F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELEOENAI TOMPTE (Calciatore) – (nota n. 12029/793 pf16-17 GP/GT/ag del 3.05.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELEOENAI TOMPTE (Calciatore) - (nota n. 12029/793 pf16-17 GP/GT/ag del 3.05.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 3.5.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Tompte Eleoenai, calciatore, nato il 18.01.1999, per rispondere della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 , del CGS, in relazione all'art 40, comma 6, delle NOIF, per avere depositato, nella stagione sportiva 2016/2017, una richiesta di tesseramento per la Società Spal 2013 Srl, assumendo con apposita dichiarazione, dallo stesso sottoscritta il 25/01/2017, “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere”, circostanza dimostratasi non veridica, come meglio rappresentato nella parte motiva del deferimento.
Il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 2 (due).
Nessuno è comparso per il deferito.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso delle indagini, avviate su segnalazione del 2.2.2017 dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC , è emerso che il Sig. Tompte Eleoenai, calciatore nativo del Ghana, chiedeva di essere tesserato per la Società Spal 2013 Srl per la stagione sportiva 2016/17, all’uopo attestando, con dichiarazione in data 25/0172017, “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere”, così come previsto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF.
Contrariamente a quanto affermato dal calciatore, però, dalle indagini svolte presso la Federazione Ghanese è risultato che questi era già stato tesserato per la Società Live Life Ac, alla stessa regolarmente affiliata, come da comunicazione a mezzo e-mail del 1.2.2017 in atti.
All’accertamento del precedente tesseramento seguiva l’archiviazione della richiesta di tesseramento n. 2138/A, di cui veniva prontamente data comunicazione alle parti con nota del 2.2.2017.
Contestata la circostanza al deferito, in quanto calciatore – anche non tesserato - non esentato dal rispetto delle norme federali, questi non ha inteso svolgere alcuna attività difensiva, sebbene formalmente e ritualmente informato sia della avvenuta conclusione delle indagini, giusta nota del 28.2.2017 della Procura Federale; sia del deferimento, come da provvedimento del 3.5.2017; sia, infine, della data di fissazione dell’odierna riunione, giusta comunicazione dell’8.5.2017.
Alla luce della documentazione in atti risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito che, al fine di essere tesserato presso la Società Spal 2013 Srl, con dichiarazione risultata mendace, ha affermato sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.
Ritenuto che il comportamento ascritto all’incolpato costituisce violazione degli artt. 1 bis, co. 1, e 10, co. 2, del CGS in relazione all’art. 40, co. 6, delle NOIF per la quale, in caso di calciatori, è prevista la sanzione della squalifica, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Tompte Eleonai la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).
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