorgio Perinetti Casoni e Erjon Bogdani, l’avv. Daminato;

» per Alessio Secco, l’avv. Menardo;

» per Mario Cognini, l’avv. Vigna;

» per Diego Alberto Milito, gli avv. ti Carino e Martino;

» per Thiago Motta, l’avv. Canovi.

Dopo ampia discussione, acquisiti i pregevoli contributi offerti da tutte le parti del procedimento, ritenuta la causa sufficientemente matura per la decisione, questa Corte ha dichiarato chiuso il dibattimento, ritirandosi in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via logicamente preliminare deve essere, dapprima, esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta dal reclamante Pasquale Foti anche in questa fase del giudizio.

L’eccezione è priva di pregio e va, pertanto, rigettata.

Il sig. Foti è stato deferito in relazione a condotte poste in essere nella sua qualità di presidente con poteri di rappresentanza della Reggina Calcio Spa. Questo Collegio non nutre, pertanto, dubbio alcuno sulla sussistenza del potere degli organi federali di giustizia sportiva di giudicare le violazioni ascritte al sig. Foti con l’atto di deferimento della Procura federale.

In definitiva, la giurisdizione di questa Corte è determinata dalla pacifica appartenza, all’epoca dei fatti, del sig. Pasquale Foti all’ordinamento federale. In tal senso, peraltro, ha già deciso anche il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni: «Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purchè riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo» (Coll. Gar. Sport, decisione 11 ottobre 2016, n. 49).

- Nel merito, il reclamo proposto dalla Procura Federale non merita accoglimento, perché la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 ter, comma 3, e 32 quinquies, comma 3, CGS, da parte della decisione impugnata del TFN non sussiste.

Ed invero, non è qui in discussione, perché in realtà non è mai stato posto in dubbio dalla decisione di primo grado, il potere-dovere del Procuratore federale, in via di principio, di prendere notizia in ogni modo degli illeciti di propria iniziativa e di ricevere le notizie presentate o comunque pervenute all’attenzione dell’Ufficio, con l’unica eccezione, espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 32 ter invocato dal reclamante, rappresentata dalla eventuale propalazione in forma anonima di tali notizie.

Né è in discussione il principio in forza del quale l’acquisizione della notitia criminis è sempre consentita al Procuratore federale, il quale però, una volta appresa la notizia di fatti o atti rilevanti, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 quinquies del CGS, come noto, è tenuto ad iscrivere detta notizia con immediatezza nell’apposito Registro, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS del CONI. Un tale adempimento, giova ricordare, costituisce presupposto indefettibile per il legittimo svolgimento di tutte quelle attività di indagine ritenute necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari di cui il Procuratore Federale abbia avuto notizia e che l’art. 32 quinquies del CGS demanda alla sua esclusiva competenza di effettuare per una durata non superiore a giorni 60, salvo motivata proroga.

Effettuata una tale sommaria ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre tuttavia rilevare come, avuto riguardo al caso di specie, essa non possa dirsi esaustiva, dal momento che, in punto di fatto, occorre necessariamente rilevare la sussistenza nella fattispecie in esame di una circostanza destinata ad assumere specifica rilevanza, ossia la circostanza che, con riferimento ai fatti illeciti oggetto del presente procedimento, su richiesta della Procura federale è qui pacificamete intervenuto in data 28 gennaio 2015 un provvedimento di archiviazione.

Le doglianze formulate con il reclamo in esame dalla Procura Federale vanno dunque valutate alla luce di tale rilevante circostanza e, conseguentemente, alla stregua del disposto del comma 5 dell’art. 32 ter CGS, a mente del quale, intervenuto un provvedimento di archiviazione, “la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”.

Disposizione, quest’ultima, che, nonostante la sua centralità nel caso in esame, la Procura federale omette invero di considerare, focalizzando piuttosto la sua attenzione sulla latitudine, oggettiva e temporale, del potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, quale espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS, in ordine al cui corretto esercizio nel caso di specie, in realtà e come si è detto, non è dato ravvisare nella decisione del TFN sostanziali censure. Il cuore della motivazione della pronuncia impugnata è, infatti, piuttosto nel senso “che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice  di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.

Al riguardo, occorre infatti rilevare che l’esercizio dell’azione disciplinare è espressione di una scelta che il Procuratore federale, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini e in alternativa alla archiviazione (art. 32 ter, commi 2 e 4, CGS), così che, una volta che di un procedimento sia stato eventualmente richiesta ed autorizzata l’archiviazione, il Procuratore federale perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto illecito, a meno che non disponga d’ufficio la riapertura delle indagini e non provveda ad una nuova iscrizione nell’apposito registro.

La mancata riapertura delle indagini e/o la mancata conseguente nuova iscrizione nell’apposito registro, determina pertanto non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito, oggettivamente e soggettivamente considerato.

D’altro canto, come si è visto, l’art. 32 ter, comma 5, CGS, consente alla Procura federale di disporre d’ufficio la riapertura delle indagini alla sola condizione che emergano “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali fatti nuovi o le circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore federale vanno però esplicitamente dedotti in sede di atto di deferimento, onde consentire la verifica circa la effettiva ricorrenza nel caso concreto del solo presupposto che, in base all’ordinamento federale, legittima la riapertura delle indagini nell’ambito di un procedimento già archiviato e il rinnovato esercizio da parte del Procuratore federale dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito in relazione al quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione.

L’esigenza di rendere nota la ricorrenza in concreto di un tale presupposto e, quindi, del fatto nuovo o della circostanza rilevante prima ignoti al Procuratore federale, costituisce il necessario contrappeso del potere concesso a quest’ultimo dall’ordinamento federale di procedere d’ufficio - e quindi senza alcun filtro preventivo da parte degli organi di giustizia sportiva - a nuove indagini per il medesimo illecito, contrappeso senza il quale non vi sarebbero sufficienti garanzie in favore dell’incolpato in ordine ai tempi del (reiterato) esercizio dell’azione disciplinare ed alla durata complessiva delle indagini che, per effetto dell’esercizio del potere di riaperura delle indagini, è apena il caso di osservare, possono in definitiva svolgersi per un tempo ben superiore al termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinquies, comma 3, del C.G.S..

Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare negli atti posti in essere dalla Procura federale, con riferimento o meno alla documentazione afferente all’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli ed acquisita in data 26 Febbraio 2016, alcun riferimento ai quei “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” che della riapertura d’ufficio delle indagini e della disposta nuova iscrizione nel Registro avvenuta in data 29 marzo 2016 costituivano, come detto, il presupposto legittimante ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS.

Ne deriva che la decisione di primo grado è immune dai vizi che la reclamante le ascrive e ciò anche per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, norma che la reclamante assume essere stata disattesa dal TFN nella decisione impugnata ed essere, invece, invocabile nel caso di specie, laddove prevede che «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato».

Come correttamente rilevato dal TFN, al contrario, per collocazione sistematica e chiarezza semantica, la citata norma riguarda effettivamente il solo caso in cui gli atti processuali compiuti dall’A.G.O. pervengano alla Procura Federale al di fuori dei termini di durata delle indagini, ma nell’ambito di un procedimento disciplinare che sia stato ritualmente instaurato e risulti ancora pendente. Caso, questo, non ricorrente nella fattispecie.

Per quanto, poi, possa convenirsi con la reclamante Procura che la ratio della disposizione sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO», vero è che la pregevole finalità di tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti postula, sempre e comunque, il pieno rispetto delle norme federali e del sistema di garanzie che esse assicurano all’incolpato.

Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva e seppure con le precisazioni di cui si è detto, di confermare la decisione impugnata laddove afferma la inammissibilità del deferimento della Procura federale e, qui si aggiunge, la decadenza dall’azione disciplinare nuovamente intrapresa, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione degli incolpati e della integrità del diritto di difesa, che impone la celere iscrizione dei fatti rilevanti sul Registro di cui all’art. 31 quinquies CGS e l’avvio dell’azione disciplinare in tempi ragionevoli rispetto a quelli di commissione dei presunti illeciti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, SS.UU. n. 29/2016).

Un tanto conduce al rigetto del reclamo, restando assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti e, in particolare, il secondo motivo di doglianza con il quale la Procura federale censura la decisione del TFN nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica del deferimento nei confronti di Jean Claude Blanc, Juan Fernando Paniagua, Adrian Mutu, Nicholas Amodio e Denis Gustavo German, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 8, del codice di giustizia sportiva FIGC e dell’art. 11, comma 2, del codice di giustizia sportiva del CONI, nonché i profili impugnatori, comunque inammissibili perché non fatti valere nelle forme dell’appello incidentale, delle deduzioni difensive dei sigg.ri Daniele Sebastiani, Delfino Pescara 1936 S.p.A., Sergio Cassingena, Dario Cassingena, Vicenza Calcio S.p.A. e Unione sportiva città di Palermo S.p.A..

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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