F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MILANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD Bulls San Giusto C5), ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD BULLS SAN GIUSTO C5 – (nota n. 11779/759 pf16-17 AS/GP/ac del 27.04.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MILANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD Bulls San Giusto C5), ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD BULLS SAN GIUSTO C5 - (nota n. 11779/759 pf16-17 AS/GP/ac del 27.04.2017).

 

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine con oggetto "Mancata osservanza da parte della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 800, pubblicato in Roma il 18.6.2015 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di calcio a 5 di Serie B, s.s. 2015/2016. Iscritto nel registro dei procedimenti  della  Procura  Federale  FIGC  in  data  7.2.2017  al  n.  759  pf  16-17",  la segnalazione  presentata  in  data  18.7.2016  dalla  Co.Vi.So.D.  e  la  comunicazione  di conclusione delle indagini notificata il 17.3.2017, cui non ha fatto seguito alcuna memoria, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Sig. Massimo Milani, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Bulls Prato Calcio A 5 (ora ASD Bulls San Giusto C5) per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punto A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per € 5.050,00 e la fidejussione bancaria per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente

2) la Società ASD Bulls San Giusto C5 (già ASD Bulls Prato Calcio A 5), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Massimo Milani l'inibizione di 40 (quaranta) giorni ed all'ASD Bulls San Giusto C5 l'ammenda di Euro 600,00 (Euro seicento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia incorsa nella violazione di cui all'art. 10, c. 3°bis, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Divisione Calcio a 5 della LND, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015, ore 18,00, rispettivamente l'importo dell'iscrizione per Euro 5.050,00= al campionato nazionale di Serie B e la fideiussione bancaria di Euro 2.500,00=, e comunque per non aver adottato misure idonee volte all'effettuazione dei predetti incombenti, come segnalato in data 18.7.2016 dalla Co.Vi.So.D.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui al punto A11) del citato C.U. per il quale gli inadempimenti costituiscono illecito disciplinare ed a seguito di inoltro degli atti da Co.Vi.So.D alla Procura Federale risultano sanzionabili con l'ammenda di Euro 300,00= per ciascun inadempimento.

Orbene, il soggetto responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Massimo Milani, che all'epoca degli inadempimenti risultava svolgere il ruolo di Presidente e legale rappresentante del sodalizio sportivo, in forza delle schede di censimento agli atti. Allo stesso pare equo irrigare la sanzione inibitoria di giorni 40, come richiesta dalla Procura Federale, tenuto anche conto dell'assenza di precedenti disciplinari.

Ad ASD Bulls Prato Calcio a 5, ora ASD Bulls San Giusto C5, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va  applicata  la  sanzione  minima  di  Euro  600,00=  a  fronte  delle  due violazioni contestate.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Massimo Milani, l'inibizione di quaranta (40) giorni;

- alla Società ASD Bulls San Giusto C5) l'ammenda di Euro 600,00 (Euro seicento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it