F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911 Srl), Società ACQUI CALCIO 1911 Srl – (nota n. 11915/775 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911 Srl), Società ACQUI CALCIO 1911 Srl - (nota n. 11915/775 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).
Il deferimento.
Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto,
letti gli atti del procedimento disciplinare, avente ad oggetto "Mancato deposito dell'accordo economico stipulato tra la Società Acqui Calcio 1911, Serie D, ed il calciatore Vincenzo Piro per la stagione 2015-2016", la comunicazione di conclusione delle indagini ed il mancato invio di memoria difensiva;
esaminata la segnalazione dell'Avv. Roberto Di Bisceglie dell'8.11.2016 ed i relativi allegati, la nota del Dipartimento Interregionale del 20.12.2016 con i tesseramenti allegati, il C.U. del 15.12.2016 dal quale emerge la rinuncia al Campionato della Società Acqui Calcio 1911 Srl ed i fogli di censimento relativi alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il Sig. Groppi Sante, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911 srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 02/09/2015 con il calciatore Vincenzo Pira per la Stagione Sportiva 2015/2016, entro il termine stabilito dalla normativa Federale;
- la Società Acqui Calcio 1911 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;
Il dibattimento.
I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie né svolto alcuna attività difensiva, restando assenti anche all'odierna riunione.
Il rappresentante della Procura Arbitrale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Sante Groppi l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società Acqui Calcio 1911 Srl l'ammenda di €. 500,00 (Euro cinquecento/00).
I motivi della decisione.
Il deferimento é fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali agli atti.
É pacifico che in data 2.9.2015 tra il sodalizio sportivo ed il calciatore Vincenzo Pira sia stato stipulato un accordo economico per rimborso spese a valere per la stagione sportiva 2015/2016 con decorrenza dal 26.8.2015 per l'importo di €. 750,00= al mese.
Tale accordo ai sensi dell'art. 94 ter, c. 2°, NOIF doveva tassativamente essere depositato entro e non oltre il 31.10.2015, mentre come attestato dal Dipartimento Interregionale e ricavabile dalle varie schede di tesseramento, lo stesso non risulta mai depositato.
Orbene il soggetto responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Sante Groppi, Amministratore Unico e legale rappresentante di Acqui Calcio 1911 Srl, sia nella stagione sportiva 2015/2016 sia in quella successiva.
Il sodalizio sportivo, che ha rinunciato alla partecipazione nel Campionato di Eccellenza, provocando lo svincolo di tutti i calciatori tesserati a far data dal 17.11.2016, dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, c.1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante.
Vista la particolarità della fattispecie in esame risultano congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Il dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
- al Signor Sante Groppi, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società Acqui Calcio 1911 Srl, l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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