F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle), Società APD RIBELLE – (nota n. 11908/750 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11908/750 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 750pf16-17 con oggetto "Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della soc. APD Ribelle della somma di Euro 6.600,00=, stabilita dalla CAE (prot. 167/CAE del 28.6.2016) in favore del calciatore Francesco Ruggiero", la comunicazione di conclusione di indagini ed il mancato inoltro di memorie difensive;

acquisiti ed esaminati la decisione della CAE comunicata mezzo pec, la mancata impugnazione ed il mancato adempimento al contenuto condannatorio della stessa, la comunicazione del Dipartimento Interregionale, i fogli di censimento delle due ultime stagioni sportive,

hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

1) il Sig. Missiroli Marcello, Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Ruggiero Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 167/CAE del 28/6/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Marcello Missiroli l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società APD Ribelle 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria della su citata decisione della CAE presso LND del 28.6.2016, regolarmente comunicata, con la quale la Società stessa è stata condannata a pagare al calciatore Francesco Ruggiero la somma di Euro 6.600,00= e nei cui confronti non risulta proposta impugnazione al TFN-SVE.

Senonché detta Società non ha risposto all'invito scritto del 28.6.2016 della segreteria del Dipartimento Interregionale LND con la quale le è stato chiesto di documentare la liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso, nel termine di trenta giorni, con avvertimento che in difetto avrebbe inoltrato la proposta di deferimento alla Procura Federale.

L'invito è però stato ignorato, non essendovi prova alcuna dell'adempimento.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferire a mesi sei.

Orbene, il soggetto responsabile di tale omissione va individuato nel Signor Marcello Missiroli, che risulta rivestire la qualifica di Presidente e legale rappresentante del sodalizio negli organigrammi di censimento agli atti per le stagioni 2015/2016 e 2016/2017, in carica all'epoca della decisione della CAE e della diffida del Dipartimento Interregionale, al quale risulta equo irrogare il minimo della sanzione inibitoria, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Alla Società APD Ribelle, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che dovrà scontare nel prossimo campionato relativo alla stagione sportiva 2017/2018 o, in caso di inattività, nel primo campionato cui si iscriverà in caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti della suddetta inadempienza, va aggiunta anche quella dell'ammenda di Euro 1.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Marcello Missiroli, l'inibizione di mesi 6 (sei);

- alla Società APD Ribelle, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato relativo alla stagione sportiva 2017/2018, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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