F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 94/TFN-SD del 16 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO BRANCA (Soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), ANTONIO FRANCO PERSICHELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ceprano), FRANCESCO STACCONE (all’epoca dei fatti co-Presidente della Società ASD Ceprano), GIANNI PARIS (all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl), Società ASD CEPRANO, AVEZZANO CALCIO Srl – (nota n. 10496/113 pf 16/17/MS/MB/vdb del 21.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO BRANCA (Soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), ANTONIO FRANCO PERSICHELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ceprano), FRANCESCO STACCONE (all’epoca dei fatti co-Presidente della Società ASD Ceprano), GIANNI PARIS (all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl), Società ASD CEPRANO, AVEZZANO CALCIO Srl - (nota n. 10496/113 pf 16/17/MS/MB/vdb del 21.3.2017).

Il Patteggiamento.

Alla riunione del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Francesco Di Leginio) e per il deferito Emiliano Branca l’Avv. Michele Cozzone, munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Emiliano Branca, sanzione base inibizione ex art. 19, lettera h) del CGS, di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Emiliano Branca, a mezzo del proprio difensore Avv. Michele Cozzone, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti Antonio Franco Persichelli, Francesco Staccone, Gianni Paris – ASD Ceprano Calcio e Avezzano Calcio Srl.

Il Tribunale Federale nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi nella seduta del 31 maggio 2017 e decidendo nei termini di cui alle motivazioni che saranno rese note ha così deliberato:

Dispositivo.

Visto l’art. 23 CGS – FIGC dispone l’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h) del CGS, a carico del Sig. Emiliano Branca;

In parziale accoglimento del deferimento, in epigrafe indicato, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Franco Persichelli 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Francesco Staccone 1 (uno) mese di inibizione;

- al Sig. Gianni Paris 1 (uno) mese di inibizione;

- ASD Ceprano Calcio € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda;

- Avezzano Calcio Srl € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

 

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