F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MARTINELLI (Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia S.r.l.), Società S.S. JUVE STABIA S.R.L. – (nota n. 7806/335 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017)

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MARTINELLI (Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia S.r.l.), Società S.S. JUVE STABIA S.R.L. – (nota n. 7806/335 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017)

Il Deferimento Con atto del 26 Gennaio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pasquale Martinelli, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia S.R.L. per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A, punti 1) e 2) del C.U. n.368/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa federale, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al detto impianto. Ha deferito, altresì, la S.S. Juve Stabia S.R.L. per responsabilità oggettiva. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione della Commissione Centri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 9.8.2016, pervenuta alla Procura Federale in data 10.8.2016. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pasquale Martinelli e la Società S.S. Juve Stabia S.r.l., tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Pasquale Martinelli, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società S.S. Juve Stabia S.r.l., sanzione della ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Pasquale Martinelli, inibizione giorni 27 (ventisette); - per la Società S.S. Juve Stabia S.r.l. ammenda di € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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