F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AD VALDINIEVOLE MONTECATINI – (nota n. 14009/565 pf16-17 GP/blp del 16.06.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AD VALDINIEVOLE MONTECATINI - (nota n. 14009/565 pf16-17 GP/blp del 16.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 565 pf16-17 avente a oggetto: “Episodio di discriminazione etnica, presuntivamente ascrivibile a sostenitori della squadra del Valdinievole Montecatini, posto in essere in occasione della gara del campionato di Serie D Valdinievole Montecatini-Viareggio del 18/12/2016".

Considerato che l’indagine ha consentito di accertare l’effettiva esistenza della scritta in oggetto, seppur parzialmente cancellata, sulle gradinate, settore tifosi locali, potendosi collocarne la realizzazione nei mesi precedenti, essendo stata acquisita in atti fotografia della scritta e della coeva presenza di tifosi in abbigliamento estivo.

Considerato, ancora, che la Procura della Repubblica di Pistoia ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della indagine avente a oggetto gli autori della scritta, con particolare riferimento alla nota Digos della Questura di Pistoia – comunicazione di notizia di reato a carico di Pierluigi Croci, nato a Firenze il 21/11/1975, residente a Montecatini Terme, Via Manini n. 38, per il reato ex art. 2 del D.L. n. 122/1993, il quale, a seguito, di specifica attività investigativa svolta per identificare gli autori della scritta, è stato individuato quale persona indiziata di essere stato l’autore del fatto.

Osservato, dunque, che la scritta in parola è riferibile a sostenitori della Valdinievole Montecatini sia per la sua collocazione materiale (settore che ospita i predetti tifosi) sia per l’esistenza di precedenti analoghi, nonché per la personalità del capo degli ultras del Montecatini, così come emerge dalla già citata indagine ad opera della Digos.

Ritenuto che  i fatti  così come accertati integrano a carico della Società Valdinievole Montecatini la violazione delle norme contestate in deferimento.

Rilevato che la comunicazione di conclusione indagini è stata ritualmente notificata e che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva in data 12 giugno 2017 che, ad avviso della Procura Federale, non introduce alcun elemento in fatto e in diritto idoneo a modificare e/o attenuare la contestazione disciplinare già formulata in sede di CCI.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e letto l’art. 32 ter CGS, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- la Società AD Valdinievole Montecatini,

per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 3 del CGS e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la realizzazione da parte dei propri sostenitori, sulle gradinate all’interno dell’impianto sportivo “Mariotti” di Montecatini Terme, di una scritta “Viareggino Anna Frank”, inequivocabilmente espressione di discriminazione.

Il Patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e la Società AD Valdinievole Montecatini (rappresentata dal Presidente Sig. Piero Nannini e dall’Avv. Gianni Assirelli) hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per la Società AD Valdinievole Montecatini sanzione base obbligo di disputa di n. 3 (tre) gare a porte chiuse – stagione sportiva 2017-18, diminuita di 1/3, sanzione finale obbligo di disputa di n. 2 (due) gare a porte chiuse – stagione sportiva 2017- 18.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società AD Valdinievole Montecatini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’obbligo di disputa di n. 2 (due) gare a porte chiuse nella stagione sportiva 2017-18, nei confronti della Società AD Valdinievole Montecatini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

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