F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE – (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

visto l’atto di deferimento della Procura Federale 5 Gennaio 2017 prot. 6912/108pf16- 17/GM/GP/ma a carico del Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Novese Calcio Srl, per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, non avendo egli provveduto a depositare entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00 la visura camerale aggiornata della Società come prescritto dalla suddetta normativa, nonché a carico della Società USD Novese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante;

rilevato che questo Tribunale, con ordinanza resa nella riunione del 9 marzo 2017, aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per l’acquisizione e trasmissione a questo Tribunale nel termine di gg. 30 (trenta) dalla ordinanza stessa dell’attuale indirizzo di residenza del Sig. Raffaele Retucci e del domicilio/sede legale della Società USD Novese e/o dell’eventuale sua curatela fallimentare;

rilevato altresì che era stata nel contempo disposta la sospensione dei termini a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis comma 5 CGS FIGG e 38 CGS CONI;

visto che agli atti del procedimento risultano acquisiti il certificato di residenza del Sig. Raffaele Retucci e la visura camerale della Società deferita, dalla quale risulta che essa in data 7.11.2016 è stata dichiarata fallita;

viste le comunicazioni di questo Tribunale datate 2 maggio 2017 di fissazione della odierna riunione, inviate all’indirizzo PEC della Società ed al Retucci presso il Comune di Pomigliano d’Arco anziché presso il Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli, tanto che la lettera è tornata al mittente con la dicitura indirizzo inesistente;

ritenuto che si rende necessario rinnovare la comunicazione al Retucci, con conseguente rinvio ad altra data di questo procedimento, fatta eccezione per la Società USD Novese Srl, nelle more revocata nell’affiliazione in quanto dichiarata fallita;

sentita la Procura Federale, comparsa alla riunione odierna, che nulla oppone;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dato atto di quanto sopra, rinvia la discussione del procedimento alla data del 6 luglio 2017 ore 14.00; manda alla Segreteria di questo Tribunale di rinnovare la comunicazione della fissazione della nuova udienza al Sig. Raffaele Retucci.

Dispone la sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34bis comma 5 CGS FIGC e 38 CGS CONI.

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