F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 051/TFN-SD del 3 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PAGIN (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Campodarsego), Società ACD CAMPODARSEGO – (nota n. 5545/186 pf16-17 GM/GP/ma del 22.11.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PAGIN (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Campodarsego), Società ACD CAMPODARSEGO - (nota n. 5545/186 pf16-17 GM/GP/ma del 22.11.2016).
Il Deferimento Con atto del 22 novembre 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Daniele Pagin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC D. Campodarsego per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A9) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco juniores. Ha deferito, altresì, la Società AC D. Campodarsego per responsabilità oggettiva. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D., che ha evidenziato il suddetto mancato adempimento con nota pervenuta alla Procura il 26.4.2016. Il dibattimento All’udienza del 2 febbraio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Daniele Pagin: inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società AC D. Campodarsego: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che effettivamente il Sig. Piagin, nella suddetta qualità, violando l’art. 10 comma 3 bis del CGS. in relazione al punto A9) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco juniores. L’omissione è ingiustificata e colpevole ed è fonte di responsabilità disciplinare nei sensi contestati dalla Procura federale. Dalla responsabilità del Sig. Piantoni consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Daniele Pagin; - ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti della Società AC D. Campodarsego.
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