F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl – (nota n. 13826/1106 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 13826/1106 pf16-17  GP/GC/blp del 13.6.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 13 giugno 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Rosato, amministratore unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma Football Club Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 le ritenute Irpef ed i contribuiti Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo mensilità gennaio e febbraio 2017 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine di aver eseguito il pagamento.

È stata altresì deferita la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per il comportamento del proprio legale rappresentante ed a titolo di responsabilità propria in relazione alla medesima violazione contestata al legale rappresentante (art. 10 comma 3 CGS).

La Società ha fatto pervenire a questo Tribunale una breve nota, a mezzo della quale ha documentato di aver effettuato in data 26 giugno 2017 il pagamento del dovuto.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa, Dott. De Dominicis) ed il Sig. Pietro Rosato hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Pietro Rosato sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mese 1 (uno) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Pietro Rosato ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una  sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti,  alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del Sig. Pietro Rosato. Il dibattimento è proseguito per la Società Lupa Roma FC Srl.

Il dibattimento

La Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa, Dott. De Dominicis) ha illustrato il deferimento della Società, ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione a carico della stessa della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2017/2018.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Risulta agli atti del procedimento la informativa 10 maggio 2017 della Co.Vi.So.C., redatta su report della Deloitte & Touche Spa, che la Società Lupa Roma Football Club Srl non aveva corrisposto entro il termine del 18 aprile 2017 le ritenute Irpef ed i contribuiti Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo mensilità gennaio e febbraio 2017; la Società, non avendo eseguito tali pagamenti, non poteva documentare alla Co.Vi.So.C. di averli fatti.

La violazione è pacificamente ammessa dalla stessa Società, che ha dedotto e documentato di aver adempiuto alle obbligazioni solo in data 26 giugno 2017, ben oltre il termine del 18 aprile 2017, che ha natura perentoria.

Non essendoci contestazioni sul fatto oggetto di deferimento, la richiesta della Procura Federale va accolta, in una alle sanzioni disciplinari di cui al dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) nei confronti il Sig. Pietro Rosato.

Infligge alla Società Lupa Roma Football Club Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione 2017/2018.

 

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