F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 94/TFN-SD del 16 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO REBESCO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), SAMUEL UDEGBUNAM (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), NNAMDI ODUAMADI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese Spa), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese Spa) – (nota n. 10435/187 pf 16/17/GP/GC/ag del 24.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO REBESCO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), SAMUEL UDEGBUNAM (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), NNAMDI ODUAMADI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese Spa), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese Spa) - (nota n. 10435/187 pf 16/17/GP/GC/ag del 24.3.2017).

Il deferimento

- Con provvedimento del 24 marzo 2017 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1.- Sig. Antonio Rebesco, all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.01.2013 tra il Sig. Antonio Marino e la AS Varese Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

2.- Sig. Oduamadi Nnamdi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Varese Spa, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Samuel Udegbunam senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti del 16.07.2012 e 12.09.2012 con la Società AS Varese Spa; nonché per non avergli corrisposto il corrispettivo dovuto posto, invece, a carico della Società;

3.- Sig. Samuel Udegbunam, all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 4 e 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale Agente di calciatori in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione dei contratti del 16.07.2012 e del 12.09.2012 tra la Società AS Varese Spa ed il calciatore Oduamadi, dallo stesso rappresentato; nonché per aver percepito il proprio compenso dalla Società anziché dal calciatore;

4. - Sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della AS Varese Spa, per:

4.1 la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Antonio Rebesco, Agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Antonio Marino in data 31.01.2013;

4.2 la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale del Sig. Simone Grillo, soggetto non in possesso di regolare Licenza per lo svolgimento dell’attività di Agente, nell'ambito della stipulazione del tesseramento del calciatore Fabrizio Grillo per la AS Varese Spa del 19.07.2011; nonché nell’ambito della stipulazione dei contratti tra il calciatore Fabrizio Grillo e la AS Varese Spa del 19.07.2011 e del 23.10.2012;

4.3 la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Omar Frontini, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso prestava la propria attività di Agente in favore del calciatore Lazaar, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la AS Varese Spa e l'appena citato atleta del 28.11.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

4.4. la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Alì Barat senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 4.02.2013 tra la Società AS Varese Spa, dallo stesso rappresentata, e il calciatore Tarmo Kink;

4.5 la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 16 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver corrisposto, a nome dell’AS Varese Spa, all’Agente Samuel Udegbunam il compenso a questi dovuto dal calciatore Oduamadi in relazione ai contratti di prestazione sportiva conclusi, rispettivamente, in data 16.07.2012 e 12.09.2012. Come risulta anche dall’atto di deferimento la notifica della Comunicazione di chiusura delle indagini è avvenuta con le seguenti modalità:

- al Sig. Antonio Rebesco a mezzo corriere con plico rimasto in giacenza dal 11 Gennaio 2017;

- al Sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro a mezzo corriere con plico consegnato il 29 dicembre 2016;

- al Sig. Samuel Udegbunam a mezzo corriere con plico consegnato il 29 dicembre 2016;

- al Sig. Nnamdi Oduamadi a mezzo posta elettronica certificata presso la AC Milan Spa, Società per la quale è tesserato, consegnata il 26 Gennaio 2017;

Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, alcuni deferiti hanno chiesto di estrarre copia degli atti ma non hanno depositato memorie difensive.

Le memorie difensive.

Il solo deferito Vincenzo Eustacchio Montemurro ha depositato, in data 26 maggio 2017, memoria difensiva a firma del difensore Avv. Cesare Di Cintio.

Il patteggiamento.

Alla riunione del 31 maggio 2017 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné e Dott. Luca Scarpa) e per il deferito Antonio Rebesco l’Avv. Mario Piscinelli, munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Antonio Rebesco, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Antonio Rebesco, a mezzo del proprio difensore Avv. Mario Piscinelli, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il Dibattimento

Il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda per il Sig. Nnamdi Oduamadi;

- € 9.000,00 (Euro novemila/00) di ammenda ed 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Samuel Udegbunam;

- € 11.500,00 (Euro undicimilacinquecento/00) di ammenda (di cui € 7.500,00 per la prima violazione ed € 1.000,00 per ciascuna delle altre quattro violazioni) e 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro.

Sono comparsi per i deferiti:

- Avv. Gianmaria Daminato per i Sigg.ri Nnamdi Oduamadi e Samuel Udegbunam;

- Avv. Michele Cozzone per delega dell’Avv. Cesare di Cintio nell’interesse di Vincenzo Eustacchio Montemurro.

I difensori hanno tutti concluso dopo ampia discussione per il rigetto del deferimento o in subordine per una riduzione della sanzione.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il presente procedimento trova fondamento negli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 187pf16-17, iscritto nel Registro dei procedimenti in data 30 agosto 2016 e avente ad oggetto "Stralcio del procedimento 705pf15-16, Fallimento della Società AS Varese Spa” ed, in particolare, la relazione conclusiva di indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale del 7 dicembre 2016.

Le posizioni di Nnamdi Oduamadi e di Samuel Udegbunam per ragioni di prova si ritiene vadano trattate insieme.

- Quanto al Sig. Sig. Nnamdi Oduamadi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Varese Spa, risulta provata, anche a mezzo di riscontri documentali, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Samuel Udegbunam senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti del 16 luglio 2012 e 12 settembre 2012 con la Società AS Varese Spa; nonché per non avergli corrisposto il corrispettivo dovuto posto, invece, a carico della Società.

- Quanto al Sig. Samuel Udegbunam, all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., risulta provata anche a mezzo di riscontri documentali la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 4 e 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale Agente di calciatori in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione dei contratti del 16.07.2012 e del 12.09.2012 tra la Società AS Varese Spa ed il calciatore Oduamadi, dallo stesso rappresentato; nonché per aver percepito il proprio compenso dalla Società anziché dal calciatore.

L'ipotesi accusatoria risulta ampiamente suffragata dalle dichiarazioni del Direttore Sportivo varesino dell'epoca, Milanese Mauro, il quale, alle domande poste in sede di audizione in ordine alle trattative intercorse per il tesseramento del calciatore Oduamadi e le stipule dei contratti di prestazione sportiva tra Oduamadi ed il Varese, riferiva testualmente:

"ricordo che per tale trattativa ci portammo io e l'Amministratore Delegato Montemurro a Milano in Via Turati presso la sede del Milan per definire con l'allora Direttore sportivo Braida, una eventuale cessione del giocatore Nnamdi Chidiebere Oduamadi. Pertanto definivamo un prestito temporaneo a titolo gratuito senza diritto di riscatto, stipulando un contratto annuale di circa centotrenta euro netti. Preciso che detto prestito veniva rinnovato per la stagione successiva sempre con le stesse modalità, significando che il contratto stipulato si aggirava intorno ai centotrentamila Euro. Ricordo che per tali intermediazioni vi era un Agente di Calciatori tale Samuel Udegbunam, il quale veniva chiamato "Sem", e sono quasi certo che si trattasse dell'Agente del calciatore in questione".

L'analisi documentale ha mostrato come l'evidenza contabile del pagamento da parte del Varese all'Agente Samuel Udegbunam, non trovi riscontro e fondamento in un mandato tra Società e Agente regolarmente stipulato secondo i canoni previsti dall'ordinamento sportivo. Tra l'altro la Commissione Agenti, interpellata in merito ai mandati dell'Agente Samuel Udegbunam, aveva segnalato che presso lo stesso ufficio non risultano depositati mandati federali in favore dell'Agente in questione.

Da tale elementi, considerato che nei contratti di prestazione sportiva stipulati tra il calciatore e l'AS Varese 1910 Spa in data 16.07.2012 e 12.09.2012 risulta indicato il nominativo dell'Agente Samuel Udegbunam nello Spazio dedicato all'Agente che avrebbe assistito il calciatore nelle stipule contrattuali, si evince che l'Agente Samuel Udegbunam avrebbe operato la propria attività in favore del calciatore senza aver ricevuto mandato formale dallo stesso e che la Società ha corrisposto un compenso all'Agente in luogo del calciatore.

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza del calciatore, alla gravita dei fatti contestati ed al contributo causale dell’interessato nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 1.500,00 di ammenda quanto al calciatore Nnamdi Oduamadi e di € 2.500,00 di ammenda e 1 mese di inibizione quanto all’Agente Samuel Udegbunam.

Quanto al Sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro la Procura Federale, come detto nella esposizione in fatto contesta 5 violazioni.

Con la memoria depositata in atti il deferito eccepisce in via pregiudiziale la violazione dell’art. 32 ter, comma 4 CGS.

Osserva il deferito che la comunicazione di chiusura delle indagini veniva notificata in data 29/12/2016 e da tale data decorreva il termine previsto dall’art. 32 ter comma 4 CGS secondo cui entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della memoria (nel caso di specie 45 gg.) il deferimento andava notificato all’interessato e cioè andava effettuato entro il 14/3/2017, mentre la notifica formale è stata eseguita in data 24/3/2017. La censura si appalesa del tutto infondata.

Sulla natura dei termini di che trattasi si è pronunciato il Collegio di garanzia del CONI che con decisione a sezioni unite n. 25/2017 “ha escluso la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali.

Infatti, la disposizione normativa dell’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC, integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI, non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare”.

Quanto al merito delle 5 incolpazioni si osserva quanto segue.

1) Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Antonio Rebesco, Agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Antonio Marino in data 31.01.2013.

La violazione è fondata e trova puntuale riscontro nella relazione conclusiva di indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale del 7 dicembre 2016.

Dagli atti di indagine (pag. 5 della relazione), ed in particolare dalla documentazione trasmessa dalla Segreteria della Commissione Procuratori sportivi (già Agenti di calciatori), è emerso che risulta depositato presso tale Commissione un mandato tra Società e Agente conferito dal Varese calcio (sottoscritto proprio dal Montemurro), all'Agente Antonio Rebesco in data 28 Gennaio 2013 (con scadenza al 31 Gennaio 2013), avente ad oggetto "aggiornamento di posizione e contratto economico relativo al calciatore professionista Marino Antonio".

Le rilevazioni contabili riferite all'Agente Rebesco Antonio, ottenute dall'analisi della scheda contabile "Compensi intermediazione calciatori", sono state direttamente riconducibili all'intermediazione fornita dal professionista nel tesseramento per il Varese del calciatore Marino Antonio, avvenuta in data 31.01.2013.

Ulteriore conferma in merito, e stata fornita dal Direttore Sportivo del Varese Milanese Mauro, il quale in sede di audizione ha confermato l'operato dell'Agente Rebesco per l'acquisizione del calciatore Marino.

Nello specifico a seguito di richiesta specifica del collaboratore in merito allo svolgimento alla definizione delle trattative relative all'acquisto del calciatore Marino Antonio da parte del Varese, rispondeva: "ricordo che al calcio mercato in Milano a poche ore dalla chiusura, l'Agente di calciatori Rebesco Antonio, entrava nel box del Varese, dove eravamo presenti io, Montemurro, il presidente Rosati e il Segretario generale Giuseppe D'Aniello, e proponeva II giocatore in questione affermando che l'allenatore Castori lo voleva. Tale trattativa e stata condotta esclusivamente da Montemurro e il Rebesco entrambi originari della città di Matera".

2) Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale del Sig. Simone Grillo, soggetto non in possesso di regolare Licenza per lo svolgimento dell’attività di Agente, nell'ambito della stipulazione del tesseramento del calciatore Fabrizio Grillo per la AS Varese Spa del 19.07.2011; nonché nell’ambito della stipulazione dei contratti tra il calciatore Fabrizio Grillo e la AS Varese Spa del 19.07.2011 e del 23.10.2012.

Con riguardo a tale contestazione il Montemurro nella propria memoria difensiva ha eccepito la prescrizione della condotta disciplinare in relazione al primo contratto sottoscritto in data 19 luglio 2011.

L’eccezione è meritevole di accoglimento.

L’art. 25 lettera d) CGS – FIGC dispone che le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo.

L’inchiesta risulta aperta nella lettera di affidamento dell’indagine risalente al 30/8/2016 (stagione sportiva 2016/2017), mentre l’azione disciplinare è stata esercitata in data 24/3/2017 (stagione sportiva 2016/2017).

Conseguentemente, considerato che il contratto contestato del calciatore Grillo è stato stipulato in data 19/7/2011 (stagione sportiva 2011/2012), la quarta stagione sportiva utile entro cui aprire l’inchiesta era quella del 2015/2016, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è datato 30/8/2016 quando si era già nella 5° stagione sportiva.

Né appare condivisibile quanto replicato dalla Procura Federale in sede di dibattimento secondo cui la prescrizione non sarebbe maturata in quanto operava il vincolo della continuazione, atteso che l’illecito era iniziato con la stipula del contratto del 19/7/2011 ed proseguito con la sottoscrizione del contratto del 23/10/2012.

La tesi non è persuasiva in quanto le fattispecie illecite sono strutturalmente due, le condotte contestate distinte, così come differenti s’appalesano le due prestazioni professionali.

Consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione prevista dall’art. 25 lettera d) CGS non risultando peraltro notificato medio tempore alcun atto interruttivo della stessa.

Quanto al contratto stipulato in data 23/10/2012, la violazione è fondata e trova puntuale riscontro nella relazione conclusiva di indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale del 7 dicembre 2016.

Sulla scheda contabile "Compensi intermediazione calciatori" si rileva un costo a carico della Società AS Varese 1910 Spa per "Rimborso Spese Forfettarie" in favore del Sig. Grillo Simone.

Il Direttore Sportivo del Varese, Mauro Milanese (DS della Società dalla ss 2011/2012 alla ss 2013/14), ha confermato in sede di audizione che la Società Varese aveva trattato con il Sig. Grillo Simone al fine di acquisire il cartellino del fratello Fabrizio proveniente dal club bulgaro del CSKA Sofia, consentendo in tal modo di definire la causale delle spese forfettarie rimborsate al Sig. Grillo Simone da parte del Varese, quest’ultime riscontrate nella scheda contabile rilevata nella contabilità della Società varesina.

Nello specifico, a seguito di richiesta specifica in merito allo svolgimento alla definizione delle trattative relative all'acquisto del calciatore Grillo Fabrizio da parte del Varese, Milanese Mauro rispondeva: "Le trattative intrattenute per l'acquisto del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Grillo, sono state intavolate con il fratello dello stesso, Grillo Simone, il quale voleva portare in Italia il proprio fratello poiché, in Bulgaria non si trovava bene. Infatti il Grillo Simone, si portava presso la nostra sede per parlava di tale operazione con l'allora Amministratore Delegato Montemurro e con me personalmente, significando che lo stesso l'avrebbe fatto svincolare, gratuitamente, dalla CSKA, e l'avrebbe girato al Varese a una cifra di stipendio inferiore a quella pattuita in Bulgaria, presumibilmente a una cifra inferiore ai centomila euro. Non sono a conoscenza se in quel periodo il Sig. Grillo Simone fosse un Agente calciatore, ma tutta l'operazione è stata curato dallo stesso. Presumo che la Società Varese per tale operazione abbia corrisposto qualcosa in danaro, in quanto lo stesso sovente veniva in Società e cercava l'Amministratore Delegato Montemurro".

La posizione del Sig. Grillo Simone e la sua attività in qualità di Agente sportivo sono stati oggetto di specifica richiesta formulata alla Commissione Agenti in data 07.09.2016; dal predetto Ufficio gli inquirenti hanno ricevuto l'indicazione che Sig. Grillo Simone non risultava censito nel sistema AS 400 in qualità di ex Agente, né risultava iscritto nel Registro Procuratori FIGC.

Conclusivamente, risulta provato che il contratto datato 23.10.2012 sottoscritto per il Varese dal proprio Amministratore Delegato dell'epoca Vincenzo Montemurro, la Società lombarda si sia avvalsa dell'intermediazione prestata dal Sig. Grillo Simone (fratello del calciatore interessato dai contratti), senza che lo stesso fosse abilitato a prestare un tale tipo di attività in favore del club.

3) Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Omar Frontini, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso prestava la propria attività di Agente in favore del calciatore Lazaar, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la AS Varese Spa e l'appena citato atleta del 28.11.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

La violazione è fondata e trova puntuale riscontro negli atti di indagine e nelle prove prodotte. Dalla documentazione trasmessa dalla Segreteria della Commissione Procuratori sportivi (già Agenti di calciatori) risulta depositato presso tale Commissione un mandato tra il calciatore e l’Agente conferito da Lazaar all'Agente Ornar Frontini in data 29 dicembre 2011 (con scadenza al 27 dicembre 2013), affinché il professionista curasse gli interessi del calciatore nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazioni sportive con Società di calcio.

In tale contesto, la rilevazione contabile riferita all'Agente Frontini Omar, ottenuta dall'analisi della scheda contabile "Compensi intermediazione calciatori", è stata direttamente ricondotta all'intermediazione fornita dal professionista nell'ambito della stipula di un contratto di prestazioni sportive tra il calciatore Lazaar ed il Varese in data 28.11.2012.

I fatti sono ampiamente suffragati dalle dichiarazioni del Direttore Sportivo varesino dell'epoca, Milanese Mauro, i quale, alla domanda posta in sede di audizione inerente alle trattative intercorse per la stipula del contratto di prestazione sportiva firmato il 07.09.2011 tra Lazaar ed il Varese, riferiva testualmente: "ricordo che il calciatore Achraf Lazaar era in forza al settore giovanile della nostra Società e al trasferimento del calciatore Grillo al Siena, è stato promosso titolare in prima squadra, facendogli prima un pre contratto (addestramento tecnico) e successivamente un contratto triennale vicino al minimo Federale con degli aumenti periodici, al fine di allungare la scadenza del contratto. Successivamente veniva ceduto a titolo definitivo oneroso alla Società Palermo Calcio, per un importo quasi vicino al milione di Euro. Tale trattativa é stata condotta dal Montemurro e da me unitamente al Direttore del Palermo Giorgio Perinetti. Ricordo che il Lazaar aveva un Agente di calciatori tale Omar Frontini".

Inoltre, il Milanese ad ulteriore quesito posto in merito al motivo per cui il Varese avesse pagato "consulenze" al Dott. Omar Frontini, ha risposto testualmente: "Non sono a conoscenza da cosa deriva il pagamento della consulenze a favore del Dott. Omar Frontini, ma posso presumere che si trattassero di parcelle corrisposte per gli allungamenti di contratto  del  calciatore  Lazaar  nel  periodo  di  sua  permanenza  al  Varese.  Escludo categoricamente che nulla hanno a che fare con la vendita del calciatore Lazaar, in quanto il calciatore pochi giorni prima che venisse venduto al Palermo aveva cambiato l’Agente, e tale intermediazione è stata fatta dall’Agente Cattoli."

In considerazione di quanto appreso, la prestazione fornita dall'Agente Omar Frontini è riconducibile e ricollegabile al contratto di prestazione sportiva n. 749/A tra il calciatore e l'AS Varese 1910 Spa, datato 28.11.2012; infatti l'Agente risulta titolare al momento dello specifico accordo di "mandato blu" rilasciato dal calciatore in data 29.12.2011 ed il suo nome è indicato sul contratto nell'apposito Spazio contrattuale relativo all'Agente del calciatore.

Conclusivamente, ne deriva che nella stipula del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore Lazaar e la Società AS Varese 1910 Spa n. 749/A datato 28.11.2012 (sottoscritto per il Varese dall'allora Amministratore Delegato della Società Montemurro Vincenzo), l'Agente Omar Frontini ha curato gli interessi del calciatore Lazaar in virtù del Modulo tra calciatore professionista e Agente n. 4946 sottoscritto il 29.12.2011 e quelli della Società lombarda, come accertato dal riconoscimento debitorio rilevato nella contabilità societaria per consulenze prestate dallo stesso Agente, anche se in assenza di specifico mandato tra Società e Agente, operando, quindi, in condizioni di conflitto d'interessi.

4) Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Agente Sig. Alì Barat senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 4.02.2013 tra la Società AS Varese Spa, dallo stesso rappresentata, e il calciatore Tarmo Kink.

La violazione è fondata e trova puntuale riscontro negli atti istruttori e procedimentali.

Il curatore fallimentare della Società AS Varese 1906 Spa ha inviato agli organi d’indagine numerose fatture emesse dalla Società L.Y.D. Sport Service nei confronti della AS Varese calcio Spa e relative al calciatore Kink Tarmo (tutte richiamate a pag. 13 della relazione di indagine).

Il Direttore Sportivo  del Varese dell'epoca, Milanese Mauro, in sede di audizione ha rappresentato l'operato di agenti riconducibili alla Società L.Y.D. Sport Services nelle trattative relative al trasferimento al Varese del calciatore Tarmo Kink, da un squadra del campionato ucraino; nello specifico Milanese alla richiesta di fornire indicazioni in merito alla predetta trattativa di acquisto del calciatore estone, rappresentava testualmente: "per quanto riguarda il trasferimento di tale giocatore al Varese si è interessato personalmente l'Amministratore delegato Montemurro e ricordo che lo stesso aveva stipulato un contratto per la somma di circa centomila Euro netti. Per detto calciatore si sono interessati alcuni Agenti di calciatori stranieri di cui non conosco I nomi, ma posso dire che la trattativa si concludeva con un Agente facente parte della Società L.Y D. Sport Service".

Con riferimento al contratto di prestazioni sportive n. 1103/A tra II calciatore ed l'AS Varese 1910 Spa, sottoscritto in data 04.02.2013, ed avente ad oggetto la definizione degli importi riconosciuti come retribuzione al calciatore KINK, per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015, la Società AS Varese 1910 Spa è stata assistita dall'Agente Alì Barat, come indicato nell'apposito Spazio del modulo contrattuale.

Il nominativo dell'Agente Alì Barat è risultato strettamente collegato alla Società L.Y.D. Sport Services e ciò nell'ambito della procura conferita da altri calciatori.

La Commissione Agenti ha rappresentato che l'Agente di calciatori Alì Barat non risulta mai essere mai stato titolare di mandati tra Società ed Agente o mandati tra calciatore ed Agente. Conseguentemente i pagamenti effettuati dalla Società AS Varese 1910 Spa delle fatture emesse dalla Società LYD Sport Service, riconducibile all'Agente di calciatori Alì Barat, hanno ad oggetto prestazioni fornite dallo stesso Agente nell'ambito della stipula del contratto di prestazione sportiva n. 1103/A tra II calciatore ed l'AS Varese 1910 Spa, datato 04.02.2013 (sottoscritto per il Varese dall'Amministratore Delegato Vincenzo Montemurro), ma ciò senza che l'Agente avesse stipulato con la Società regolare mandato per curarne gli interessi.

5) Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 16 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver corrisposto, a nome dell’AS Varese Spa, all’Agente Samuel Udegbunam il compenso a questi dovuto dal calciatore Oduamadi in relazione ai contratti di prestazione sportiva conclusi, rispettivamente, in data 16.07.2012 e 12.09.2012.

La violazione è fondata e trova puntuale riscontro nella relazione conclusiva di indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale del 7 dicembre 2016.

Per i riscontri si richiama ad integrazione motivazionale quanto già argomentato nella presente decisione in relazione alla posizione disciplinare dell’Agente Samuel Udegbunam. In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza della Società, alla gravita dei fatti contestati, al contributo causale dell’interessato nella determinazione dell’evento, con parziale accoglimento, pertanto, del deferimento cui consegue che la misura sanzionatoria debba essere equamente ridotta nella misura di € 9.000,00 di ammenda e giorni 30 di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Antonio Rebesco.

Per il resto, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Samuel Udegbunam 15 (quindici) giorni di inibizione ed € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda;

- per Nnamadi Oduamadi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

- per Vincenzo Eustacchio Montemurro 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 9.000,00 (Euro novemila/00) di ammenda.

 

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