F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 51/TFN-SD del 03 Febbraio 2017 (motivazioni) – (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE VENDITTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASD Città di Sora ARL), Società ASD CITTÀ DI SORA ARL – (nota n. 4562/1253 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

(104) – DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE VENDITTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASD Città di Sora ARL), Società ASD CITTÀ DI SORA ARL - (nota n. 4562/1253 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

a) la Procura Federale ha deferito il Signor Davide Venditti – all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Città di Sora a rl – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 CGS;

b) la Procura Federale ha deferito altresì ASD Città di Sora a rl, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;

c) la Procura Federale, nel corso dell’espletamento dell’attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare:

i. decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015, comunicata a mezzo lettera raccomandata a ASD Città di Sora a rl, restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015;

ii. nota dell’Associazione Italiana Calciatori del 19 Gennaio 2016, pervenuta alla Procura Federale in data 27 Gennaio 2016, con cui si segnalava l’inadempimento di ASD Città di Sora a rl;

iii. organigramma s.s. 2015-2016 della Società ASD Città di Sora a rl;

d) il Signor Davide Venditti, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;

e) ASD Città  di  Sora a rl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto – per il tramite del proprio legale rappresentante pro-tempore – di essere sentita dalla Procura Federale omettendo di svolgere attività difensiva;

f) nessuno per i deferiti è comparso all’odierna udienza.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Davide Venditti della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società ASD Città di Sora a rl della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e dell’ammenda di 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Considerato

Che risulta evidente e comprovato, alla stregua dei documenti versati agli atti del deferimento, che il Signor Davide Venditti – all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Città di Sora a rl – e l’ASD Città di Sora a rl non hanno corrisposto alla calciatrice Signora Juliana Ferreira Pinto l’importo, pari a € 6.000,00, che la Commissione Accordi Economici della LND le aveva riconosciuto come dovuto con decisione pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015, comunicata a mezzo lettera raccomandata a ASD Città di Sora a rl, restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015.

Ritenuto

L’approfondito esame della documentazione versata agli atti del deferimento comprova la fondatezza dell’addebito disciplinare.

Grave e manifesto l’inadempimento da parte del Signor Davide Venditti – in qualità di legale rappresentante pro-tempore all’epoca dei fatti di ASD Città di Sora a rl – e dell’ ASD Città di Sora a rl, per non avere essi ottemperato, senza alcuna plausibile giustificazione o motivazione, alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015: decisione che era stata regolarmente comunicata all’ente deferito a mezzo lettera raccomandata, dal medesimo ricevuta come si evince dalla produzione documentale della Procura Federale, e restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015.

Il sig. Venditti e l’ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all’avvenuto adempimento di quanto statuito nella sopra indicata decisione ma neppure hanno contestato il manifesto e grave inadempimento alla decisione di cui sopra. Né essi hanno ritenuto di spiegare attività difensiva sia nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale che in questo giudizio;

Ritenuto, pertanto:

A) fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

B) che alla responsabilità del legale rappresentante, al quale è imputabile la violazione, consegue la responsabilità diretta dell’Ente medesimo ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

- accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Davide Venditti la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);

- infligge alla Società ASD Città di Sora a rl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, per la stagione sportiva 2016-2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

 

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