F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Manfredonia Calcio), Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 8170/211 pf16-17 AS/GP/ac del 03.02.2017)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Manfredonia Calcio), Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 8170/211 pf16-17 AS/GP/ac del 03.02.2017)
Il deferimento Con provvedimento n. 8170/211pf16-17/AS/GP/ac 3.02.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. Manfredonia Calcio per la violazione all’articolo 10 comma 3bis del CGS rilevata in occasione dell’iscrizione al Campionato Nazionale di serie D 2015/16 ed in particolare per non aver provveduto a depositare, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, la ricevuta in originale del versamento dell’importo risultante dall’iscrizione on-line come previsto al punto A4) nonché della mancata trasmissione, in originale, della dovuta fidejussione bancaria come stabilito al punto A5) del citato C.U.. La Procura ha deferito altresì la stessa Società A.S.D. Manfredonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il fatto Che tale deferimento ha preso avvio con le comunicazioni CO.VI.SO.D. del 14/22 aprile 2016 veniva rappresentato alla Procura Federale che la Società A.S.D. Manfredonia non aveva adempiuto alla formalizzazione dell’iscrizione al Campionato Nazionale serie D entro il termine e con le modalità previste dal C.U. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti. In particolare veniva segnalata l’inadempienza relativa al versamento della quota di iscrizione come previsto dal punto A4) del citato C.U. nonché alla mancata trasmissione, in originale, della fidejussione bancaria come da punto A5) del già richiamato C.U.. E’ stata presentata, memoria difensiva ed è stata chiesta l’assoluzione dei deferiti poichè nessuna responsabilità, ex art. 32 ter comma 4 CGS, deve essere ascritta al tesserato Sdanga Antonio ed alla Manfredonia Calcio in relazione all’accusa di cui al deferimento, in quanto tutti gli adempimenti previsti,dal C.U. 167/2015, compresi quelli relativi ai punti A4) e A5), sarebbero stati soddisfatti. A supporto della tesi difensiva è stata allegata la seguente documentazione, volta a dimostrare come la documentazione,da trasmettere a mezzo corriere espresso, sia stata smarrita : copia ricevuta spedizione di numero un plico datato 10.07.2015 con destinatario Federazione Italiana Giuoco Calcio, verbale di ricezione di denuncia orale presentata dal sig. Lauriola Michele alla Stazione Carabinieri Manfredonia in data 15.07.2015; copia assegno circolare per un ammontare di euro 15.293,09 a favore della FIGC emesso in data 09.07.2015 dalla BCC di San Giovanni Rotondo, copia di fidejussione bancaria emessa in data 10.07.2015 per l’importo di euro 31.000,00 a favore della F.I.G.C. nell’interesse dell’A.S.D. Manfredonia Calcio. Con successiva memoria del 26/3 2017 sono stati ribaditi i temi a difesa già esposti ed inoltre è stato evidenziato come il deposito per via telematica previsto dal citato C.U.167/15 sia avvenuto in modo completo e nei tempi previsti In ragione della documentazione trasmessa è stata chiesta l’archiviazione del procedimento. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Antonio Sdanga, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Antonio Sdanga, inibizione giorni 27 (ventisette); - per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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