F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE – (nota n. 11201/655 pf16-17 GP/AA/mg del 11.04.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD  Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11201/655 pf16-17 GP/AA/mg del  11.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento dell’11 aprile 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Marcello Missiroli (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società APD Ribelle) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Dario Spadaro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 244 del 2.3.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 18/T.F.N. - Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

- la Società APD Ribelle per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marcello Missiroli mesi 6 (sei) di inibizione; nei confronti della Società APD Ribelle punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 655 pf16-17, avente ad oggetto: “Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della APD Ribelle, della somma di € 4.350,00 stabilita dalla CAE LND e confermata dalla TFN SVE con decisione pubblicata con CU 18/TFN-SVE del 6.5.2016 in favore del calciatore Dario Spadaro”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti emergeva che in data 2.3.2016, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Dario Spadaro, condannava la Società APD Ribelle al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.350,00.

La Società impugnava la pronuncia innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, che respingeva il reclamo con decisione pubblicata con  C.U. 18/TFN – Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016. Tale decisione veniva comunicata alla APD Ribelle mediante pec ricevuta dalla Società deferita in data 7.6.2016.

Nonostante la regolare comunicazione della decisione, la Società APD Ribelle, non corrispondeva quanto dovuto al calciatore Spadaro nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta  comprovato  ogni oltre  ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Marcello Missiroli in relazione alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Dario Spadaro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 244 del 2.3.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 18/T.F.N. - Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità della Società APD Ribelle, ai sensi dell’art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marcello Missiroli l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società APD Ribelle punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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