F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO – (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017).

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO - (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 Gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Massimiliano Pincione, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF e in relazione agli articoli 3 e 6 del Protocollo d’intesa tra A.I.C e L.N.D del 21/10/2004, per avere disposto ed eseguito il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Sig. Palumbo Roberto descritto nella parte motiva, ponendolo,  a  far  data  dal  22/03/2016,  fuori  dalla  rosa  della  prima  squadra  e  non consentendogli di svolgere le normali attività di allenamento e preparazione insieme ai compagni di squadra;

- la Società SSD ARL Football Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1,  del  CGS,  per  il  comportamento  posto  in  essere  dal  Presidente,  Signor  Pincione Massimiliano, alla quale questi apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, trattandosi di Società nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo avere rappresentato al Collegio che non sono tornate al mittente le cartoline relative alla notifica dell’atto di deferimento, ha in via principale chiesto un rinvio per verificare l’esito della notifica del deferimento ed in subordine formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Pincione Massimiliano, inibizione di mesi 4 (quattro);

- Società SSD ARL Football Grosseto, ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la richiesta della Procura Federale formulata in via principale;

ravvisate giuste ragioni di opportunità processuale legate ad evidenti esigenze di garantire il pieno contraddittorio nonché il corretto esercizio del diritto di difesa:

Accoglie  la  richiesta  medesima.  Dispone,  per  l’effetto,  il  rinvio  del  dibattimento  al 30.3.2017 ore 14, fatti salvi i diritti di prima udienza.

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