F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OMERO NONNIS (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15), ANGELO SANTABARBARA (all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, con funzioni di DS del Sett. Giov.), MARCO BERLUCCHI (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015), ASD SELARGIUS CALCIO – (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OMERO NONNIS (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15), ANGELO SANTABARBARA (all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, con funzioni di DS del Sett. Giov.), MARCO BERLUCCHI (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015), ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 12111/660pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Nonnis Omero, Presidente e legale rappresentante della ASD Selargius Calcio nella stagione sportiva 2014-2015;

2) Santabarbara Angelo, Dirigente tesserato per la ASD Selargius Calcio nella stagione sportiva 2014-2015 con funzioni di Direttore Sportivo del Settore Giovanile;

3) Berlucchi Marco, tesserato in qualità di Segretario per la ASD Selargius Calcio per la stagione sportiva 2014-2015 e comunque fino al 9.12.2015;

4) Società ASD Selargius Calcio;

per rispondere:

1) Nonnis Omero, per avere omesso, nella predetta qualità, ogni attività di controllo in ordine alle condizioni mediche del calciatore Federico Casari in conseguenza dell’infortunio subito dallo stesso in data 23.04.2015, presso l’impianto sportivo di Monserrato (CA), tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e alle relative conseguenze connesse alla copertura assicurativa del predetto calciatore in ragione del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e alla conseguente fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il proprio tesserato di una adeguata assistenza sanitaria della Società e del rimborso delle relative spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all’art. 17 dello Statuto Federale;

2) Santabarbara Angelo, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Segretario della Società ASD Selargius Calcio Signor Marco Berlucchi, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all’attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell’infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l’impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborsi delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e91 delle NOIF nonché in relazione all’art. 17 dello Statuto Federale.

3) Berlucchi Marco, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Direttore Sportivo del Settore giovanile della Società ASD Selargius Calcio Signor Angelo Santabarbara, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all’attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell’infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l’impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborso delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all’art. 17 dello Statuto Federale.

4) La Società ASD Selargius Calcio per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente pro-tempore e ai propri tesserati.

Il fatto

In data 23.04.2015, l’atleta Federico Casari, tesserato juniores della Società deferita, subiva un infortunio durante una partita di allenamento con la prima squadra, disputato sul campo di Monserrato, riportando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, per il quale si rendeva necessario l’intervento chirurgico.

Contrariamente a quanto assicurato dal Responsabile di Settore Angelo Santabarbara, e cioè che la Società si sarebbe occupata della pratica assicurativa, dopo diversi mesi l’atleta, contattando telefonicamente la Lega Dilettanti, veniva a conoscenza del fatto che nessuna pratica risultata attivata a suo nome. A quel punto l’atleta si rivolgeva ad uno studio legale che, con lettera raccomandata del 27.05.2016 richiedeva la negoziazione assistita e i dati identificativi della polizza assicurativa obbligatoria per legge, ma anche tale richiesta risultava senza esito.

I suddetti legali informavano la Procura Federale della situazione con nota del 28.10.2016 e la Procura avviava l’indagine, nell’ambito della quale venivano ascoltati il Presidente della Società Sig. Omero Nonnis, il quale dichiarava di non aver avuto conoscenza dell’infortunio se non dalla raccomandata del 27.05.2017; il Vice Presidente, Sig. Antonio Gaia, il quale riferiva che da informazioni assunte, nessuno era a conoscenza dell’infortuni; il Sig. Santabarbara, il qual e affermava di avere avuto conoscenza dell’infortunio da una conversazione tra altri giocatori e riferiva di aver indicato all’atleta ed alla di lui madre, nell’occasione in cui si erano recati al campo per chiedere spiegazioni, il Sig. Marco Berlucchi  come persona preposta ad occuparsi di tali pratiche.

Le posizioni dei suddetti tesserati erano complessivamente smentite dalle dichiarazioni ei giocatori – ascoltati dalla Procura Federale - Federico Cicchinelli e Matteo Arnaldo Matacena, nonché da quella dell’allenatore delle squadre juniores Pier Paolo Piras.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  -  competente  a  decidere  sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il Dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nonnis Omero;

- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Santabarbara Angelo;

- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Berlucchi Marco;

- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società ASD Selargius Calcio. I deferiti nono sono presenti, né costituiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale, preliminarmente, rileva d’ufficio che la convocazione per l’udienza non è pervenuta al deferito Berlucchi Marco, ed il relativo plico è stato restituito al mittente con l’indicazione “indirizzo inesistente”. In relazione a tale posizione, pertanto, risulta necessario disporne lo stralcio e rimettere gli atti alla Procura per individuare il corretto indirizzo cui notificare la convocazione.

Alla luce degli atti di indagine il deferimento risulta provato e fondato nei limiti che seguono. La condotta inerte ed omissiva dei Dirigenti tesserati delle Società, la dimostrata assenza di una catena informativa tale da rispondere alle oggettive esigenze dell’atleta palesate nella circostanza, e vieppiù la mancanza assoluta di risposta perfino alle sollecitazioni dello Studio legale incaricato dall’atleta, dimostrano di per sé un comportamento del tutto contrario ai principi di assistenza e tutela che fanno carico alle Società sportive affiliate e la cui violazione integra la lesione del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art.1 bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva in combinato disposto con l’art.91,c.1 delle NOIF.

Ogni altro richiamo operato dalla Procura alle norme asseritamente violate non appare attinente alla fattispecie concreta.

Deve essere pertanto ritenuto fondato, nei limiti anzidetti, il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- preliminarmente, dispone lo stralcio della posizione disciplinare del Sig. Berlucchi Marco, rimettendo gli atti alla Procura per l’individuazione del corretto indirizzo cui notificare la convocazione.

Nel merito:

- dichiara la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti, nei limiti di cui in motivazione;

- dispone conseguentemente irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nonnis Omero;

- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Santabarbara Angelo;

- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società ASD Selargius Calcio.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it