F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 88/TFN-SD del 22 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PIRAINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl – (nota n. 10069/658 pf16-17 GP/AA/mg del 16.3.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PIRAINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 10069/658 pf16-17 GP/AA/mg del 16.3.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 10069/658pf16-17/GP/AA/mg del 16 marzo 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Piraino Daniele, Presidente e legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl, già amministratore unico all’epoca dei fatti per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Emanuele Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi economici presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 287 dell’11.04.2016, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società SEF Torres 1903 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

Con delibera della Commissione Accordi Economici della L.N.D pubblicata con C.U. n. 287 del 1.04.2016 e comunicata in pari data a mezzo PEC alla Società SEF Torres 1903 Srl, quest’ultima veniva condannata al pagamento in favore del calciatore Santaniello Emanuele della somma di e 5.326,46. Detta delibera non veniva impugnata e, tuttavia, il pagamento non veniva effettuato entro i prescritti 30 giorni dalla data di comunicazione della pronuncia. Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  -  competente  a  decidere  sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Il Tribunale fissava l’udienza alla data del 5 maggio 2017, ma, su istanza del Sig. Piraino che ha allegato e documentato un grave lutto familiare, la stessa veniva differita al 9 maggio 2017.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Dagli atti dell’istruttoria risulta che il pagamento al calciatore è stato effettuato in data 24 maggio 2016 e che la segnalazione a firma dell’Avv. Maria Ilaria Pasqui alla Procura Federale reca data 13 giugno 2016; in data 14 giugno 2016, con comunicazione e -mail, la segreteria della LND interregionale rendeva edotto il legale dell’avvenuto pagamento.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Daniele Piraino;

- 1 (uno) punto di penalizzazione e € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società SEF Torres 1903 Srl.

I deferiti, rappresentati dagli Avv.ti Chiacchio e Cozzone, hanno difeso oralmente gli assistiti, come da verbale di udienza, chiedendone il proscioglimento o in subordine, ai sensi dell’art. 16, comma 1 l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 comma 1 del CGS. 

I motivi della decisione

La violazione della norma prescrittiva risulta provata “per tabulas”.

É infatti  incontestato  che la comunicazione della decisione del Commissione Accordi economici sia stata ricevuta dalla Società in data 11.04.2016. Ne consegue che in base alle vigenti norme regolamentari il pagamento doveva essere effettuato entro il successivo 11.05.2016.

Tuttavia, nella valutazione della fattispecie concreta, questo Tribunale ritiene di dover riconoscere valenza esimente a talune peculiari circostanze.

É documentato infatti che la Società, con verbale di Assemblea generale ordinaria del 12.04.2016 (quindi un giorno dopo la comunicazione del provvedimento), modificava l’assetto dell’organo di amministrazione, nominando il Sig. Piraino quale Co – amministratore, accanto al precedente amministratore Sig. Gianni Sanavia, i cui poteri erano limitati ad importi contenuti entro i 2.000,00 euro.

Il Sig. Piraino ha esposto in udienza la situazione di obiettiva confusione venutasi a creare nell’immediatezza della sua nomina e la difficoltà di avere contezza in tempi immediati di tutte le situazioni pendenti.

In effetti, dalla documentazione agli atti, risulta che la variazione di Organigramma n. 8 trasmessa dalla Società alla FIGC reca data 11.05.2016. Ciò vuol dire che la rappresentanza del Sig. Piraino ai fini sportivi era resa nota alla Federazione in tale data.

Quest’ultima data coincideva – evidentemente – con l’ultimo giorno utile per l’effettuazione tempestiva del pagamento, ma è da ritenere ragionevole e non indice di un comportamento sleale ed antisportivo il fatto che il Sig. Piraino si sia trovato nella materiale impossibilità di avere nozione di tale scadenza e, contemporaneamente, di provvedere all’incombente, nel medesimo giorno 11 maggio 2016.

Tanto più, che il pagamento stesso è stato spontaneamente effettuato di lì a poco (in data 24 maggio 2916, cioè 9 giorni dopo l’assunzione dei poteri rappresentativi di fronte alla FIGC) e che alla luce di tale tempistica, suscita perplessità la segnalazione - esposto effettuata dal legale del calciatore quasi venti giorni dopo il pagamento stesso.

Il ritardo è pertanto da attribuire, nella particolare e concreta fattispecie, a caso fortuito o forza maggiore, il che connota in ogni caso l’elemento soggettivo nel senso della assenza di colpa addebitabile

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – proscioglie i deferiti Daniele Piraino e la Società SEF Torres 1903 Srl dagli addebiti loro ascritti.

 

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