F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), ROBERTO ETTORE LIZZIERO (all’epoca dei fatti Collaboratore ex art. 1, comma 5 CGS della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUS VECOMP VERONA – (nota n. 12668/839 pf16-17 GP/blp del 15.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), ROBERTO ETTORE LIZZIERO (all’epoca dei fatti Collaboratore ex art. 1, comma 5 CGS della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUS VECOMP VERONA - (nota n. 12668/839 pf16-17 GP/blp del 15.5.2017).
Il deferimento
Con provvedimento prot. 12668/839pf16-17/GP/blp in data 15 maggio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Luigi Fresco, Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;
- il Sig. Roberto Ettore Lizziero, collaboratore ex art. 1 bis comma 5 CGS della SSD ARL Virtus Vecomp Verona
- la Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona,
per rispondere:
- Il Sig. Luigi Fresco ed il Sig. Roberto Ettore Lizziero della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 22 bis NOIF, per avere il Fresco, nella sua qualità di Presidente della SSDARL Virtus Vecomp Verona, incaricato Lizziero Roberto Ettore di collaborare, nella gestione sportiva della Società, nella stagione sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella stagione 2016/2017, sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali ostativi all’assunzione di detti incarichi; incarichi che il Lizziero accettava ed ai quali dava corso.
- la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva nelle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio collaboratore di fatto.
Le memorie difensive
Il Sig. Roberto Ettore Lizziero ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale:
- rileva di non essere più tesserato della FIGC dal marzo 2017 e di essere stato iscritto nell’albo del Settore Tecnico come istruttore di giovani calciatori. Contesta la competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare indicando come competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC;
- contesta il verbale del proprio interrogatorio, precisando di aver “collaborato, con altri volontari, alla tinteggiatura dei muri esterni … … di aver fornito, nella qualità di esperto informatico, una consulenza al nuovo segretario della SSD Virtus Vecomp arl”;
- evidenzia che per l’attività di tinteggiatura non gli è stato versato alcun compenso e che la stessa non è rilevante per l’Ordinamento Federale;
- segnala di aver svolto attività di formazione al Sig. Casentini (Segretario della SSD Virtus Vecomp) “a sede chiusa al pubblico” e “senza effettuare direttamente neanche un tesseramento” al fine di istruire quest’ultimo sulle modalità di esecuzione dei tesseramenti. Di aver interrotto tale attività a seguito degli articoli apparsi sugli organi di stampa;
- dichiara di non aver svolto alcuna attività, né aver ricoperto alcun incarico per la SSD Virtus Vecomp, per cui possa essergli attribuita la qualifica di dirigente ex art. 21, comma 1, NOIF ovvero di collaboratore nella gestione sportiva ai sensi dell’art. 22, comma 1, NOIF. La inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 22 bis delle NOIF;
- evidenzia inoltre di non rientrare nell’ambito di applicabilità dell’art. 1bis comma 5 CGS;
- conclude chiedendo che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare voglia dichiarare, in via preliminare, la propria incompetenza in favore Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, nel merito respingere il deferimento poiché infondato.
La SSD Virtus Vecomp ed il Sig. Luigi Fresco hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti, rilevano:
- in via preliminare, con riferimento alla posizione del Sig. Fresco la incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in favore della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico essendo il deferito iscritto all’albo degli allenatori professionisti di prima categoria – UEFA Pro;
- la violazione del termine di cui all’art. 32 quinques comma 3 CGS secondo cui “la durata delle indagini non può superare i 60 giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”;
- la infondatezza del deferimento per la irrilevanza per l’Ordinamento Federale delle attività svolte dal Sig. Lizziero. Le mansioni di manutenzione e pulizia dell’impianto sportivo svolte dal Lizziero vanno inquadrate in un “lodevole programma pluriennale, condotto virtuosamente dall’esponente Club, di reinserimento sociale di persona disagiate”, mentre i compiti di segreteria e tesseramenti sono stati svolti a “sede chiusa al pubblico” e l’attività si è limitata alla formazione del Segretario del sodalizio sportivo Sig. Casentini, senza che il Lizziero, nella qualità di esperto informatico, “abbia personalmente perfezionato un solo tesseramento di calciatori vincolati alla SSD Virtus Vecomp”;
- la infondatezza del deferimento per la inapplicabilità al caso di specie dell’art. 22bis NOIF. Il Sig. Lizziero non può, in alcun modo, essere qualificato “dirigente” ovvero “collaboratore” uniche due figure per cui opera la preclusione prevista dall’art. 22bis NOIF;
- la insussistenza della responsabilità in capo al Sig. Luigi Fresco, non avendo questi incarico direttamente il Lizziero ed avendolo invitato, a seguito della pubblicazione degli articoli di giornale, ad “interrompere immediatamente ogni ulteriore relazione con il Sig. Casentini, anche di mera consulenza”;
- concludono chiedendo che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare voglia dichiarare, in via preliminare, la propria incompetenza a giudicare la posizione del Sig. Fresco in favore Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, nel merito respingere il deferimento poiché infondato.
Il dibattimento
Alla udienza del 28 giugno 2017, la Procura Federale, rappresentata dal Vice Procuratore Federale Dott. Gianfranco Melaragni e dall’Avv. Luca Sansi, si è riportata all’atto di deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig. Roberto Ettore Lizziero la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, per il Sig. Luigi Fresco la sanzione della inibizione della durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) e per la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
Per il Sig. Luigi Fresco e per la Società SSDARL Virtus Vecomp Verona è comparso l’Avv. Mattia Grassani il quale si è riportato alle eccezioni e argomentazioni difensive enunciate nello scritto ritualmente depositato ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
È altresì comparso personalmente il Sig. Luigi Fresco il quale ha reso spontanee dichiarazioni confermando in buona sostanza i fatti ed evidenziando l’attività di solidarietà svolta dal Sodalizio Sportivo anche attraverso il reinserimento sociale di persone disagiate, nonché la propria buona fede in relazione a quanto occorso.
Per il Sig. Roberto Ettore Lizziero è comparso, in sostituzione dell’Avv. Niccolò D’Elia, l’Avv. Mattia Grassani il quale si è riportato alle eccezioni e argomentazioni difensive esposte nella memoria depositata, instando per l’accoglimento delle conclusioni enunciate nello scritto difensivo.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
In via preliminare, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara la propria competenza a decidere il deferimento in esame, in quanto lo stesso risulta essere incentrato su contestazioni non chiaramente inquadrate dalle norme federali ma sicuramente non riconducibili a questioni di matrice “tecnica” devolute alla competenza della Commissione Disciplinare, presso il Settore Tecnico della FIGC.
Sempre in via preliminare, questo Tribunale sull’eccezione svolta dalla difesa del sodalizio sportivo e del Sig. Fresco circa la violazione, da parte della Procura Federale, dell’art. 32 quinques comma 3 CGS ed il prescritto rispetto del termine di gg. 60 per la durata delle indagini non può che uniformarsi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che con il provvedimento n. 25 del 2017, reso dalle Sezioni Unite, ha ritenuto tale termine non perentorio.
Nel merito, questo Tribunale prende le mosse dalla documentazione probatoria fornita dalla Procura Federale a corredo del deferimento ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle audizioni.
Il Sig. Lizziero nel corso della detta audizione ha (tra l’altro) dichiarato “Ammetto che all’inizio di questa stagione sportiva …. venni contattato dall’attuale Presidente e legale rappresentante Sig. Fresco Luigi, il quale mi chiese se potevo, stante le mie conoscenze informatiche, occuparmi del tesseramento sia dei calciatori della prima squadra sia di qualche giovane calciatore delle squadre giovanili”. Ed ancora, “Ammetto che nella precorsa stagione sportiva, sempre su chiamata del Presidente Fresco, ho frequentato l’impianto sportivo di Via Montenungo, 7 in Verona, dove si svolgono i campionati di categoria delle squadre della Virtus Vecomp, al fine effettuare i lavori di manutenzione dell’impianto sportivo medesimo, nonché le varie pulizie degli spogliatoi”.
Il Sig. Fresco nel corso dell’audizione ha (tra l’altro) dichiarato: alla domanda conosce il Sig. Lizziero Roberto “Si, da circa 40 anni, …. ero a conoscenza che il Lizziero nel 1999 era stato tratto in arresto in Ferrara perché ritenuto responsabile del reato di pedofilia. So che venne condannato con pena definitiva, ma non so a quanto e dove venne scontata dal medesimo.” “Ammetto di essere stato cognito dell’ultimo arresto del succitato Lizziero Roberto avvenuto a Verona verosimilmente nel giugno del 2005 … unitamente ad altri soggetti, sempre per reati concernenti la pedofilia, …. Ammetto di essere a conoscenza che per tale fatto il Lizziero Roberto è stato condannato alla pena della reclusione di anni tre e mesi sei.” Ed ancora “Non ho mai indicato nell’organigramma Lizziero quale collaboratore. Attualmente, come ho fatto da diverso tempo, ovvero da circa due anni, gli faccio recapitare presso il suo domicilio … …dei DVD afferenti la registrazione della gara con una mia analisi tecnica in ordine alla quale il Lizziero effettua una selezione delle fasi di giuoco salienti. Per questa attività il Lizziero viene da me remunerato con un rimborso spese di Euro 100 mensili”.
Il Sig. Fresco, nella udienza del 28 giugno 2017, ha confermato i fatti seppur “stemperando” gli stessi in considerazione del suo percorso difensivo.
Dalle dichiarazioni rese in corso di audizione e nella menzionata udienza, si desume sia che il Lizziero abbia svolto una attività di collaborazione in favore del sodalizio sportivo seppur remunerata con il solo rimborso spese, sia che il Presidente Fresco fosse a conoscenza della tipologia di reato commesso dal Lizziero e delle condanne da questi ricevute e ciò in palese violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 22 bis NOIF.
Peraltro, per espressa ammissione del Lizziero, il deferito non ha posto in essere l’iter per ottenere la c.d. “riabilitazione penale”, ovvero non ha svolto il percorso che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie.
Non possono essere condivisi gli argomenti difensivi svolti dai deferiti in ordine ad un “ridimensionamento” dei rapporti intercorsi tra il sodalizio sportivo ed il Lizziero, in quanto i ragionamenti esposti contrastano con quanto dichiarato dai deferiti in sede di audizione.
Deve, invece, essere positivamente considerata l’attività sociale svolta dal Sig. Fresco attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate, ma tale lodevole attività non può essere compiuta in contrasto con le norme federali volte a tutelare, in primis, i soggetti che praticano lo sport ed in particolar modo i giovani sportivi. Il lodevole compito svolto dal Sig. Fresco e dallo stesso documentato nel corso della udienza attraverso articoli di giornali italiani e stranieri, induce questo Tribunale a valutare, anche nel caso specifico, la buona fede del deferito Sig. Fresco ed a limitare la richiesta di sanzione proposta dalla Procura Federale.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga al Sig. Luigi Fresco la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), al Sig. Roberto Ettore Lizziero la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e alla Società SSDARL Virtus Vecomp Verona la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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