F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 – (nota n. 6630/257 pf16-17 MB/MS/vdb del 20.12.2016).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n. 6630/257 pf16-17 MB/MS/vdb del 20.12.2016).

Il Deferimento

Con atto del 20 dicembre 201 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato Regionale Abruzzo e la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore Alessandro Petrai, certificata il 14.03.2016 a cura del Centro di Medicina dello Sport di Roseto (TE), comunicata il giorno 24.03.2016 alla stessa Società di appartenenza del calciatore; 2) la Società ASD Pescara C5 per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, Sig. Fabrizio Iannascoli, in carica al momento della commissione dei fatti.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: 1) al Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) di inibizione; 2) alla Società ASD Pescara C5 la sanzione dell’ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto.

Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno accertato la circostanza secondo la quale la Società ASD Pescara C5, in data 23 dicembre 2015, aveva richiesto al Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Regione Abruzzo di sottoporre a visita medico sportiva il proprio calciatore Alessandro Petrai onde accertarne la idoneità alla pratica agonistica.

All’esito della visita espletata in data 14 marzo 2016 il tesserato veniva dichiarato non idoneo dai sanitari del Centro della Medicina dello Sport di Roseto (TE); il relativo certificato medico, con lettera del 24 marzo 2016, veniva trasmesso allo stesso calciatore Alessandro Petrai, alla Società di appartenenza ed al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo.

Quindi in data 30 marzo 2016 il Comitato Regionale Abruzzo inviava all’Ufficio Tesseramenti della FIGC il certificato medico di cui sopra, attestante appunto la inidoneità alla pratica agonistica del Sig. Alessandro Petrai.

La FIGC fino a quel momento era completamente all’oscuro della accertata inidoneità alla pratica  agonistica  diagnosticata  al  calciatore  in  questione  in  quanto  la  Società  ASD Pescara C5 aveva disatteso l’obbligo della immediata segnalazione al Presidente della stessa FIGC così come invece espressamente previsto dall’art. 43, comma 5, delle NOIF. La Società deferita veniva quindi invitata dalla FIGC, a mezzo lettera del 30 marzo 2016, ad adempiere quanto previsto dalla normativa federale, pena l’invio degli atti alla Procura Federale, cosa che effettivamente avveniva vista e considerata la reiterata inadempienza da parte del sodalizio abruzzese.

Il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5, ascoltato dalla Procura Federale, dichiarava di non aver mai preso visione del certificato medico attestante la non idoneità alla pratica agonistica del calciatore Alessandro Petrai, in quanto detto documento era stato inviato alla sede sociale e non a lui personalmente; precisava comunque che il tesserato, a partire dal 14 marzo 2016 e così fino al termine del Campionato Allievi, non aveva partecipato ad alcuna  attività sportiva – agonistica.

Detta circostanza veniva acclarata dalla Procura Federale mediante l’acquisizione, a decorrere dal 14 marzo 2016, delle distinte di gara della squadra Allievi della ASD Pescara C5.

Per quanto riguarda le sanzioni da irrogarsi, anche alla luce della giurisprudenza degli organi federali, si ritengono congrue quelle che seguono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale  Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

1) al Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5 nella stagione sportiva 2015/2016, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due);

2) alla Società ASD Pescara C5, la sanzione della ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00).

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