F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 58/TFN-SD del 03 Marzo 2017 (motivazioni) – RICORSO EX ART. 43 BIS, COMMA 5 DEL SIG. ALBERICO MARCHESI – (ELEZIONI DEGLI ALLENATORI COMPONENTI L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO FEDERALE).

RICORSO EX ART. 43 BIS, COMMA 5 DEL SIG. ALBERICO MARCHESI – (ELEZIONI DEGLI ALLENATORI COMPONENTI L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO FEDERALE).

Con ricorso ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS”), inviato all’ Associazione Italiana Allenatori Calcio e al Tribunale Federale il 15.2.2017, il Sig. Alberico Marchesi contestava la regolarità delle elezioni per la rappresentanza degli allenatori in assemblea e consiglio federale della FIGC per l’area sud, senza, tuttavia, individuare alcuna delibera della quale chiedeva l’annullamento.

Con memoria datata 22.2.2017 si costituiva in giudizio la convenuta A.I.A.C., con l’Avv. Pierluigi Vossi, contestando la genericità delle censure, l’irrilevanza delle censure per il mancato superamento della prova di resistenza e la carenza assoluta di documentazione probatoria a sostegno di quanto dedotto.

Con ulteriore memoria depositata il 24.2.2017 il Sig. Alberico Marchesi integrava le censure proposte e depositava ulteriori documenti, continuando ad omettere qualsivoglia indicazione della delibera gravata.

Alla camera di consiglio del 28.2.2017 partecipavano il Sig. Alberico Marchesi, il quale concludeva per l’annullamento delle elezioni per la rappresentanza dell’A.I.A.C. area sud, e il legale dell’A.I.A.C., il quale si riportava alla memoria di costituzione ed eccepiva l’omessa notificazione del ricorso a tutte le parti interessate.

Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato.

Innanzitutto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 43 bis del C.G.S. in quanto il ricorrente nel ricorso, nella successiva memoria e nell’audizione ha omesso di indicare l’atto gravato.

Il ricorso è altresì inammissibile per omessa notificazione del ricorso alle parti interessate. Il Sig. Alberico Marchesi nel corso dell’udienza ha confermato che con l’impugnazione de qua chiedeva l’annullamento delle elezioni per l’intera area sud.

Conseguentemente il ricorso sarebbe dovuto essere notificato anche a tutti gli eletti, in quanto pregiudicati da un eventuale annullamento delle elezioni. Del resto il terzo comma dell’art. 43 bis del C.G.S. prevede espressamente che il ricorso deve essere notificato a tutte le parti interessate.

Inoltre il ricorso è inammissibile anche per carenza d’interesse, poiché il Sig. Alberto Marchesi non ha dimostrato che l’eventuale accoglimento dei motivi dedotti avrebbe determinato l’elezione del medesimo.

Secondo il principio della prova di resistenza, infatti, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non è consentito pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.

In ultimo, non si può fare a meno di evidenziare che il ricorso è altresì infondato alla luce della genericità dei motivi proposti e dell’assoluta carenza di qualsivoglia supporto probatorio che confermi le asserzioni del ricorrente.

P.Q.M.

Si dichiara inammissibile il ricorso. Ordina incamerarsi la tassa versata.

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