F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US POGGIBONSI – (nota n. 9621/602 pf16-17 AS/GP/ac del 9.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US POGGIBONSI - (nota n. 9621/602 pf16-17 AS/GP/ac del 9.3.2017).

Con provvedimento del 15.3.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società US Poggibonsi, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Legale rappresentante (Sig. Antonello Pianigiani) ha patteggiato la propria posizione ex art. 32 sexies CGS; lo stesso era stato deferito per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS in relazione al punto A5 del CU n. 167/2015 della LND, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale della Società deferita, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società US Poggibonsi, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società US Poggibonsi, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)]; Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società US Poggibonsi. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta.

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