F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CFA del 11 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CFA del 03 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 – NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ  PROPRIA  PER  VIOLAZIONE  DI  CUI  ALL’ART.  10  COMMA  3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

1. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione assunta nella riunione del 13.1.2017 e pubblicata in data 16.1.2016 sul Com. Uff. n. 46/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017), ha prosciolto dagli addebiti contestati la Società US Latina Calcio Srl.

Il Procuratore Federale - letta tale decisione, con cui il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare ha prosciolto la Società U.S. Latina Calcio Srl, non accogliendo in parte qua il deferimento proposto dalla Procura Federale dagli addebiti, formulati ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafi VI e VII delle NOIF, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dai legali rappresentanti pro-tempore sigg. Maietta Pasquale, Aprile Antonio e Colletti Fabrizio i quali, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, entro il termine del 18.4.2016, non hanno corrisposto sia gli emolumenti che le relative ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e Febbraio 2016, e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle relative ritenute Irpef e contributi Inps sopra indicati, nonché a titolo di responsabilità propria per non aver corrisposto, entro il predetto termine, sia gli emolumenti che le relative ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e Febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine, l’avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle relative ritenute Irpef e contributi Inps – ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

Erroneità della decisione per travisamento dei fatti e per erronea valutazione degli atti ritualmente acquisiti al procedimento disciplinare sportivo. Motivazione apparente e contraddittoria. Erroneità e falsa applicazione di norme federali, segnatamente degli artt. 4, comma 1, e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. B), paragrafi VI e VII delle NOIF.

La decisione del TFN motiverebbe il proscioglimento della Società deferita con poche e contraddittorie righe, che si accentrano, in via sostanzialmente esclusiva, sull’ultima dichiarazione resa dalla Banca Popolare del Lazio in data 16.9.2016 ed indirizzata alla U.S. Latina Calcio.

In particolare, il Tribunale Federale Nazionale, omettendo di argomentare sulla effettiva valenza probatoria ed attendibilità del documento, che si porrebbe in aperto contrasto con altro precedente documento proveniente dalla medesima Banca nonché con altre risultanze probatorie ritualmente acquisite al procedimento sportivo e presenti agli atti del Tribunale, si sarebbe limitato a redigere una motivazione, da un lato apparente, dall’altro, contraddittoria.

Plurimi documenti converrebbero sulla circostanza che l’ordine di bonifico effettuato dalla US Latina Calcio il 18 aprile 2016 non fu eseguito dalla Banca Popolare del Lazio per carenza di fondi sul conto corrente della Società.

A fronte di un contrasto evidente tra il contenuto del documento della Banca Popolare del Lazio confezionato dopo molti mesi dalla contestata violazione e plurimi altri documenti, tutti antecedenti e ritualmente acquisiti al procedimento sportivo, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe dovuto interrogarsi, per desumerne elementi di giudizio, sul perché tutti i legali rappresentanti, in presenza di un malfunzionamento del sistema informatico della banca che avrebbe potuto integrare una forza maggiore, avrebbero deciso di avanzare proposta di applicazione di una sanzione concordata.

In conclusione, il Procuratore Federale ha chiesto che questa Corte, in riforma della decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. n. 46/TFN del 16.1.2017, voglia affermare la responsabilità della U.S. Latina Calcio S.r.l. per responsabilità diretta e propria per le condotte analiticamente contestate nell’atto di deferimento e, per l’effetto, comminare nei confronti della Società deferita la sanzione di due punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 ovvero la sanzione ritenuta di giustizia, comunque non inferiore al minimo edittale previsto dalla vigente normativa federale.

La Società US Latina Calcio Srl ha formulato analitiche controdeduzioni sostenendo, in particolare, che il ritardato assolvimento degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore entro i termini prescritti dovrebbe ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo, da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, di un solo giorno, con cui la Società ha onorato i suoi impegni.

Pertanto, la Società deferita ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso e, per l’effetto, la conferma in toto della decisione gravata e, segnatamente, la conferma del proscioglimento dagli addebiti contestati.

2. Questa Corte, sciogliendo la riserva assunta in data 22.2.2017, ha disposto incombenti istruttori a carico della Società US Latina Calcio Srl, ha sospeso la decorrenza dei termini per la definizione del giudizio e, segnatamente, quello di cui all’art. 34 bis C.G.S. ed ha fissato per il prosieguo l’udienza del 23.3.2017 (Com. Uff. n. 110/CFA 2016/2017).

Con atto del 21.3.2017 - nel premettere tra l’altro che in data 9.3.2017 il Giudice Delegato del Tribunale di Latina ha dichiarato fallito il Club U.S. Latina Srl – il Fallimento U.S. Latina Srl, rappresentato dall’avv. Cesare Di Cintio, ha chiesto il differimento dell’udienza ad altra data onde consentire alla difesa di poter entrare in possesso della documentazione facente parte del fascicolo e di poter difendere il proprio assistito.

Questa Corte, vista l’istanza proposta dal difensore della Società, sentito il rappresentante della Procura Federale presente in udienza che non si è opposto al differimento, ha rinviato la trattazione del giudizio al 3.4.2017 confermando la sospensione della decorrenza dei termini per la definizione del giudizio e, segnatamente, quello di cui all’art. 34 bis C.G.S. (Com. Uff. n. 116/CFA 2016/2017).

3. All’’udienza del 3.4.2017, il difensore della U.S. Latina Calcio Srl (ora Fallimento U.S. Latina Calcio Srl) ha formulato istanza di rinvio onde poter proporre istanza di interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento.

La Corte ritiene di disattendere l’istanza di rinvio formulata dal difensore del Fallimento U.S. Latina Calcio Srl.

In primo luogo, occorre rilevare che l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare dispone che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, per cui tale previsione, che fa evidente riferimento ai procedimenti giurisdizionali, non sembra sic et simpliciter estensibile ai procedimenti disciplinari sportivi.

Inoltre, è dirimente considerare che, con atto del 21.3.2017, il Fallimento U.S. Latina Calcio Srl si è formalmente costituito nel presente giudizio a mezzo di proprio difensore munito di procura speciale, per cui il contraddittorio deve ritenersi instaurato anche nei confronti del Fallimento, che avrebbe potuto svolgere il proprio diritto di difesa, tanto che, all’udienza del 23.3.2017, come detto, è stata accolta l’istanza di differimento proposta dal difensore proprio al fine di consentire alla difesa di poter entrare in possesso della documentazione facente parte del fascicolo e poter esercitare il diritto di difesa.

4. Nel merito, il ricorso proposto dal Procuratore Federale è fondato e va accolto.

In esito alla disposta istruttoria, la Società ha depositato documentazione da cui risulta che gli ordini dei bonifici bancari con cui sono stati effettuati i pagamenti in discorso sono stati acquisiti in lavorazione ed eseguiti dalla Banca in data 19.4.2016. Infatti, le copie degli ordini di bonifico timbrate e sottoscritte dalla Banca, con il numero di identificazione (CRO), recano la data del 19.4.2016.

Viceversa, le copie di richiesta di bonifico prodotte in giudizio dalla Società recano la data del 18.4.2016 ed un timbro della Banca Popolare del Lazio indicante “documento fotocopiato dall’originale”, ma sono prive di sottoscrizione dell’operatore bancario e, comunque, non risultano “lavorati” nella stessa data, tanto che il CRO è stato apposto in data 19.4.2016.

Ciò ha avuto luogo, del tutto verosimilmente, in quanto - come anche correttamente posto in rilievo dalla Procura Federale - alla data del 18.4.2016 sul conto della Società non sussisteva la “provvista” per effettuare i pagamenti dovuti e, d’altra parte, dall’estratto conto versato in atti risulta che la provvista per la Società è stata costituita con accrediti pervenuti sul conto nella data del 19.4.2016, giorno successivo alla scadenza del termine perentorio previsto dalle norme federali per procedere ai pagamenti in discorso.

Ne consegue che - anche a voler prescindere dal principio secondo cui, qualora il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario, l’effetto solutorio si verifica quando la somma entra nell’effettiva disponibilità del creditore - nel caso di specie può ritenersi inequivoco che il pagamento sia stato effettuato in data 19.4.2016, vale a dire un giorno oltre il perentorio dies ad quem del 18.4.2016.

Tale ricostruzione è pienamente aderente sia alla dichiarazione resa dalla Banca Popolare del Lazio in data 3.5.2016 che, in risposta ad una richiesta della Società, ha confermato “di aver ricevuto alle ore 15.30 del 18.4.2016, le disposizioni di bonifico in favore dei Vostri tesserati, ma di non aver potuto eseguire tali disposizioni, in quanto il rapporto di conto corrente a Voi intestato era privo della necessaria disponibilità”, sia alla dichiarazione rilasciata in data 23.6.2016 al rappresentante della Procura Federale dal sig. Antonio Aprile, all’epoca Amministratore della Società in forma disgiunta, secondo cui “le disposizioni di bonifico per pagare gli emolumenti, con scadenza 18 aprile 2016 sono state depositate in banca il giorno stesso (18.4.2016) ma causa ritardo nella ricezione del bonifico in entrata da parte della Fondazione per la mutualità negli sport professionistici, la nostra banca non ha potuto far partire i nostri bonifici per gli emolumenti”.

Né la dichiarazione integrativa resa dalla Banca Popolare del Lazio in data 16.9.2016 può assumere rilievo dirimente nella vicenda.

Con tale dichiarazione, la Banca, nel confermare che i rappresentanti della Società, nel pomeriggio del 18.4.2016, si sono presentati presso gli sportelli della Filiale di Latina ag. 1 ed hanno disposto operazioni di bonifico per il pagamento degli emolumenti dovuti ai loro tesserati, ha precisato che “l’intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario non ha consentito di espletare le relative operazioni, che pertanto sono state eseguite nella mattina del giorno successivo (19.04.2016)”.

La  dichiarazione,  però,  non  esclude  che,  essendo  privo  di  “copertura”  il  conto  corrente  della Società, i pagamenti non avrebbero comunque potuto essere eseguiti.

L’argomentazione di cui alle controdeduzioni difensive della Società, secondo cui la mancanza della “necessaria disponibilità” che appariva sul conto corrente della US Latina Calcio nel pomeriggio del 18.4.2016 era anch’essa dovuto “a quel blocco del sistema di regolamento interbancario” che impediva sia le operazioni di accredito che di addebito, inoltre, è sfornita di supporto probatorio, atteso, da un lato, che tale circostanza non può sic et simpliciter evincersi dalla dichiarazione integrativa della Banca del 16.9.2016 e, dall’altro lato, che non sussiste adeguata dimostrazione del fatto che l’ordine di accredito a favore della Società, il quale avrebbe potuto consentire la formazione della “provvista” necessaria all’effettuazione di tutti i pagamenti dovuti, era stato disposto in modo da rendere possibile l’effettuazione tempestiva dei pagamenti stessi da parte della Società a favore dei propri aventi titolo.

5. L’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce, tra l’altro, che il mancato pagamento da parte delle società di serie B nei termini fissati dalle disposizioni federali degli emolumenti dovuti per il quarto trimestre (1° gennaio-28/29 Febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La norma specifica che la sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, sia equa l’applicazione della sanzione minima edittale, della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso 2016/2017.

Infatti, occorre considerare che i pagamenti sono stati effettuati con un solo giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, sicché, se ciò non impedisce il verificarsi della fattispecie illecita, determina però che la stessa possa essere valutata come oggettivamente tenue, con conseguente applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento di settore.

Per questi motivi la C.F.A., rigetta l’istanza di rinvio formulata dal fallimento US Latina Calcio S.r.l..

Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, riforma la decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. 46/TFN del 16.1.2017 e irroga alla società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017.

 

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