F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO – (nota n. 12653/776 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 12653/776 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevato:

- che con provvedimento n. 776pf16-17 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare Sig. Zani Graziano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Di Sole Fabio, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 2 del 23.11.2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Deferiva inoltre la Società USD Noto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS alla quale apparteneva il deferito al momento dei fatti;

- che tale procedimento prendeva avvio con il ricorso presentato al Collegio Arbitrale della LND il 16 dicembre 2014, dall'allenatore Fabio Di Sole, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC. Il querelante dichiarava di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della USD Noto, partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D nella stagione sportiva 2014/2015, a decorrere dal 6 settembre 2014 e sino alla data dell'esonero, avvenuto in data 7 ottobre 2014;

- che, con regolare “accordo tipo” del 6 settembre 2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 12.600,00 oltre al rimborso spese di trasporto;

- che il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, considerato che la USD Noto nulla ha controdedotto, ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento in quanto la cifra massima stabilita per la predetta categoria è pari ad € 10.000 e per tale motivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;

- che il Collegio Arbitrale, nella riunione del 23 novembre 2015 (CU n. 187 della LND del 9/12/2015) ha adottato la decisione che accoglie il ricorso dell'allenatore Fabio Di Sole e fa obbligo alla Società USD Noto di corrispondere, allo stesso, la somma complessiva di euro 12.148,65;

- che l’importo definito dal Collegio Arbitrale non è stato corrisposto al Sig. Fabio Di Sole;

- che alla Procura Federale veniva richiesto, in data 18/11/2016, dal Sig. Di Sole Fabio con l’assistenza dell’avvocato Salvatore Romeo, di adottare i provvedimenti necessari nei confronti del Sig. Zani Graziano all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Noto e della Società stessa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per violazione degli articoli: 1bis ed 8, commi 9 e 10 del CGS;

- che né il Sig. Graziano Zani né la USD Noto hanno fatto pervenire memorie difensive.

Considerato:

- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l’integrale conferma del deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Graziano Zani;

- penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi in base al principio di afflittività e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società USD Noto.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Graziano Zani e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella s.s. 2017/18 nel campionato di competenza, in base al principio di afflittività, nei confronti della Società USD Noto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it