F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AIMO DIANA (all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl – (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AIMO DIANA (all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.5.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Diana Aimo, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti e nella corrente stagione sportiva tesserato per la Società AS Melfi Srl e la AS Melfi Srl, per rispondere:

- il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” e riportata dal sito “www.tuttolegapro.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Maggioni Lorenzo, arbitro della gara Reggina – Melfi disputata in data 01/04/2017, utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: “ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali…..”;

- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo allenatore e tesserato.

I deferiti, con un’unica memoria difensiva tempestivamente pervenuta, hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione Disciplinare in favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in forza del combinato disposto degli artt. 38 - 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nel merito, hanno sostenuto che il comportamento ascritto al tecnico non configuri violazione delle norme richiamate e, in via subordinata, chiesto l’irrogazione della sanzione minima.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 1 (uno) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per Diana Aimo;

- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società AS Melfi Srl.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensive, di cui ha chiesto accogliersi le conclusioni.

Motivi della decisione

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del TFN-SD sollevata dai deferiti.

L’eccezione è infondata.

Premessa l’ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica.

L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.

L’ampiezza della formula non è casuale.

Infatti, ove interpretata in termini restrittivi e collegata unicamente alle infrazioni commesse nell’arco temporale della gara, come rappresentato dalla difesa dei deferiti, non avrebbe ragione di essere.

Nessuno dubita, invero, che tutto quanto rilevato dall’Arbitro nel corso della gara rientri nella competenza dello stesso e, ove avente rilevanza disciplinare, debba essere da questi essere trasfuso nel referto di gara per gli opportuni provvedimenti ad opera del competente Giudice Sportivo, da annoverarsi sicuramente tra gli organi della Giustizia Sportiva della FIGC (art. 34 Statuto Federale e art. 29 CGS).

Vi è, però, che l’Arbitro, così come prescrive la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è tenuto a refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della gara, per cui la espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” va posta in relazione ai poteri ed ai doveri rispettivamente accordati ed imposti al Direttore di gara dallo stesso regolamento del Giuoco del Calcio.

È di tutta evidenza, dunque, che tra i fatti di cui l’Arbitro è tenuto a relazionare rientrano anche quelli che vedono quali autori degli stessi i Tecnici, di talché, ove non direttamente percepiti dall’Arbitro, ma da altri soggetti a tanto deputati, quali i componenti e/o collaboratori della Procura Federale, non per questo viene meno la Giurisdizione degli Organi di Giustizia della FIGC e, dunque, del Giudice Sportivo ovvero della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale, in relazione ai tempi di invio della informativa.

Alla luce di quanto sopra, deve dunque affermarsi la giurisdizione dell’adito Tribunale. Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti di indagine è emerso che al termine della gara del campionato di Lega Pro Reggina – Melfi disputata il 1°.4.2017, il Sig. Diana Aimo, con riferimento alla direzione di gara del Sig. Maggioni Lorenzo, rilasciò ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” la seguente direzione: “ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali….”.

L’espressione venne riportata anche dal sito “www.tuttolegapro.it”.

L’elemento fattuale non è oggetto di contestazione da parte del deferito Diana, il quale sosterrebbe, però, di non avere usato il termine “maiali” nel corso dell’intervista, bensì in occasione della stessa e rivolgendosi ad altri soggetti presenti.

Anche a voler concedere che i fatti si siano svolti così come sostenuto, non può dubitarsi che la parola sia stata pronunciata perché fosse sentita anche dal cronista, ovvero, il che non muta il quadro fattuale, comunque pubblicamente e nella consapevolezza che potesse essere sentita anche dal cronista, con accettazione del rischio di una ancor più ampia divulgazione tramite i media.

Né maggior pregio assume il rilievo della presunta inidoneità del termine a rientrare nella previsione del “……... divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone …”. È infatti chiaro come l’intento del soggetto, equiparando le decisioni assunte dall’Arbitro a cose da maiali, sia stato quello di equipararne l’autore ad un maiale, animale nel comune sentire avvezzo a vivere nello sporco e, dunque tacciarlo di comportamenti volutamente non limpidi e parziali. Ebbene, rilevato che quello che si contesta non è il diritto di dissentire dalle decisioni arbitrali, è indubitabile come, accusare il Direttore della gara appena terminata di decisioni volutamente parziali o, nella migliore delle ipotesi, di incompetenza, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione.

In definitiva, con riferimento ai precetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, del CGS la responsabilità dell’incolpato risulta sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Diana Aimo, suo allenatore e tesserato, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva la Società AS Melfi Srl.

Rilevato che non risulta che Diana Aimo, ammesse le dichiarazioni, seppure contestandone la rilevanza disciplinare, si sia pubblicamente scusato e che la Società, a sua volta, non si è dissociata dal comportamento del proprio tesserato, sebbene assumendo di non averne avuto il tempo, sanzioni congrue, tenuto conto delle richieste della Procura Federale e della previsione di cui all’art. 5, comma 5, CGS sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Diana Aimo, squalifica di mesi 1 (uno) e ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00);

- per la Società AS Melfi Srl, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it