F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZANFINI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), GIUSEPPE BOVA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD), Società ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL e POL. REAL CEFALÙ ASD – (nota n. 10099/857 pf16-17 GP/blp del 17.03.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZANFINI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), GIUSEPPE BOVA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD), Società ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL e POL. REAL CEFALÙ ASD - (nota n. 10099/857 pf16-17 GP/blp del 17.03.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 17 marzo 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Signor Giuseppe Zanfini (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 5 comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web “www.calcioa5live.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017. Nel citato comunicato stampa, per la precisione, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “ci sentiamo umiliati dall’operato degli arbitri, ancor di più se gli stessi operano con l’arroganza di chi si sente superiore a tutti” e, ancora, “ma un errore si può tollerare, ma l’arroganza e la malafede questa no, ci siamo stancati di tollerarla”.
- la Società ASD FC5 Corigliano Futsal per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed I comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Zanfini.
- il Signor Giuseppe Bova (all’epoca del fatti Presidente e Legale Rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 5 comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della Società Real Cefalù, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara Sant’Isidoro – Real Cefalù disputata in data 11/2/2017. Nel citato comunicato stampa, infatti, venivano utilizzate le seguenti testuali parole: “decisioni arbitrali gratuite, gravissime ed inaccettabili”.
- la Società Pol. Real Cefalù ASD per rispondere della violazione degli articoli 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed I comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Bova.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, hanno presentato memoria difensiva, per il tramite del Signor Francesco Serio nella sua qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante, la Società Pol. Real Cefalù ed il suo Presidente Signor Giuseppe Bova. I deferiti fondano la loro difesa sul generico diritto di critica e sulla circostanza che i toni della critica stessa assumano molto spesso nell’ambito calcistico toni certamente più marcati ma non tali da ledere addirittura la reputazione della squadra, del team, o in questo caso della classe arbitrale. Essi chiedono pertanto l’assoluzione dai capi di deferimento od, in subordine, la valutazione da parte della commissione di tutti gli elementi scriminanti, di fatto e di diritto, con senso equitativo e proporzionato orientato al minimo edittale.
La deferita società chiede infine di essere ascoltata e nomina il Dott. Giuseppe Tambone quale assistente in merito al ricorso.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale ed il Dott. Giuseppe Tambone in qualità di assistente della Società Pol. Real Cefalù e del Signor Giuseppe Bova. Il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Zanfini l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD FC5 Corigliano Futsal l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00); nei confronti del Signor Giuseppe Bova l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Pol. Real Cefalù ASD l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00). Il Dottor Giuseppe Tambone ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito della Pol. Real Cefalù ASD e del Signor Giuseppe Bova.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 857pf16-17, avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive della reputazione dell’AIA e dei suoi associati, pubblicate su un comunicato stampa della FC5 Corigliano Futsal del 12/2/2017 e sulla pagina di un social network della Società F.C. Real Cefalù”.
Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti, è emerso che sul sito web “www.calcioa5live.com”, con riferimento agli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017, veniva pubblicato un comunicato stampa della società ASD FC5 Corigliano Futsal, contenente le seguenti letterali espressioni: “ci sentiamo umiliati dall’operato degli arbitri, ancor di più se gli stessi operano con l’arroganza di chi si sente superiore a tutti” e, ancora, “ma un errore si può tollerare, ma l’arroganza e la malafede questa no, ci siamo stancati di tollerarla”. Com’è noto, tale tipo di dichiarazioni sono considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sul sito web). Tali dichiarazioni, nel caso in esame, travalicano peraltro i limiti di un generico e legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017. Di tali affermazioni, risponde il Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, Signor Giuseppe Zanfini, in virtù del rapporto di immedesimazione organica correlata alla carica ricoperta, il quale non ha neppure provveduto a smentire in alcun modo e/o a rettificare le sopra riportate dichiarazioni. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe Zanfini, discende la responsabilità diretta della ASD FC5 Corigliano Futsal.
Quanto alla posizione della Pol. Real Cefalù ASD e del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Bova, dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti è emerso che sulla pagina ufficiale del social network Facebook della Società, è stato pubblicato un comunicato stampa del seguente testuale tenore letterale: “: “decisioni arbitrali gratuite, gravissime ed inaccettabili” in riferimento agli arbitri della gara disputata in data 11/2/2017 tra Sant’Isidoro e Real Cefalù.
Anche in tal caso, tale tipo di dichiarazioni sono considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sulla pagina di un noto social network) e travalicano i limiti di un generico e legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara Sant’Isidoro e Real Cefalù disputata in data 11/2/2017.
Anche in questo caso, di tali affermazioni risponde il Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Real Cefalù A.S.D, Signor Giuseppe Bova, in virtù del del rapporto di immedesimazione organica correlata alla carica ricoperta, il quale non ha mai provveduto a smentire in alcun modo e/o a rettificare le sopra riportate dichiarazioni.
Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe Bova, discende la responsabilità diretta della Pol. Real Cefalù ASD
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Zanfini e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità diretta della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza.
Sebbene in misura meno grave rispetto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dagli altri deferiti, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere anche dal Signor Giuseppe Bova e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità diretta della Pol. Real Cefalù ASD ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Zanfini l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD FC5 Corigliano Futsal l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00); nei confronti del Signor Giuseppe Bova l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della Società Pol. Real Cefalù ASD l’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).
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