F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) – – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), VINCENZO TAVERNITI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl – (nota n. 7215/495 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società  AC Pisa 1909 SSrl), VINCENZO TAVERNITI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 7215/495 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con atto del 12/1/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl;

2) il Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl;

3) la Società AC Pisa 1909 SSrl;

per rispondere:

- il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl,

- il Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl,

a) per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società AC Pisa 1909 SSrl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl, e dal Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps suindicati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati il difensore della Società Pisa 1909 SSrl ha fatto pervenire memoria.

Il dibattimento

Preliminarmente, la Procura Federale, per la posizione del Sig. Taverniti Vincenzo, ha concluso per il proscioglimento dello stesso, in quanto all’epoca dei fatti effettivamente dimessosi dalla carica.

Per le altre posizioni la Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, l’inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società AC Pisa 1909 SSrl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa della Società, invece, ha ribadito l’istanza di riunione del presente procedimento con altri pendenti presso la Procura Federale; per il resto si è riportata alla memoria difensiva e alle conclusioni in essa contenute.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non potere accogliere la richiesta di riunione del presente procedimento con altri, allo stato, non ancora pendenti innanzi a questo Tribunale. Passando all’esame del presente deferimento, lo stesso è infondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 25 novembre 2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la AC Pisa 1909 Srl (e per essa i sopra indicati dirigenti) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio del 17 ottobre 2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2016.

Ai sensi dell’art. 85, lettera c), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la AC Pisa 1909, sono tenute a documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° luglio-31 agosto, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l’art 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l’applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti de procedimento risulta l’inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie slittato dal 16 ottobre, festivo, al 17 ottobre non festivo. Conseguentemente, la responsabilità disciplinare sussiste e va sanzionata.

Tuttavia, occorre valutare le singole posizioni dei dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e cariche rivestite.

Al riguardo, il Collegio, come risulta dagli atti depositati e come emerso più chiaramente in sede di dibattimento a seguito dell’intervento della Procura Federale, alla data del 17 ottobre 2016 il Sig. Vincenzo Taverniti non disponeva più dei poteri a lui delegati dal Presidente poi dimessosi dalla carica, mentre era ancora nella sua qualifica di Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni.

Ne discende che il Sig. Vincenzo Taverniti non risponde dei fatti contestati perché al medesimo non imputabili.

Viceversa, dell’illecito disciplinare risponde il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni a nulla rilevando le questioni all’epoca pendenti all’interno della Società che hanno portato poi all’interruzione di qualsivoglia relazione.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 85, lett. c), paragrafo V e 10, comma 1, CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Petroni Giorgio Lorenzo;

- penalizzazione di punti 1 (uno) a carico della Società AC Pisa 1909 Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie il Sig. Taverniti Vincenzo, in quanto persona estranea ai fatti contestati.

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