F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF TORINO – (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 49/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 49/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), concordata tra la Società ACF Torino e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale Federale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ACF Torino e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

letta la breve memoria in cui la Società in questione riconosce la violazione contestata adducendo motivazioni di natura economica;

preso atto che con comunicazione del 11 aprile 2017 il Presidente della Società ha evidenziato che il pagamento della suddetta ammenda è stato effettuato, seppur in ritardo a causa della gravissima crisi economica in cui versa la Società, allegando relativa documentazione di avvenuto bonifico;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l’applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Riconosciuto che seppur in ritardo la Società ha comunque provveduto al pagamento, infligge alla Società ACF Torino la sanzione dell’ammonizione con diffida.

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