F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 049/TFN-SD del 30 Gennaio 2017 (motivazioni) – RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 20 CGS NEI CONFRONTI DEL SIG. G.G. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl) – (nota n. 7641/308 pf16-17/GM/GP/ma del 20.1.2017).

RICHIESTA   DI   SOSPENSIONE   CAUTELARE   EX   ART.   20   CGS   NEI CONFRONTI DEL SIG. G.G. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl) - (nota n. 7641/308 pf16-17/GM/GP/ma del 20.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

  • vista l’istanza di sospensione cautelare del 20 Gennaio 2017 promossa ai sensi dell’art. 20 CGS dalla Procura Federale nei confronti del Sig. G.G., tesserato all’epoca dei fatti per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl in qualità di collaboratore addetto alla Categoria Esordienti, motivata sulla sussistenza a carico del predetto dell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione del Giudice delle indagini preliminari in data 5 ottobre 2016;

vista la documentazione allegata alla istanza, proveniente dalla Procura della Repubblica di Lecce, datata 17 Gennaio 2017, con la quale si comunica alla Procura Generale dello Sport che l’indicato G.G. è stato attinto da misura cautelare custodiale presso la Casa Circondariale di Lecce in relazione ai reati di molestie sessuali ai danni di minori degli anni 18 e di detenzione di materiale pedopornografico, commessi tra il novembre 2015 ed il marzo 2016 (artt. 81 – 609 bis comma 2 n. 1 e 61 n. 11 Cod. Pen.; artt. 81 – 600 quater Cod. Pen.);

sentita la Procura Federale, che ha insistito per l’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 20 comma 1 CGS, essendo i fatti riconducibili alla particolare gravità e vertendosi in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del G.G.;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende il Sig. G.G., come sopra identificato, da ogni attività, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il tempo previsto dall’art. 20, comma 3 CGS di giorni 60 (sessanta).

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