F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 93/TFN-SD del 13 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), MARCELLO CESTARO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), DIEGO PENOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MEZZAROMA MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), CASSINGENA DARIO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), CUNICO TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società VICENZA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all’epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa) – (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), MARCELLO CESTARO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), DIEGO PENOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MEZZAROMA MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), CASSINGENA DARIO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), CUNICO TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società VICENZA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa) - (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

I deferimenti

Con provvedimento del 14.9.2016 la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sottovia Gianluca, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin, in data 22 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012 e dell’esercizio 2013 della Società Calcio Padova Spa;

- Cestaro Marcello, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2012 della Società Padova Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 3.400.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Jonas Lennart Portin, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Penocchio Diego, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Niccolò Galli ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.700.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci;

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 1.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Thomas Fabbri nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Palumbo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.591.666,67 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Benigni Silvia, all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro, in data 29 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa;

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Emiliano Storani e Daniele Gragnoli, in data 26 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012/2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poi fallita;

- Benigni Roberto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa una plusvalenza fittizia di € 3.300.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Matteo Di Gennaro nonché per  aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Zsolt Tamàsi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 3.300.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Mezzaroma Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società AC Siena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.100.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.793.592 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Andrea Rossi e Alberto Galuppo, in data 22 e 20 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 della Società AC Siena Spa;

- Cassingena Dario, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini, in data 28 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 della Società Vicenza Calcio Spa;

- Cunico Tiziano, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Vicenza Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Mattia Sandrini nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2014 della Società Vicenza Calcio Spa il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Milos Malivojevic ad un valore abnorme che andava svalutato di € 920.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Faccioli Luca, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini, in data 30 agosto 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 della Società Novara Calcio Spa;

- De Salvo Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 della Società Novara Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Casarini nonché per avere contabilizzato il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Federico Davighi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.013.832 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate ad occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Leonardi Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le seguenti variazioni di tesseramento indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite della Società FC Parma Spa al 30 giugno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014 e rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci:

- in data 22 giugno 2012 calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin;

- in data 24 giugno 2011 calciatori Matteo Mandorlini e Cristian Pedrinelli;

- in data 30 giugno 2011 calciatori Luigi Palumbo e Thomas Fabbri;

- in data 29 giugno 2011 calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro;

- in data 26 giugno 2013 calciatori Emilio Storani e Daniele Gragnoli;

- in data 20/22 giugno 2012 calciatori Alberto Galuppo e Andrea Rossi;

- in data 23 Gennaio 2012 calciatori Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti;

- in data 19 giugno 2014 calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy;

- in data 28 giugno 2013 calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini;

- in data 30 agosto 2013 calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini.

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Parma F.C. Spa plusvalenze fittizie di complessivi € 8.636.100 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Matteo Mandorlini (plusvalenza di € 2.994.500), Luigi Palumbo (plusvalenza di € 1.998.600) e Zsolt Tamàsi (plusvalenza di € 3.370.000) occultando le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e rinviando nel tempo l’obbligo di intervento di ricapitalizzazione dei soci;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 11.674.517 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Niccolò Galli (plusvalenza di € 3.875.000), Alberto Galuppo (plusvalenza di € 2.400.000), Joel Obi (plusvalenza di € 3.400.000 e Eloge Koffi Yao Guy (plusvalenza di € 1.999.517) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 i diritti alle prestazioni dei calciatori Cristian Pedrinelli, Thomas Fabbri e Matteo Di Gennaro ad un valore abnorme, diritti che andavano svalutati rispettivamente per € 2.320.000, € 1.520.000 e € 2.640.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 6.832.489 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Emilio Storani (plusvalenza di € 3.197.100), Milos Malivojevic (plusvalenza di € 1.200.000), Diego Mella (plusvalenza di € 1.414.634) e Jacopo Galimberti (plusvalenza di € 1.020.755) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.480.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli e al Sig. Marco Semprini nella Comunicazione di chiusura delle indagini ed oggetto di accordo ex art. 32 sexies CGS;

- Società Vicenza Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Tiziano Cunico e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Dario Cassingena;

- Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo De Salvo e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Luca Faccioli;

- Società Brescia Calcio Spa in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle seguenti condotte ascrivibili al deceduto Sig. Luigi Corioni, Legale Rappresentante all’epoca dei fatti: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e  2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Brescia Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 2.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Cristian Pedrinelli nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Mandorlini ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.866.667 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Cristian Pedrinelli e Matteo Mandorlini, in data 24 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 della Società Brescia Calcio Spa.

Con ulteriore provvedimento del 20.7.2016 la Procura Federale deferiva dianzi questo Tribunale:

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver contabilizzato e pagato ovvero consentito di pagare fatture per operazioni inesistenti emesse da Sinergie D’imprese Srl, E.T.O. Sas, Studio Luca Mancini per complessivi € 4.123.690,37 in danno della Società AC Cesena Spa;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver fornito istruzioni al Segretario della Società AC Cesena Spa, Sig. Semprini, affinché indicasse nelle variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011, dal medesimo sottoscritte per conto della Società, un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la Società FC Internazionale Spa e indicato nella scrittura privata del 31 Gennaio 2011 non depositata presso la Lega di competenza, allo scopo di commettere la condotta illecita di cui al punto 1.b che precede;

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’applicazione dell’art. 105 delle NOIF per aver stipulato in data 31 Gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo alla Società FC Internazionale Spa con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma;

- Mancini Luca, all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa:

violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver emesso nei confronti della Società AC Cesena Spa ed aver contabilizzato nei registri contabili di quest’ultima fatture per operazioni inesistenti per € 1.130.056,51 e segnatamente le fatture nn. 3, 6, 7, 80, 82, 154, 155 156 del 2009 - n. 3 e 65 del 2010 - n. 64 del 2011 – n. 2, 71, 139, 142 e 204 del 2012 nonché per aver effettuato il pagamento di tale importo a proprio favore, sottraendo indebitamente le relative somme dalle casse della Società;

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Società AC Cesena Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte nonché dal Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, viste le istanze di riunione dei procedimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN) formulate dalle difese dei deferiti Campedelli e AC Cesena Spa; vista la non opposizione della Procura Federale; disponeva la riunione dei deferimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN).

Alla precedente riunione venivano definite ex art. 23 del CGS le posizioni dei deferiti Faccioli Luca, De Salvo Massimo e delle Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa.

Alla precedente riunione comparivano i rappresentanti della Procura Federale, i quali concludevano per la conferma del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianluca Sottovia (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 (centocinque) e ammenda di € 1.875,00 (Euro milleottocentosettantacinque/00);

- Marcello Cestaro (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Diego Penocchio (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00);

- Benigni Silvia (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00);

- Benigni Roberto (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Mezzaroma Massimo (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00);

- Cassingena Dario (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);

- Cunico Tiziano (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Leonardi Pietro (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);

- Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Mancini Luca (all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Comparivano i difensori di Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario, Cunico Tiziano, Leonardi Pietro, Vicenza Calcio, Brescia Calcio Spa per quest’ultima presente anche l’Amministratore Unico Dott. Sagramola, e Mancini Luca.

Tutti i deferiti esponevano le loro difese anche per mezzo dei propri difensori, riportandosi altresì alle memorie difensive depositate.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevava in via preliminare, che era necessario acquisire ed individuare l’atto di conclusione delle indagini della Procura Federale.

Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, al termine della precedente riunione, emetteva un’Ordinanza mediante la quale concedeva un termine alla Procura Federale, per indicare e specificare l’ultimo atto di indagine.

La Procura Federale, entro i termini concessi, depositava una memoria, nella quale non veniva indicato o specificato l’ultimo atto di indagine dei due deferimenti, poi riuniti in un unico procedimento.

Poiché l’art. 32 ter, 4 comma del CGS, esplicitamente dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria per l’esercizio dell’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento, e poiché l’ultimo atto di conclusione delle indagini non poteva essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, ne’ con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare riteneva che la Procura Federale, con la memoria sopra indicata, non avesse risposto alla richiesta formulata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, e non avesse fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32 ter comma 4 del CGS fossero stati rispettati. Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dichiarava irricevibile il deferimento e di conseguenza proscioglieva i Signori Gianluca Sottovia, Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Roberto Benigni, Silvia Benigni, Massimo Mezzaroma, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Pietro Leonardi e le Società Vicenza Calcio Spa e Brescia Calcio Spa da ogni addebito.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 37/TFN del 6.12.2016, proponeva ricorso il Procuratore Federale adducendo a fondamento del gravame: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS in relazione all’art. 1 comma 2 CGS e art. 2, comma 6, CGS CONI, nonché art. 152 c.p.c.; erronea qualificazione dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS come perentori “in palese violazione della decisione della CFA, Sezioni Unite, CU n. 75 del 2016”; carenza assoluta di motivazione. 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS sotto l’ulteriore profilo della carenza assoluta di motivazione e travisamento dei fatti.

La Corte Federale d’Appello, con il C.U. 125 del 20 aprile 2017, accoglieva l’appello della Procura e rinviava al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il relativo esame del merito, fissando l’udienza di discussione del procedimento de quo per il giorno 9 giugno 2017 ore 14.00.

Hanno presentato una memoria difensiva i seguenti deferiti: Luca Mancini; Brescia Calcio Spa, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Diego Penocchio, Vicenza Calcio Spa, Roberto Benigni, Silvia Benigni e Igor Campedelli.

I Signori Igor Campedelli e Luca Mancini, hanno altresì fatto istanza di rinvio della trattazione del deferimento in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, nonché i legali dei deferiti Diego Penocchio, Igor Campedelli, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Leonardi Pietro, Vicenza Calcio, Brescia Calcio Spa, che hanno proposto istanza di rinvio della trattazione del deferimento.

I rappresentanti della Procura Federale si sono opposti alla richiesta di rinvio formulata dai legali dei deferiti ed hanno concluso riportandosi al deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianluca Sottovia (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 (centocinque) e ammenda di € 1.875,00 (Euro milleottocentosettantacinque/00);

- Marcello Cestaro (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Diego Penocchio (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00);

- Benigni Silvia (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00);

- Benigni Roberto (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Mezzaroma Massimo (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00);

- Cassingena Dario (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);

- Cunico Tiziano (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

- Leonardi Pietro (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);

- Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- Mancini Luca (all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

I difensori dei deferiti Diego Penocchio, Igor Campedelli, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Leonardi Pietro, Vicenza Calcio, Brescia Calcio Spa si sono riportati alle memorie difensive depositate ed hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, osserva quanto segue:

nell’atto di deferimento e dalle prove con esso prodotte, la Procura Federale non ha offerto al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare elementi idonei e sufficienti per poter valutare in modo certo ed obiettivo, l’effettivo valore dei calciatori trasferiti tra le Società deferite.

La Procura Federale non ha inoltre fornito all’Organo giudicante un criterio valido ed incontestabile, su cui si fondano le regole commerciali e di mercato, o almeno un criterio obiettivo, sul quale si dovrebbero fondare le violazioni contabili contestate ai deferiti.

Con l’atto di deferimento non sono state neanche fornite prove che possano permettere l’individuazione o l’utilizzo di parametri di carattere oggettivo, e quindi di elementi idonei che consentano una valutazione reale ed obiettiva del valore dei tesserati, in modo che l’Organo giudicante possa ravvisare violazioni e/o irregolarità di ordine negoziale e/o contabile.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare infine, rileva che tutti i bilanci societari sono sottoposti al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti, della Covisoc e che presumibilmente le operazioni contabili contestate sono state effettuate attraverso la stanza di compensazione della Lega, e nessuno dei suddetti Organi ha segnalato alcun genere di irregolarità o altri aspetti patologici relativi alla contabilità tenuta dai deferiti ed agli accordi negoziali tra loro intercorsi.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il deferimento non può essere meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribuna Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto e di conseguenza proscioglie da ogni addebito i Signori Gianluca Sottovia, Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Roberto Benigni, Silvia Benigni, Massimo Mezzaroma, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Pietro Leonardi, Luca Mancini e le Società Vicenza Calcio Spa e Brescia Calcio Spa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it