F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIUSEPPE SPALENZA all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all’epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LUIGI PIANGERELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIUSEPPE SPALENZA all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all’epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Luigi Piangerelli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa) - per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16 commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo,  senza  conferire  allo  stesso  formale  mandato  su  modulo  predisposto  dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e de 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi.

- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa) - per:

- la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Signor Luigi Piangerelli del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il sopradetto calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi

- la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima società per il restante 50% del capitale sociale; tale società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente.

- Paolo Antonioli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl) per;

- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011

- Giuseppe Spalenza (all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl) per:

- la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all'agente Sig. Vito Sidella in occasione della stipulazione del contratto tra la società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Antimo Iunco del 3.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citato agente rappresentava di fatto il calciatore;

- violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Vito Sidella, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Antimo Iunco in data 3.8.2011.

- Matteo Brighi (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente.

- Massimo Zenildo Zappino (all'epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Varese e Frosinone) per: la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U./CGF n. 143 del 27 Gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012;

  1. violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009.

- La Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza Sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini.

- La Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

Le memorie difensive

Prima dello svolgimento dell’udienza del 4 ottobre 2016, veniva presentata istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS per il deferito Antimo Iunco, sulla quale esprimeva il proprio consenso il Procuratore Federale. Il patteggiamento andava a buon fine e veniva, pertanto, dichiarata la chiusura del procedimento nei confronti del deferito Antimo Iunco. (Cfr. Com. Uff. n. 22/TFN-SD s.s.16-17). Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti.

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, tutti i deferiti hanno presentato memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ne ha chiesto l’accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: nei confronti del Signor Igor Campedelli l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Paolo Antonioli l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti del Signor Giuseppe Spalenza l’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); nei confronti del Signor Matteo Brighi l’ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00); nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle loro memorie difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 330pf13-14: "Stralcio da Proc. 793 pf 12 - 13 per ipotesi di violazioni degli agenti Vanni Puzzolo e Augusto Correggiari e di altri tesserati”, e di conseguenza anche dagli odierni deferiti, sulla base dei fatti richiamati dalla Procura Federale nel deferimento in questione.

In particolare, in relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti, di estinzione dell’azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell’art. 34 bis CGS, il TFN Sezione Disciplinare osserva che tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento: in particolare, la norma invocata non può essere applicata alla fattispecie in questione, poiché il TFN Sezione Disciplinare si è pronunciato il 7 Ottobre 2016 entro i 90 giorni previsti dalla normativa, dichiarando la propria incompetenza in favore di quella della Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC per il deferito Luigi Piangerelli. Poiché la posizione degli altri deferiti è strettamente e direttamente connessa a quella del Piangerelli, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non potendo superare una questione avente carattere pregiudiziale ed al fine di non creare un contrasto tra giudicati, decideva di valutare l’intera fattispecie e le posizioni di tutti i deferiti, solo all’esito del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc.

L’eccezione formulata da alcuni deferiti sull’irricevibilità del deferimento per decorrenza dei termini ex art. 32 ter comma IV non può essere accolta, in quanto la giurisprudenza consolidatasi con la recente decisione emessa del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ha chiarito che tali termini non possono considerarsi perentori.

L’eccezione formulata dal deferito Campedelli sulla nullità e/o inesistenza della notifica della CCI e dell’atto di deferimento, non può essere accolta in quanto tutti gli atti del procedimento risultano correttamente notificati al suddetto deferito nel pieno rispetto della normativa, e non si ravvisa pertanto alcuna irregolarità sulle modalità di comunicazione degli stessi.

Nel merito il Collegio giudicante osserva che dall’esame della documentazione allegata al fascicolo d’indagine e dai verbali di audizione dei tesserati, è emersa l’effettiva responsabilità dei deferiti e, nello specifico:

- Quanto ai Signori Luigi Piangerelli, Igor Campedelli, Paolo Antonioli, Giuseppe Spalenza, Matteo Brighi e Massimo Zenildo Zappino, dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni di cui alle audizioni dei tesserati, e dalle risultanze istruttorie, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti per tutte le fattispecie contestate dalla Procura Federale nel deferimento in questione, ad eccezione per il primo capo di incolpazione a carico del Sig. Paolo Antonioli, perché estinto per prescrizione, sulla base di quanto eccepito dal deferito nella propria memoria difensiva.

- Quanto alla Società AC Cesena Spa risulta acclarata la sua responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza ed in particolare al Signor Igor Campedelli;

- Quanto alla Società Spezia Calcio Srl risulta acclarata la sua responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Igor Campedelli l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Paolo Antonioli l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); nei confronti del Signor Giuseppe Spalenza l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Matteo Brighi l’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

 

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