F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SERENA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre), Società SSD AC MESTRE – (nota n. 9015/592 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SERENA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre), Società SSD AC MESTRE - (nota n. 9015/592 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Stefano Serena, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9);

- la Società SSD AC Mestre, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

rima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Serena e la Società SSD AC Mestre, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Stefano Serena, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SSD AC Mestre, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno  essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Stefano Serena;

- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società SSD AC Mestre.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

 

 

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