F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), GAETANO BATTILORO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 3387/966 pf15-16 GR/mg del 04.10.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società  ASD Isernia FC), GAETANO BATTILORO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale  rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n.  3387/966 pf15-16 GR/mg del 04.10.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 4 ottobre 2016 (3387/966pf15-16GR/mg), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli, all’epoca del fatto rispettivamente Presidente il primo e Vice Presidente il secondo della Società ASD Isernia Footbal Club, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 comma 2 NOIF e dell’art 1 bis comma 3 CGS, in quest’ultimo caso per la loro mancata risposta alla convocazione disposta dall’Ufficio Indagini della stessa Procura Federale; ha altresì deferito la Società ASD Isernia Footbal Club per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in ragione degli addebiti contestati ai sigg. Battiloro e Pucciarelli.

Il primo capo d’accusa (art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 comma 2 NOIF) è maturato a seguito del mancato deposito da parte della Società, nei termini previsti, dell’accordo economico che era stato sottoscritto tra la Società ed il calciatore Savino Martone per la stagione sportiva 2013/2014, che recava la data apparente del 1° dicembre 2013, ma che in realtà era stato firmato nel mese di agosto 2013 alla presenza di altri tesserati della Società presso un albergo ubicato nelle vicinanze della città di Isernia, nel periodo in cui gli attuali deferiti risultavano ricoprire le cariche sociali per le quali sono stati attualmente deferiti.

Più in particolare, era accaduto che l’accordo economico di cui si tratta, avente decorrenza dal 31 luglio 2013 al 30 giugno 2014, era stato depositato presso il competente Dipartimento in data 17 dicembre 2013, cioè nel medesimo giorno in cui il calciatore era stato inserito nelle liste di svincolo della Società e comunque ben oltre il 25° giorno successivo alla data della sottoscrizione.

La circostanza veniva accertata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, chiamata a dirimere la controversia insorta tra il calciatore e la Società in merito al mancato pagamento di quanto previsto nel detto accordo economico e che aveva visto la Società prevalere sulle pretese del calciatore, stante l’inefficacia dell’accordo medesimo a ragione del mancato rispetto delle formalità e delle tempistiche contemplate dall’art. 94 ter NOIF.

Il secondo capo  di accusa  (art. 1  bis comma 5 CGS) è  maturato –  come si è già evidenziato – perché i deferiti, nel corso delle indagini, non avevano risposto alle convocazioni dell’Ufficio e non avevano addotto alcuna giustificazione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 causata dal legittimo impedimento del relatore, è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: per i Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli l’inibizione di mesi 9 (nove) ciascuno; per la Società ASD Isernia FC l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

I deferiti non hanno depositato scritti difensivi, né sono comparsi alla riunione odierna.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 94 ter comma secondo NOIF  gli accordi economici devono essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provvede – prosegue la norma - il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo.

Risulta dagli atti che nel caso in esame l’accordo economico facente capo al calciatore Martone, rispetto alla data della sua presumibile sottoscrizione (agosto 2013), era stato depositato oltre il termine di cui sopra (17 dicembre 2013) e, per questo motivo, era divenuto inefficace.

Che poi la data di sottoscrizione fosse stata quella dell’agosto 2013 era stata desunta dalla stessa Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che, nel contrastante assunto delle parti, aveva accertato che la prestazione sportiva del calciatore aveva avuto inizio proprio nel mese di agosto 2013 per poi cessare a dicembre successivo, per cui la data dell’accordo non poteva che essere l’agosto 2013.

Rimane pertanto accertata la violazione della normativa sopra richiamata, imputabile ai due deferiti e, di conseguenza, alla Società ASD Isernia Football Club.

Dalla relazione dell’Ufficio Indagini della Procura Federale risulta poi che Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli, ritualmente convocati dall’Ufficio, non hanno inteso presentarsi, così incorrendo nella violazione del comma terzo art. 1 bis CGS.

Il deferimento dev’essere pertanto totalmente accolto, in una all’applicazione delle sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge ai Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli l’inibizione di mesi 9 (nove) ciascuno; alla Società ASD Isernia Footbal Club l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento).

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