F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.), VALERIO BRANDA (all’epoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.) – (nota n. 6005/307 pf 16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LUIGI REPACE (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.), VALERIO BRANDA (all’epoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.) - (nota n. 6005/307 pf 16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n.307pf 16/17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 6005/307pf16-17/GP/GT/vg del 3 dicembre 2017, i Sigg.ri:

1) Sig. Luigi Repace, all’epoca dei fatti esaminati Presidente del Comitato Regionale Umbria – F.I.G.C. – L.N.D., peraltro colpito da inibizione fino alla data del 10/08/2016, per avere, in violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico, contabile e amministrativa del Comitato da esso presieduto:

a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la “Cassa” del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal Responsabile Amministrativo del Comitato, Sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era ed è il Segretario Sig. Valerio Branda), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla Sig.ra Lena Schepers, soggetto quest’ultimo, peraltro dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria Srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato Responsabile Amministrativo;

b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la nominata Sig.ra Lena Schepers prestasse (e presti) quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria Srl, Società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta Sig.ra Schepers una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l’effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della anzidetta;

c) indotto – facendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento,  peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioni – il Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, Dott. Pietro Pagnottini, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall’O.D.V. (Organismo di Vigilanza della L.N.D.) presso il

C.R. Umbria per le date del 12/07/16 e 02/08/16, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle verifiche ispettive condotte dall’O.D.V.;

d) posto in essere comportamenti contrari alle diposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati Pagnottini e Verzini: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di Responsabile Amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di Responsabile dell’ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest’ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l’effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti-dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice Etico della L.N.D. - F.I.G.C. e , specificatamente, all’art. 2.1 che stabilisce l’impegno al rispetto della persona umana e all’art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità;

2) Sig. Valerio Branda, all’epoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria e, quindi, come tale soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale ex art. 1 bis, co. 5, del CGS per aver, in violazione dell’art. 1, co. 1 bis, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza:

a) omesso, nella propria veste di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del C.R. Umbria, di attenersi nell’assolvimento di tale incarico alla procedura prevista dal

R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.) e, segnatamente dall’art. 54 di quest’ultimo (il quale impone che qualora la figura del Cassiere non coincida con quella del Responsabile Amministrativo ogni pagamento eseguito dal primo deve essere, necessariamente e preventivamente autorizzato dal secondo), ovvero, per aver mancato di far sottoporre ogni pagamento da egli eseguito in veste di “Cassiere” alla preventiva e necessaria autorizzazione ad opera del Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, Sig. Pietro Pagnottini, quale referente unico della contabilità interna del Comitato;

b) omesso, in occasione dell’infortunio sul lavoro occorso alla dipendente del C.R. Umbria Sig.ra Mara Verzini in data 07/04/16, di osservare, contravvenendo così anche all’art. 2.3 del Codice Etico della L.N.D. – F.I.G.C., che prevede per la L.N.D. e le sue componenti il precipuo impegno ad osservare ed attenersi la/alla normativa statale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la vigente normativa dell’Ordinamento statuale in tema di sicurezza e salute sul lavoro e, per l’effetto, mancato di accompagnare la stessa presso il più vicino Pronto Soccorso (la infortunata ebbe ad essere accompagnata dal Sig. Branda presso l’Ospedale di Città di Castello - nosocomio ove il Dott. Repace lavora ed opera professionalmente come medico - distante circa 60 km dal Comitato, piuttosto, che presso quello di Perugia distante appena 4,1 km dal posto di lavoro);

Le memorie difensive

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive dei deferiti delle quali si dirà in seguito, quando verranno esaminate le posizioni dei singoli deferiti

Il dibattimento

All'udienza del 28 aprile, a seguito di diversi rinvii richiesti dai deferiti, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Repace Luigi, anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione e € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda;

- Branda Valerio mesi 6 (sei) di inibizione ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda. Le difese hanno insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive.

Il Repace Luigi ha, inoltre, reso formali dichiarazioni a propria discolpa in udienza.

Il collegio ha rigettato, con ordinanza a verbale, la richiesta di incombenti istruttori formulata dalle difese dei deferiti ed ha assunto la presente decisione.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene il deferimento parzialmente meritevole di accoglimento, come di seguito sarà esposto.

Le eccezioni preliminari

1.1 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullitá del deferimento per omesso interrogatorio del Repace. La difesa del predetto ha sostenuto che, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini ha chiesto di essere sentito, rappresentando, tuttavia, l'impossibilitá di rendere tale interrogatorio il giorno 30 novembre 2016, data fissata dalla Procura Federale nella comunicazione di conclusione indagini.

La Procura Federale, tuttavia, non ha fissato alcuna ulteriore data, procedendo ugualmente al deferimento del Repace, con conseguente violazione del diritto di difesa.

L'eccezione deve essere respinta, giacché il comportamento tenuto dalla Procura Federale é pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 32 ter comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; non a caso, il Repace ha presentato in data 3 dicembre 2016 una memoria sostitutiva in luogo della prescritta audizione, conformemente alla disposizione sopra indicata.

1.2 Priva di fondamento si appalesa anche la seconda eccezione preliminare formulata da entrambi i deferiti circa la presunta violazione dell'art. 30, comma 11 del CGS in ragione dell'assenza dei giusti motivi in base ai quali il Presidente ha disposto l'abbreviazione dei termini di comparizione. Infatti la difesa non ha specificato in alcun modo le ragioni per le quali l'abbreviazione dei termini di comparizione disposta dal Presidente sia violativa dei parametri sopra indicati se non con asserzioni del tutto generiche. In realtá nella stessa memoria si dava contezza del fatto che il punto sarebbe stato trattato in modo piú diffuso nella discussione orale, in ragione della "limitatezza del tempo a disposizione per la predisposizione della presente memoria"; tuttavia all'udienza del 28 aprile le difese dei deferiti non hanno articolato  alcuna ulteriore argomentazione in ordine alla presente eccezione.

2. Le posizioni dei deferiti:

2.1 Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati il deferimento sia, come giá accennato, parzialmente fondato.

In particolare il Collegio ritiene fondati i motivi evidenziati con la lettera a) relativamente alle posizioni di entrambi i deferiti.

Emerge con evidente chiarezza, infatti, la palese violazione dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della Lega Nazionale Dilettanti che prevede espressamente che l'istituzione del servizio di cassa ed il conseguente incarico di cassiere debbano avvenire con atto formale, da notificarsi al Consiglio di Presidenza. L'incarico di cassiere deve essere conferito al Responsabile amministrativo, salvo casi eccezionali e, qualora la figura di cassiere non coincida con quella del responsabile amministrativo, ogni pagamento eseguito dal cassiere dovrá essere autorizzato dal Responsabile amministrativo.

Trattasi, come é agevole rilevare, di una disciplina specifica e tassativa che involge le delicate funzioni legate al materiale maneggio di danaro; non a caso la predetta disciplina indica, inoltre, quali sono le spese che potrebbero essere effettuate dal cassiere direttamente in contanti, senza ricorrere al metodo ordinario previsto dagli artt. 50 e 53 del Regolamento.

Altrettanto tassative devono intendersi le disposizioni che prevedono le modalitá con le quali procedere ad alimentare la cassa (mediante prelievi diretti dal c/c bancario), individuare la giacenza di cassa che non puó superare la consistenza di € 2.000,00 (Euro duemila/00) procedere al riversamento giornaliero degli eventuali titoli di credito ricevuti e le modalitá di ricevimento degli incassi, l'importo massimo di ciascuna spesa.

In altri termini l'art. 54 disciplina pedissequamente tutte le operazioni da seguire, i soggetti da individuare e le spese da effettuare per garantire un oggettivo riscontro delle spese stesse mediante denaro contante, anche in relazione alle responsabilitá personali che ne derivano.

Al riguardo la Procura Federale ha evidenziato che la cassa non fosse gestita dal Pagnottini, responsabile amministrativo del Comitato Regionale, bensí, dal Branda che si faceva coadiuvare dalla Schepers, dipendente della Societá Calcio Umbria Srl.

Tutte le audizioni effettuate dalla Procura hanno evidenziato che fosse il Branda a gestire la cassa ed a svolgere le funzioni di cassiere e alcun pagamento veniva sottoposto all'autorizzazione che, per ovvie ragioni, deve precedere la spesa, del responsabile amministrativo Pagnottini. Lo stesso Branda ha, altresí, dichiarato, suffragando la tesi della Procura Federale, che la Schepers gli dava una mano nella tenuta della cassa.

Al riguardo le difese hanno eccepito che il Presidente non aveva istituito alcun servizio di cassa interno cosí come previsto dall'art.54 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Lega Nazionale Dilettanti, ritenendo, pertanto, che non potessero trovare al riguardo le prescrizioni previste dalla disciplina contestata.

La difesa del Branda ha da ció dedotto che il Comitato Regionale Umbria (d’ora in poi CRU) fosse da ritenersi del tutto svincolato dai parametri e dalle procedure indicate dall'art. 54 del Regolamento contestato. Ha evidenziato, inoltre che la gestione del "deposito di cassa" fosse affidato al Branda.

Entrambe le difese, inoltre, hanno sottolineato la circostanza che il Pagnottini non rivestisse la qualifica di responsabile amministrativo del CRU, allegando, al riguardo una dichiarazione del responsabile del settore personale della Lega nazionale dilettanti.

Con riferimento, inoltre, alla mancata istituzione del servizio di cassa, é stata allegata una attestazione del Collegio dei revisori secondo la quale "non é mai stato istituito un servizio di cassa interno da parte del Consiglio di Presidenza del CRU ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 del RAC"; sono state allegate, inoltre ulteriori dichiarazioni di diversi dipendenti che hanno individuato nel Branda il depositario della cassa, indicando espressamente che vi è una cassa ove sono custoditi gli incassi del Comitato le cui chiavi erano in possesso del Branda ed al quale venivano richieste somme per l'acquisto di materiale utile per il comitato. Diversi dipendenti hanno dichiarato, inoltre, che consegnavano gli incassi della giornata al Branda che deteneva il deposito della cassa del CRU.

Nella successiva memoria, depositata in prossimitá dell'udienza del 7 aprile, poi rinviata, la difesa del Repace ha depositato ulteriore attestazione del Collegio dei revisori del Comitato con i quali i predetti hanno attestato che "da controlli svolit nella stagione sportiva 2015-2016 e nel periodo di riferimento 1 luglio 2016-31 dicembre 2016 il Comitato ha effettuato spese in contanti in conformitá alle prescrizioni di cui all'art.50 RAC quali spese ripetitive ed autorizzate al Presidente e al Segretario approvate dal Consiglio direttivo come da delibere verbali n. 1 del 31 luglio 2015...e verbali n. 2 del 24 settembre 2016".

Orbene, il quadro emerso a seguito degli atti riversati in giudizio lascia trasparire una gravissima situazione di irregolaritá all'interno della Comitato Regionale Umbria, giacché appare evidente che si é avuto un quotidiano maneggio di danaro senza alcuna legittimazione formale.

Secondo la difesa la mancata attivazione dell'art.54 del RAC consentirebbe al comitato di poter gestire, senza seguire in alcun modo le procedure regolamentari, il maneggio di contanti e l'effettuazione di spese.

É opportuno evidenziare che la predetta disposizione é intesa a regolamentare proprio quelle situazioni che gli odierni deferiti hanno ritenuto di poter porre in essere senza gli adeguati controlli e senza gli adeguati strumenti di garanzia. A ben vedere, dalla copiosa documentazione in atti emerge che sono state quotidianamente maneggiate somme di danaro in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio.

In tale contesto, pertanto, si appalesa grave la circostanza che un funzionario esterno al CRU abbia collaborato alla gestione della cassa, anche qualora si sia limitata a fornire semplicemente un supporto nel conteggio dei soldi, cosí come si appalesa grave che diversi impiegati siano addetti ad "incassare" somme senza alcuna legittimazione formale. Quanto  all'asserita  carenza  della  funzione  di  responsabile  amministrativo  in  capo  al Pagnottini, val la pena evidenziare che, a fronte dell'attestazione del responsabile del personale della LND, dagli atti emerge una realtá ben diversa giacché, negli atti ufficiali (vedasi i verbali del Collegio dei revisori), il Pagnottini é  piú  volte  identificato  quale "responsabile amministrativo" del comitato; tale ruolo non viene messo in dubbio neanche nel corso delle audizioni effettuate dalla Procura Federale.

Non vi é dubbio, pertanto, che l'aver esautorato, di fatto, il soggetto deputato a svolgere le funzioni di responsabile amministrativo e di referente contabile del comitato, rappresenta un grave nocumento delle sue prerogative.

Né si comprende quale possa essere la differenza fra la "gestione del deposito di cassa" come pacificamente individuata dalla difesa dei deferiti rispetto alla gestione della cassa prevista dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, né appare conforme alla disciplina generale ipotizzare una gestione di danaro contante che si ponga al di fuori della stessa disciplina di settore.

Non colgono nel segno, inoltre, le attestazioni del collegio dei revisori.

La prima attestazione, invero, dá contezza del fatto che nel Comitato Regionale Umbria non si sia mai proceduto all'istituzione della cassa, conformemente a quanto previsto dall'art.54 LND; invero, dai verbali del Collegio dei revisori prodotti dalla difesa del Repace emerge che il collegio dei revisori ha proceduto piú volte ad effettuare la verifica circa la consistenza della cassa, rilevando, fra l'altro, in alcuni casi che la consistenza della stessa era superiore ad Euro 2.000 (la somma massima consentita dall'art.54 del Regolamento); pertanto il Collegio ha proceduto costantemente a verificare la consistenza della cassa e, appare quantomeno singolare che, in tali circostanze, il Collegio stesso non si sia preoccupato di verificare i presupposti legittimanti la presenza stessa della cassa all'interno dell'istituzione e le modalitá con le quali veniva esercitato il maneggio di danaro. Nella seconda attestazione il Collegio dichiara che il Presidente ed il Segretario hanno proceduto ad effettuare pagamenti in contante in conformitá all'art. 50 del RAC quali spese ripetitive ed autorizzate.

Invero l'art. 50 del RAC non autorizza in alcun modo l'effettuazione di pagamenti in contante al Presidente ed al Segretario ma, nel quadro delle deleghe che possono essere conferite dal Consiglio di Presidenza in ordine alle spese da impegnare o liquidare (che é cosa ben diversa dal pagamento), prevede che il Consiglio di Presidenza puó autorizzare il Presidente ed il Segretario a disporre la liquidazione delle spese ricorrenti e ripetitive elencate tassativamente nella relativa delibera.

I pagamenti, poi, devono essere effettuati con le ordinarie modalitá indicate all'art. 53 del RAC, ma non certo mediante pagamento in contanti ad opera del cassiere; infatti le delibere autorizzative allegate alla predetta attestazione non prevedono che tali spese potessero essere pagate in contanti.

Estremamente grave, pertanto, appare la condotta tenuta dagli odierni deferiti che hanno proceduto ad effettuare le operazioni di ordinaria gestione amministrativa del Comitato mediante il pagamento di somme in contanti che, invece, come si evince dal quadro regolamentare, dovrebbe essere una circostanza eccezionale, nonché a consentire la gestione di danaro contante in maniera del tutto difforme dai canoni di correttezza tipici dell'ordinaria diligenza.

2.2 Con riferimento, invece, alle ulteriori contestazioni oggetto del deferimento, si ritiene che gli stessi non siano idoneamente suffragati da alcun supporto probatorio se non le mere dichiarazioni del Pagnottini e della Verzini.

2.2.1 Per il Repace:

- con riferimento al punto b) delle incolpazioni, appare evidente che le stesse siano fondate su una mera eventualità che la Schepers possa attivare un'azione volta a conseguire un'assunzione a tempo indeterminato presso il Comitato regionale Umbria. Ma, al riguardo, non é fornita alcuna prova sia in ordine alla circostanza che la Schepers prestasse servizio in via praticamente esclusiva per il comitato regionale Umbria, cosí come asserito dalla Procura, sia in ordine alla circostanza che il Repace avesse dato specifiche disposizioni alla Schepers di effettuare attivitá lavorativa per il comitato stesso; la difesa del Repace; al contrario, pone in evidenza che proprio la promiscuità della sede lavorativa puó aver favorito, la possibilitá che la Schepers desse una mano ai dipendenti del Comitato, ma non é in alcun modo dimostrato che ció avvenisse in via esclusiva o in misura tale da indurre la Schepers ad avviare una causa nei confronti del Comitato, circostanza, questa, che sembra anche non sussistente alla luce del verbale prodotto in atti dalla difesa e citato alle pagg.13 e 14 della memoria difensiva.

- con riferimento al punto c) le dichiarazioni del Pagnottini non risultano suffragate da alcun ulteriore elemento; non é chiaro, infatti, in quale maniera il Repace possa avere indotto il Pagnottini a non presenziare alle operazioni dell'OIV, non potendo, la sola sovraordinazione gerarchica, in assenza di ulteriori elementi illeciti, costituire un valido motivo per il Pagnottini di assecondare le ipotetiche volontà del Repace. L'affermazione del Pagnottini, poi,  trova quale contraltare,  come evidenziato anche dalla difesa del deferito, la dichiarazione contraria della Schepers - che ha negato di aver svolto il ruolo di intermediaria - alla quale non puó che darsi, in assenza di ulteriore elemento, uguale valenza;

- con riferimento al punto d) riguardante i comportamenti vessatori e mobbizzanti posti in essere nei confronti di Pagnottini, si ritiene che la contestazione sia giá ampiamente ricompresa nella fattispecie di cui al punto a) e, pertanto giá oggetto di censura. Con riferimento ai fatti evidenziati dalla Verzini, le scarne prove presentate dalla Procura Federale, in assenza anche di un accertamento giudiziale sui fatti dedotti, non consentono di ritenere provata la condotta illecita contestata, anche in considerazione delle dichiarazioni degli altri dipendenti del comitato depositate in atti dalla difesa del Repace.

2.2.2 Per il Branda:

Con riferimento alla contestazione di cui al capo d) la Procura si é limitata ad indicare genericamente la violazione di non meglio specificate norme statali in materia di sicurezza e salute di lavoro senta specificare quali. Invero le ampie motivazioni fornite dalla difesa in ordine alla condotta tenuta dal Branda nella fattispecie concreta, non confutate dalla Procura Federale in udienza, inducono questo Collegio a ritenere non censurabile la condotta del Branda.

3. Le sanzioni

Le palesi irregolaritá  sopra evidenziate inducono questo Collegio a ritenere congrua l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 18 ed Euro 3000 di ammenda per Repace Luigi, nonché l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 di inibizione ed Euro 300 di ammenda per Valerio Branda.

Appaiono censurabili, infatti, le condotte tenute dagli odierni deferiti in relazione ai fatti contestati sopra evidenziati, in ragione del ruolo rivestito e delle attivitá concretamente poste in essere, in assenza di alcun provvedimento legittimante e per aver consentito il pagamento di somme in contanti non autorizzato da alcuno nonché il maneggio di danaro di pertinenza del comitato Regionale Umbria a soggetti ad esso estranei, nonché a soggetti non debitamente autorizzati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare; rigettate le eccezioni preliminari, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

- nei confronti di Repace Luigi mesi 18 (diciotto) di  inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- nei confronti di Branda Valerio mesi 3 (tre) di inibizione ed € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda;

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