F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl), Società AC ISOLA LIRI Srl – (nota n. 8438/250 pf16-17 AS/GP/ac del 9.2.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola  Liri Srl), Società AC ISOLA LIRI Srl - (nota n. 8438/250 pf16-17 AS/GP/ac del  9.2.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 febbraio 2017 (8438/250pf/16/17AS/GP/ac),  ha deferito a questo Tribunale il Sig. Bruno Di Folco, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl, a cui ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4), A5) e A9) del CU n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 il versamento per l’iscrizione al Campionato Serie D stagione sportiva 2015/2016 (A4), la fideiussione bancaria (A5) e la dichiarazione di disponibilità del campo  di  giuoco  (A9);  ha  altresì  deferito  la  Società  AC  Isola  Liri  Srl  a  titolo  di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del deferimento che il mancato rispetto da parte della Società deferita di alcuni degli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata le era stato segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016 e che siffatta inadempienza configurava di per sé un illecito disciplinare, come tale definito dalla stessa normativa, suscettibile di essere sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 causa legittimo impedimento del relatore, è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Bruno Di Folco la inibizione di gg. 50 (giorni cinquanta) e per la Società AC Isola Liri Srl l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva che le società dovevano formalizzare la domanda di iscrizione al campionato, a pena di decadenza, dal 6.00 alle ore 18.00 del 10 luglio 2015 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del relativo CU; in caso di inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, la mancata compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al campionato secondo le modalità on- line dettate dal Dipartimento avrebbe comportato l’esclusione della società  dal campionato, mentre il mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, anche in questo caso secondo le dette modalità on-line, comportava l’ammenda a carico della società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento e non la esclusione dal campionato.

Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento della Società deferita, che non aveva trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale il versamento dell’importo relativo alla iscrizione al campionato (A4), la fideiussione esclusivamente bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016, oppure assegno circolare di pari importo all’ordine FIGC – LND, ovvero bonifico alle coordinate bancarie FIGC - LND con allegazione della relativa ricevuta (A5), la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (A9).

Deve pertanto trovare applicazione la sanzione prevista dalla stessa normativa a carico della società inadempiente, in misura pari ad € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento, quindi di € 3.000,00 (€ tremila); deve altresì essere sanzionato il legale rappresentante della società in forza del principio della immedesimazione organica tra la società e colui che legalmente la rappresenta e che, nel caso in esame, secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale, va quantificata in gg. 50 (giorni cinquanta) di inibizione, di cui gg. 30 (giorni trenta) per il primo inadempimento e gg. 10 (giorni dieci) per ogni successivo inadempimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Bruno Di Folco, nella qualità come in atti, l’inibizione di gg. 50 (cinquanta) ed alla Società Isola Liri Srl l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila).

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