F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESS NIGNAMA SERGE RENÉ (Calciatore attualmente svincolato) – (nota n. 9372/364 pf16- 17 GP/GT/ag del 03.03.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CESS NIGNAMA SERGE RENÉ (Calciatore attualmente svincolato) - (nota n. 9372/364 pf16- 17 GP/GT/ag del 03.03.2017).

Il Deferimento

Con atto del 3 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Cess Ninnama Serge René per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 40 delle NOIF per aver falsamente affermato di non essere tesserato per alcuna Federazione estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportivo 2016/2017 per la Società Fussbalclub Sudtirol Srl senza averne titolo.

La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all’esito di attività di indagine ed in particolare della segnalazione della Federazione Calcio della Costa d’Avorio in data 2.9.2016.

Il dibattimento

All’udienza del 27 aprile 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- mesi 3 (tre) di squalifica nei confronti del Sig. Cess Ninnama Serge René;

È altresì comparso il difensore del deferito, il quale preliminarmente ha dichiarato che era stata fatta richiesta alla Procura Federale di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS e che la Procura Federale aveva ritenuto di non accogliere tale richiesta. Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che il patteggiamento costituisce una facoltà e non un obbligo procedurale.

Il difensore del deferito ha concluso oralmente svolgendo ulteriori considerazioni a difesa del proprio assistito e si è riportato per il resto integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate e alle argomentazioni in esse contenute.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, e segnatamente dall’attestazione della Federazione Calcio della Costa d’Avorio del 2.9.16, relativa al tesseramento del deferito presso la Società calcistica Centre de Formation Foot Olympique Fusion, risulta che la dichiarazione del calciatore Cess Ninnama Serge René, nato il 2 novembre 1997, di non essere mai stato tesserato presso una Federazione straniera, resa al fine di ottenere il tesseramento presso la Società Fussbalclub Sudtirol Srl, è effettivamente non corrispondente al vero.

La dichiarazione è, inoltre, relativa ad un fatto, il tesseramento, che può ragionevolmente presumersi fosse a conoscenza del dichiarante avendo egli consapevolmente militato e giocato nella predetta Società, facente parte della Federazione calcistica ivoriana, nella stagione 2013-2014, dunque in età già sufficientemente matura e cosciente.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Cess Ninnama Serge René.

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