F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01), Società ASD ELMAS 01 – (nota n. 12590/760 pf16-17 GP/AS/ac del 15.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01), Società ASD ELMAS 01 - (nota n. 12590/760 pf16-17 GP/AS/ac del 15.5.2017).
Il Deferimento
Con provvedimento n. 12590/760pf16-17GP/AS/ac del 14 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Luca Montisci, all’epoca dei fatti legale rappresentante della ASD Elmas 01 per la violazione di cui all’art.10, comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l’importo iscrizione per € 5.050,00 e la fidejussione bancaria per e 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all’effettuazione de predetto incombente;
- la Società ASD Elmas 01, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il fatto
In data 18.07.2016, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società ASD Elmas 01 non ha adempiuto al deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, dell’importo di iscrizione per € 5.050,00 e della fidejussione bancaria per € 2.500,00 come prescritto ai punti (A4) e (A5) del Comunicato Ufficiale n.800/2015 pubblicato in Roma il 18/06/2015. Detto C.U., tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.
Le memorie difensive
I deferiti non hanno depositato memorie difensive.
Il dibattimento
La Procura Federale ha concluso chiedendo l’applicazione dell’ammenda di € 600,00 (Euro seicento) a carico della Società e la sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) a carico del legale rappresentante.
Per i deferiti, nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.
Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:
- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Luca Montisci e ASD Elmas 01 per i fatti loro addebitati.
- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Luca Montisci, quale legale rappresentante della Società all’epoca dei fati;
- ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) a carico della Società ASD Elmas 01.
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