F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PONTRELLI Marco (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Unione Triestina SSD ARL), Società UNIONE TRIESTINA SSD ARL – (nota n. 8169/207 pf16-17 AS/GP/ac del 3.2.2017)

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PONTRELLI Marco (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Unione Triestina SSD ARL), Società UNIONE TRIESTINA SSD ARL – (nota n. 8169/207 pf16-17 AS/GP/ac del 3.2.2017)

 Il deferimento Con nota del 3 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Marco Pontrelli (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Unione Triestina 2012 SSD arl), Società Unione Triestina 2012 SSD arl per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A2), A6) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, rispettivamente A2) la copia del verbale di assemblea cariche sociali, A6) la visura camerale aggiornata e A9) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 30 marzo 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - 50 giorni di inibizione per il Sig. Marco Pontrelli; - € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società Unione Triestina 2012 SSD arl. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalle note del 14/18 aprile 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10 luglio 2015, la seguente documentazione: A2) la copia del verbale di assemblea cariche sociali, A6) la visura camerale aggiornata e A9) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco a titolo di iscrizione, come prescritto ai punti A2), A6) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale. il medesimo C.U. prevede che prevede che “l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015 ore 18.00 (F) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l’esistenza di esimenti. Sennonché, costoro nulla hanno dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 novembre 2016, notificato lo stesso giorno, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 3 febbraio 2017 e notificato nella stessa data. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della società può ritenersi sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Marco Pontrelli risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società Unione Triestina 2012 SSD arl

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Pontrelli Marco, inibizione di giorni 50; - per la Società Unione Triestina 2012 SSD arl, ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

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