F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl – (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/ag del 19.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Visto il deferimento della Procura Federale;

Viste le memorie difensive presentate dai deferiti;

Sentite le parti entrambe presenti in udienza, le quali si sono riportate integralmente ai propri scritti;

Tenuto conto che nelle memorie difensive è sollevata, tra l’altro, l’eccezione di violazione del termine di conclusione dell’indagine di cui all’art. 32ter, comma 4 del CGS sull’assunto della perentorietà dei termini condivisa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e non anche dalla Corte Federale d’appello;

Considerato che tale eccezione riveste carattere preliminare e che la Federazione ha ricevuto formale notizia nei giorni scorsi della presentazione di diversi ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l’impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d’Appello FIGC, vertenti proprio sull’interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura Federale);

Rilevato che la questione preliminare dedotta in questa sede risulta sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia del CONI e tuttora sub judice;

Ritenuto pertanto opportuno, ad avviso del Collegio, disporre il rinvio dell’udienza per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedurali;

P.Q.M.

Riservato ogni decisione in rito e nel merito, rinvia all’udienza del 16 marzo 2017, ore 14.00 per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI in ordine al ricorso indicato nelle premesse.

Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

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