F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MUNARI MARCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zané C5), Società ASD THIENE ZANÉ C5 – (nota n. 9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MUNARI MARCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zané C5), Società ASD THIENE ZANÉ C5 - (nota n. 9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017).

Il deferimento

Con nota del 9.3.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Munari Marco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Thiene Zané C5 e la Società ASD Thiene Zané C5 - (nota n. 9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017) - per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 18/06/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l’originale della proroga della fideiussione pari ad € 10.000,00; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 27.4.2017, il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente richiesto lo stralcio della posizione della Società ASD Thiene Zané C5, nei cui confronti non si è perfezionata la notifica dell’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) per Munari Marco;

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale, constatata la mancata notifica dell’atto di deferimento alla Società ASD Thiene Zané C5, ne stralcia la posizione e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per il seguito di sua competenza.

Nel merito, il deferimento nei confronti è del Sig. Munari Marco è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 18.7.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha inoltrato alla Procura Federale la comunicazione in pari data di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di depositare, entro il termine del 10.7.2015, l’originale della proroga della fideiussione per € 10.000,00, così come previsto al punto A/5 del CU n.800/2015 della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque.

Il richiamato C.U. prevede che “l'inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 400,00, per ciascun inadempimento”. In alternativa al deposito dell’originale della proroga della fideiussione, il menzionato C.U. prevedeva il pagamento dell’importo di €10.000,00 mediante assegno circolare o bonifico bancario.

In presenza di una precedente fideiussione di € 2.500,00#, il deferito faceva pervenire la proroga della stessa solo in data 21.7.2015, integrando la residua somma di € 7.500,00 a mezzo assegno circolare.

Tanto consentiva la definizione con esito positivo dell’istruttoria di iscrizione della Società al campionato di competenza, ma non evitava la segnalazione alla Procura Federale, a cura della Covisod, del colpevole ritardo nell’adempimento.

A giustificazione del ritardo non è stata addotta alcuna motivazione, sicché la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi sufficientemente provata.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, così provvede:

dispone la rimessione alla Procura Federale degli atti relativi alla posizione della Società ASD Thiene Zané C5.

In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti di Munari Marco la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

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