F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 51/TFN-SD del 03 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D’APICE ALEX (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), COZZOLINO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO – (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D’APICE ALEX (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la  Società Ischia Isola Verde), COZZOLINO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Preso atto che la Procura Federale non ha aderito alla richiesta di patteggiamento ex art.

23 CGS formulata dalla difesa del deferito D’Apice Alex, poiché irrituale a cagione dell’assenza al dibattimento del difensore del deferito che non ha reso possibile la conclusione dell’accordo;

Preso atto, altresì, della richiesta formulata dalla Procura Federale nei riguardi di Cozzolino Giuseppe di non luogo a procedere per il principio del ne bis in idem in quanto il deferito – come chiarito dal Presidente del Tribunale – è stato già sanzionato per gli stessi fatti e  nell’ambito  del  medesimo  procedimento  disciplinare,  di  cui  il  presente  giudizio costituisce un troncone (cfr. Com. Uff. n. 33/TFN-SD s.s.2016-17);

Rilevato,  infine,  che  manca  la  prova  del  perfezionamento  della  notifica  dell’atto  di convocazione all’odierna riunione per la posizione della Società ACD Boys Posillipo;

P.Q.M.

Così provvede:

  • non luogo a procedere nei confronti del Sig. Cozzolino Giuseppe;
  • rinvia l’intero procedimento nei confronti di tutti gli altri deferiti alla riunione del 24.2.2017 ore 14, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi.

Dispone altresì la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

 

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