F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio) – (nota n. 12759/749 pf16-17 AA/GP/mg del 15.05.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 12759/749 pf16-17 AA/GP/mg del 15.05.2017).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:
- che, con provvedimento n. 12759/749pf16-17/AA/GP/mg del 15.05.2017 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Vangone Umberto, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della SSD ARL Potenza Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 1O, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Domenico Giacomarro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con provvedimento prot. 33/56 del 13/6/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- che si deve osservare che con ricorso datato 3.08.2015 l’allenatore professionista UEFA Pro Domenico Giamarro ha attivato il Collegio Arbitrale competente esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, nella s.s. 2014/2015, della prima squadra della FCD Rossobleu Potenza che in seguito ha mutato la propria denominazione in SSD ARL Potenza Calcio;
- che il su richiamato Collegio Arbitrale, con provvedimento n. 33/56 del 13/6/2016, ha condannato la Società SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del Sig. Domenico Giacomarro della somma pari ad € 14.900,00 più 140,00 euro di interessi a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio tesseramento annuale per la s.s. 2014/2015, (come da C.U. n. 378, riunione del 13 Giugno 2016) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- che il deferimento in epigrafe prende avvio dall’ esposto alla Procura Federale presentata il giorno 8 agosto 2016 dal Sig. Domenico Giacomarro nei confronti della SSD ARL Potenza Calcio per la violazione degli articoli 1 e 8, comma 15 del CGS non avendo la Società medesima ottemperato a quanto statuito dal lodo arbitrale pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la LND in data 13/06/2016;
- che, tuttavia, ben oltre i termini stabiliti la SSD ARL Potenza Calcio provvedeva al pagamento della somma di € 14.900,00 stabilita dal Collegio Arbitrale nella più volte richiamata decisione prot. 33/56 del 11.05.2016, in favore dell'allenatore Domenico Giacomarro come risulta dalla dichiarazione liberatoria, agli atti, dal medesimo rilasciata in data 10.11.2016;
- che la SSD ARL Potenza Calcio, responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, ha proposto ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS l’applicazione di una sanzione ridotta e che risulta rispettata la procedura prevista all’art.32 sexies commi 1 e 2;
- che la Procura Federale ha espresso il proprio consenso alla proposta formulata dalla SSD ARL Potenza Calcio, anche alla luce della mancanza di rilievi ed osservazioni sulla stessa d parte del Procuratore generale dello sport.
Ritenuto comunque
- che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa Federale ascrivibili al Sig. Vangone Umberto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società SSD ARL Potenza Calcio;
- che il Sig. Vangone Umberto non ha fatto pervenire nessuna memoria difensiva e non ha chiesto di essere sentito.
Considerato:
- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).
P.Q.M.
Irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Umberto Vangone.
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