F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio), Società SSD arl POTENZA CALCIO – (nota n. 6221/5 pf16-17 GM/GP/ma del 07.12.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio), Società SSD arl POTENZA CALCIO - (nota n. 6221/5 pf16-17 GM/GP/ma del 07.12.2016).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 6221/5pf16-17/GM/GP/ma del 7 dicembre 2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Umberto Vangone, all’epoca dei fatti legale rappresentante della SSDARL Potenza Calcio: violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal citato C.U.;

- la Società SSDARL Potenza Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 26.04.2016, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società SSDARL Potenza Calcio non ha adempiuto deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal C.U. n. 167 pubblicato in Roma il 18/06/2015.

Detto C.U., tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento;

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali deducono il difetto di legittimazione passiva del Sig. Umberto Vangone e la conseguente inefficacia del deferimento, sostenendo che, all’epoca dei fatti, il legale rappresentante del sodalizio non era il Sig. Vangone, bensì il Sig. Notaristefano Maurizio.

A supporto della tesi difensiva veniva allegata documentazione probante, tra cui i fogli di censimento per la stagione 2015/2016 e verbale di assemblea ordinaria del 3/08/2015. In proposito richiamava sia la sentenza della Corte Federale d’Appello, Sez. riunite C.U. n. 123/CFA/2015/2016 del 13 maggio 2016 che, in fattispecie analoga ha prosciolto  la Società per “difetto tecnico di individuazione del soggetto deferito da cui far derivare la responsabilità diretta societaria”, sia quella di questo Tribunale Nazionale C.U. n. 14 TFN- Sez. Disciplinare 2016/2017 del 15 settembre 2016.

Il dibattimento

La Procura Federale, vista la memoria difensiva ed esaminati gli atti, richiede il proscioglimento del Sig. Vangone e la restituzione degli atti alla Procura Federale per il prosieguo.

Per i deferiti, è comparso il Sig. Marco Santopaolo, come da delega depositata in atti, il quale chiede, alla luce della richiesta della Procura Federale, che il Tribunale voglia valutare la sussistenza di presupposti per l’estinzione del giudizio.

I motivi della decisione

L’eccezione della difesa è fondata.

Ed invero è emerso per tabulas, dagli atti depositati a supporto del deferimento, che il legale rappresentante del sodalizio all’epoca dei fatti – da individuarsi nella data del 10 luglio 2015 termine di scadenza degli adempimenti inattuati secondo quanto previsto dal

C.U. n. 167/2015 LND, Dipartimento Interregionale – era il Sig. Notaristefano Maurizio e non il Sig. Vangone Umberto (deferito); la circostanza si evince de plano anche dal foglio di censimento dell’8/7/2015 allegato agli atti del deferimento.

Ne consegue, in adesione all’orientamento giurisprudenziale indicato dalla stessa difesa dei deferiti, che sussiste il difetto di legittimazione passiva del Sig. Vangone; da cui, l’ulteriore e pedissequa illegittimità derivata del deferimento disposto nei confronti della Società sportiva, essendo stato lo stesso spiccato nei confronti di una persona fisica diversa da quella del legale rappresentante e perciò inidoneo a trasferire – in carenza di immedesimazione organica - gli effetti della responsabilità in via diretta al sodalizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della difesa dei deferiti accerta l’assenza di responsabilità disciplinare in capo al Sig. Umberto Vangone per i fatti oggetto di contestazione e per l’effetto:

- proscioglie il Sig. Umberto Vangone;

- dichiara nullo e comunque inefficace il deferimento nei confronti della SSDARL Potenza calcio.

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