F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 050/TFN-SD del 31 Gennaio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO SESSA (all’epoca dei fatti Arbitro benemerito della Sezione AIA di Salerno), VINCENZO AVINO (all’epoca dei fatti Arbitro benemerito della Sezione AIA di Sala Consilina), CLAUDIO MOLFINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Hermes Casagiove), Società FC HERMES CASAGIOVE – (nota n. 5023/17 pf16-17 GT/cf del 10.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO SESSA (all’epoca dei fatti Arbitro benemerito della Sezione AIA di Salerno), VINCENZO AVINO (all’epoca dei fatti Arbitro benemerito della Sezione AIA di Sala Consilina), CLAUDIO MOLFINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Hermes Casagiove), Società FC HERMES CASAGIOVE - (nota n. 5023/17 pf16-17 GT/cf del 10.11.2016).

Il fatto

Il Commissario straordinario presso il Comitato Regionale Campania Dr. Cosimo Sibilia, con tre distinte note datate 9 giugno 2016, segnalava alla Procura Federale che i Sigg.ri Vincenzo Avino, Antonino Sessa e Claudio Molfino, i primi due arbitri benemeriti della Sezione AIA di Sala Consilina, il terzo Presidente della Società Hermes Casagiove, avevano redatto un documento definito “Comunicato”, che a loro richiesta era stato pubblicato sul sito www.soccerlife.it del 30 maggio 2016 e che era stato ripreso, in pari data, dai siti www.facebook.com/calciosalerno e www.metropolisweb.it.

Siffatto documento conteneva espressioni incontestabilmente diffamatorie indirizzate ai singoli componenti della gestione commissariale del Comitato Regionale Campania, nonché al complessivo sistema di giustizia sportiva, ai suoi componenti ed alla stessa Procura Federale.

Con le tre suddette note, che riportavano ampi stralci del “Comunicato”, si evidenziava che i Sigg.ri Avino, Sessa e Molfino avevano violato l’art. 5 CGS in quanto, con accostamenti capziosi, allusioni e suggestioni, oltre a ledere gravemente l’immagine e la reputazione dei singoli appartenenti all’Ordinamento Federale, avevano posto in essere una vera e propria diffamazione in danno del complessivo sistema di giustizia sportiva all’interno della FIGC, che, secondo gli estensori del “Comunicato”, perseguiva gli interessi dei singoli e del potere.

Si precisava che, oltre all’art. 5 CGS, i Sig.ri Avino e Sessa avevano violato il Regolamento AIA ed il Codice etico adottato dall’AIA e che il Sig. Molfino aveva violato l’art. 1 bis CGS, suscettibile di essere contestato anche ai Sig.ri Avino e Sessa.

Il Deferimento

La Procura Federale, espletata l’attività di indagine (avente ad oggetto il comportamento dei firmatari, già componenti del Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania, in particolare dei due arbitri benemeriti Sig.ri Sessa Antonino, della Sezione AIA di Salerno e Avino Vincenzo, della Sezione AIA di Sala Consilina, nonché del Sig. Molfino Claudio Presidente della Società FC Hermes Casagiove, di un comunicato pubblicato su diversi siti internet), con atto del 10 novembre 2016 deferiva a questa Tribunale i Sig.ri Antonino Sessa, Vincenzo Avino e Claudio Molfino, ai quali contestava ai primi due la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e degli artt. 40 commi 1, 2, 3 lett. a), c), e) e 4 lett. e) del Regolamento AIA, al terzo la violazione dell’art. 1 bis CGS; veniva altresì deferita la Società FC Hermes Casagiove a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per quanto ascritto al suo Presidente.

Le memorie difensive

I Sig.ri Sessa e Avino hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 23 Gennaio 2017, con la quale hanno eccepito il difetto assoluto di giurisdizione; il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva FIGC e degli Organi della giurisdizione domestica dell’AIA; l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale e la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania; la nullità del deferimento per genericità ed indeterminatezza del capo di incolpazione, ovvero perché formulato per relationem in ordine al contenuto di atti di indagine; la irricevibilità ed improponibilità del deferimento e la estinzione dell’azione disciplinare, ai sensi degli artt. 5 e 32 ter comma 8 CGS; la irricevibilità ed improponibilità del deferimento e la estinzione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 32 quinquies comma 3 CGS; anche il Sig. Molfino e la Società FC Hermes Casagiove hanno fatto pervenire memoria, con la quale hanno eccepito la nullità del deferimento per omessa audizione dell’indagato che ne aveva fatto richiesta e la violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS-FIGC e dell’art. 2 CGS-CONI; la nullità del deferimento per genericità ed indeterminatezza del capo d’incolpazione, ovvero perché formulato per relazionem in ordine al contenuto di atti d’indagine; la irricevibilità ed improponibilità del deferimento e la estinzione dell’azione disciplinare ai sensi degli artt. 5 e 32 ter comma 8 CGS-FIGC; la irricevibilità ed improponibilità del deferimento e la estinzione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 32 quinquies comma 3 CGS-FIGC; il proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché è mancante la prova della commissione del fatto.

Hanno concluso: in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza del TFN in favore del TFT Campania; per la declaratoria di nullità dell’atto di deferimento; per la declaratoria di irricevibilità ed improcedibilità del deferimento con conseguente estinzione dell’azione disciplinare; in via principale, il loro proscioglimento; in via subordinata, l’applicazione del minimo della sanzione. I Sig.ri Sessa ed Avino hanno chiesto la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione ovvero, in subordine, la sussistenza della giurisdizione domestica dell’AIA.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 Gennaio 2017, comparse la Procura Federale e le parti deferite rappresentate dal proprio difensore, su invito di questo Tribunale la discussione è stata limitata alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai deferiti, in quanto ritenuta assorbente.

I deferiti hanno insistito affinché fosse affermata l’incompetenza, mentre la Procura Federale ha contestato la fondatezza della eccezione, chiedendo che fosse affermata quella dell’adito Tribunale, rimettendosi comunque alle valutazioni del Tribunale stesso.

La decisione

Osserva questo Tribunale che i Sig.ri Avino e Sessa hanno dedotto e documentalmente provato che, all’epoca dei fatti, essi non avevano più la qualifica di arbitri benemeriti, bensì quella di arbitri fuori ruolo, che consentiva loro di essere autorizzati a ricoprire l’incarico di consiglieri del Comitato Regionale Campania per la stagione sportiva 2013/2014, carica effettivamente ricoperta sino al 14 settembre 2015.

È in atti, perché prodotta dai due deferiti, la lettera 13 settembre 2013 a firma del Presidente AIA, che attestava l’inquadramento dei suddetti con la qualifica di arbitri fuori ruolo e che specificava che, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell’incarico presso il Comitato Regionale Campania, avrebbero dovuto partecipare al corso di aggiornamento per osservatori arbitrali al fine di riprendere la normale attività.

A ciò consegue che, per quel che interessa il presente procedimento, l’attività facente capo ai Sig.ri Avino e Sessa, esclusa la loro appartenenza alla categoria degli arbitri benemeriti, deve essere necessariamente ricondotta nell’ambito della carica di consiglieri del Comitato Regionale Campania, avente una ricaduta territoriale e che, ancorché cessata in epoca precedente la data di pubblicazione del “Comunicato”, rende gli attuali deferiti sottoposti alla giustizia Federale perché comunque riferibile ad una attività di contenuto sportivo.

Pacifica è inoltre la rilevanza territoriale della posizione del Molfino sotto il duplice aspetto della già espletata carica di consigliere del Comitato Regionale campano e di Presidente della Società FC Hermes Casagiove, partecipante al campionato Regionale campano di Eccellenza.

Ciò posto, evidenziato che questo Tribunale Federale Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali e che i Tribunali Federali a livello territoriale sono altresì giudici di primo grado nei procedimenti di uguale natura instaurati per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie ad essi attribuiti dalle norme federali (art. 29 CGS), in applicazione di siffatto principio di ripartizione delle competenze, va affermata l’incompetenza di questo Tribunale e la competenza del Tribunale Federale Territoriale Campano, a cui il procedimento andrà rimesso a cura della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Federale Territoriale Campano; rimette gli atti alla Procura Federale, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS.

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