F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D’APICE ALEX (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO – (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D’APICE ALEX (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).
Il deferimento
Con provvedimento del 25 novembre 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:
1) Il Signor Gianluca Sommella (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all’art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Antimo Capasso e Mattia De Rosa, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
2) Il Signor Antonio Capasso (all’epoca dei fatti calciatore della Società ACD Boys Posillipo per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all’art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
3) Il Signor Alex D’apice (all’epoca dei fatti calciatore della Società Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all’art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
4) Il Signor Giuseppe Cozzolino (all’epoca dei fatti calciatore della Società Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all’art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
5) Società ACD Boys Posillipo per le violazioni addebitate al proprio presidente, al proprio allenatore Bruno Di Lauro ed ai propri calciatori Antimo Capasso e Mattia De Rosa.
Alla riunione del 2 febbraio 2017, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, prendeva atto del fatto che la Procura non aveva aderito alla richiesta di patteggiamento ex art. 23 CGS formulata dalla difesa del deferito D’Apice Alex, poiché irrituale a causa dell’assenza al dibattimento del difensore del deferito, che impediva la conclusione dell’accordo; il Collegio prendeva altresì atto, della richiesta formulata dalla Procura Federale nei riguardi del deferito Cozzolino Giuseppe di non luogo a procedere per il principio del ne bis in idem in quanto il deferito, come chiarito dal Presidente del Tribunale, era stato già sanzionato per gli stessi fatti e nell’ambito del medesimo procedimento di cui il giudizio trattato costituiva un troncone. Veniva rilevato, infine, che per la posizione della Società ACD Boys Posillipo mancava la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione alla riunione del 2 febbraio 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pertanto, dichiarava preliminarmente il non luogo a procedere nei confronti del Signor Cozzolino Giuseppe e rinviava l’intero procedimento nei confronti di tutti gli altri deferiti alla riunione del 24 febbraio 2017 alle ore 14.00, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi. Disponeva, altresì, la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS All’udienza del 24 Febbraio 2017, stante il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione alla ACD Boys Posillipo, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rinviava nuovamente l’intero procedimento all’udienza del 6 Aprile 2017.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione alla ACD Boys Posillipo, dispone lo stralcio della posizione di quest’ultima, con conseguente restituzione degli atti alla Procura Federale. In merito alla posizione degli altri deferiti, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Sommella, mesi 2 (due) di inibizione; nei confronti del Signor Antimo Capasso, giornate 2 (due) di squalifica; nei confronti del Signor Alex D’apice, giornate 2 (due) di squalifica. Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 880 pf 15 – 16, avente ad oggetto: “Partecipazione di calciatori di altre regioni al raduno organizzato in Abruzzo dalla Soc. Avezzano Calcio il 30.113.2015 ad Avezzano riservato ai calciatori nati nel 2000, 2001 e 2002”.
Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti (elencati alle pagg. 3 e ss. del deferimento in oggetto) e dalle audizioni dei tesserati è emerso che la Società Avezzano Calcio organizzava il 30.11.2015, ad Avezzano, un raduno al quale partecipavano giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione, o in provincia ad essa limitrofa. I fatti emersi dalle indagini istruttorie hanno confermato l’effettiva violazione, da parte dei deferiti, delle norme indicate e, di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro mossi.
In particolare, in merito alle posizioni del Signor Gianluca Sommella, Antimo Capasso e Alex D’apice, si rileva che dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni di cui alle audizioni dei tesserati, e dalle risultanze istruttorie, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito per le violazioni agli stessi contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Sommella, mesi 2 (due) di inibizione; nei confronti del Signor Antimo Capasso, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Alex D’apice, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.
Relativamente alla posizione della Società ACD Boys Posillipo, dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
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