F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 046/TFN-SD del 16 Gennaio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto), Società AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – (nota n. 4854/1344 pf 15-16 GP/GM/pp del 7.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto), Società AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 4854/1344 pf 15-16 GP/GM/pp del 7.11.2016).

Il deferimento Con nota del 7.11.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Pecorelli Andrea, Presidente e Legale Rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto e la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai  punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 13.1.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Pecorelli Andrea; - ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria, così come previsti ai punti A4 e A5 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale. Ai sensi del punto 11 del richiamato C.U., l’inosservanza di detto termine, “per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l’esistenza di esimenti. Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23.8.2016, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 7.11.2016. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Pecorelli Andrea risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società AD Voluntas Calcio Spoleto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Pecorelli Andrea, inibizione di giorni 40 (quaranta); - per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it